MaxT
19-11-2009, 12:04
Ciao,
qualche giorno fa mi è stata elevata una multa con la motivazione in oggetto.
Posto che credo sia inutile discutere sulle condizioni del tratto stradale (zona residenziale, "incrocio ampio" con una strada a senso unico che continua su un'altra strada a senso unico e due piccole vie che si affacciano sull'incrocio). La stessa è stata redatta da un ausiliare del traffico.
Nell'avviso sono presenti solo i nomi delle due vie senza altri riferimenti (XXX a YYY), è segnato l'art 15826.
E' segnato inoltre che "Non è stato possibile applicare la sanzione accessoria prevista" (art. 215 - rimozione del veicolo).
Ho letto una sentenza di un GdP di Roma (datata 2003) dove è chiaramente spiegato che in casi del genere è *obbligatorio* la rimozione del mezzo, cito:
FATTO
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2002, Pacifici Simone proponeva opposizione al verbale di accertamento di violazione n. 201818422 notificato in data 23 settembre 2002 da parte del Comune di Roma per la violazione dell’art. 158701 del Codice della Strada per aver sostato in centro abitato in corrispondenza dell’intersezione stradale. Con detta opposizione, Pacifici Simone sosteneva che il motoveicolo non era stato parcheggiato in corrispondenza dell’intersezione ma in prossimità dell’incrocio a regolare distanza e, quindi, vi era una sostanziale genericità della motivazione. All’udienza del giorno 4 aprile 2003 si presentava il solo ricorrente mentre il Comune di Roma non si costituiva in giudizio né risultava aver depositato documenti nel termine fissato. L’opponente chiedeva un rinvio per il deposito di fotografie ed altra documentazione. Questo Giudice, verificata la ritualità e regolarità delle notifiche alle parti, concedeva il richiesto rinvio all’udienza del 12 maggio 2003 ed in tale sede dopo l’esame delle argomentazioni del ricorrente poste alla base dell’opposizione riteneva di poter trattenere la causa in decisione con contestuale lettura del dispositivo nella stessa udienza.
MOTIVAZIONE
L’opposizione deve essere accolta. Accertata preliminarmente la tempestività del deposito ricorso, non vi è dubbio, che il motivo di cui al verbale dedotto dal verbalizzante appare generico poiché riferire indeterminatamente e vagamente che il veicolo sostava in corrispondenza dell’intersezione stradale non fa comprendere se tale posizionamento del motoveicolo fosse nei limiti dei cinque metri oppure diversamente, dovendo sempre tener presente che si tratta di un motoveicolo con dimensioni ridotte e, quindi, con un ingombro minimo rispetto ad un’autovettura. Oltretutto, nel caso di specie, è stata contestata una violazione, quale quella dell’art. 158/01 (sosta in corrispondenza di un’intersezione) che comporta la contestuale applicazione dell’art. 159 del codice della strada per il quale gli organi di polizia dispongono la rimozione del veicolo nei casi di cui all’art. 158, commi 1, 2 e 3. Detta norma utilizzando il verbo “dispongono”, non lascia alcun potere discrezionale all’agente operante allorquando lo stesso rileva la violazione di una delle fattispecie indicate dall’art. 158. Del resto, è logico che se un veicolo si trova sull’intersezione di un incrocio può creare disturbo e, talvolta, anche una situazione di pericolo; per questo motivo il legislatore ha imposto un preciso obbligo, senza concedere alcuno spazio discrezionale all’organo operante. Non essendo stata data applicazione anche alla successiva norma, appare ulteriormente confermata, quindi, la genericità della contestazione.
Nulla per le spese.
Nel mio caso si trattata di un'autovettura e non un motoveicolo, vorrei capire se è sufficiente per l'ausiliare scrivere "Non è stato possibile..." quando in reatà erano le 8.15 del mattino, strada deserta e ampi spazi di manovra per la rimozione del mezzo.
grazie
qualche giorno fa mi è stata elevata una multa con la motivazione in oggetto.
Posto che credo sia inutile discutere sulle condizioni del tratto stradale (zona residenziale, "incrocio ampio" con una strada a senso unico che continua su un'altra strada a senso unico e due piccole vie che si affacciano sull'incrocio). La stessa è stata redatta da un ausiliare del traffico.
Nell'avviso sono presenti solo i nomi delle due vie senza altri riferimenti (XXX a YYY), è segnato l'art 15826.
E' segnato inoltre che "Non è stato possibile applicare la sanzione accessoria prevista" (art. 215 - rimozione del veicolo).
Ho letto una sentenza di un GdP di Roma (datata 2003) dove è chiaramente spiegato che in casi del genere è *obbligatorio* la rimozione del mezzo, cito:
FATTO
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2002, Pacifici Simone proponeva opposizione al verbale di accertamento di violazione n. 201818422 notificato in data 23 settembre 2002 da parte del Comune di Roma per la violazione dell’art. 158701 del Codice della Strada per aver sostato in centro abitato in corrispondenza dell’intersezione stradale. Con detta opposizione, Pacifici Simone sosteneva che il motoveicolo non era stato parcheggiato in corrispondenza dell’intersezione ma in prossimità dell’incrocio a regolare distanza e, quindi, vi era una sostanziale genericità della motivazione. All’udienza del giorno 4 aprile 2003 si presentava il solo ricorrente mentre il Comune di Roma non si costituiva in giudizio né risultava aver depositato documenti nel termine fissato. L’opponente chiedeva un rinvio per il deposito di fotografie ed altra documentazione. Questo Giudice, verificata la ritualità e regolarità delle notifiche alle parti, concedeva il richiesto rinvio all’udienza del 12 maggio 2003 ed in tale sede dopo l’esame delle argomentazioni del ricorrente poste alla base dell’opposizione riteneva di poter trattenere la causa in decisione con contestuale lettura del dispositivo nella stessa udienza.
MOTIVAZIONE
L’opposizione deve essere accolta. Accertata preliminarmente la tempestività del deposito ricorso, non vi è dubbio, che il motivo di cui al verbale dedotto dal verbalizzante appare generico poiché riferire indeterminatamente e vagamente che il veicolo sostava in corrispondenza dell’intersezione stradale non fa comprendere se tale posizionamento del motoveicolo fosse nei limiti dei cinque metri oppure diversamente, dovendo sempre tener presente che si tratta di un motoveicolo con dimensioni ridotte e, quindi, con un ingombro minimo rispetto ad un’autovettura. Oltretutto, nel caso di specie, è stata contestata una violazione, quale quella dell’art. 158/01 (sosta in corrispondenza di un’intersezione) che comporta la contestuale applicazione dell’art. 159 del codice della strada per il quale gli organi di polizia dispongono la rimozione del veicolo nei casi di cui all’art. 158, commi 1, 2 e 3. Detta norma utilizzando il verbo “dispongono”, non lascia alcun potere discrezionale all’agente operante allorquando lo stesso rileva la violazione di una delle fattispecie indicate dall’art. 158. Del resto, è logico che se un veicolo si trova sull’intersezione di un incrocio può creare disturbo e, talvolta, anche una situazione di pericolo; per questo motivo il legislatore ha imposto un preciso obbligo, senza concedere alcuno spazio discrezionale all’organo operante. Non essendo stata data applicazione anche alla successiva norma, appare ulteriormente confermata, quindi, la genericità della contestazione.
Nulla per le spese.
Nel mio caso si trattata di un'autovettura e non un motoveicolo, vorrei capire se è sufficiente per l'ausiliare scrivere "Non è stato possibile..." quando in reatà erano le 8.15 del mattino, strada deserta e ampi spazi di manovra per la rimozione del mezzo.
grazie