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Visualizza Versione Completa : per avvocati: legge ex cirielli



fabry73
17-11-2009, 16:48
Secondo la lettera della legge 251/2005 (c.d. salva previti) e l'interpretazione che alcuni esperti ne danno sembra che l'aggravante della recidiva, la cui intensità comunque è decisa dal giudice, sia limitata ai delitti non colposi, mentre è esclusa per le contravvenzioni e i delitti colposi. Ora, considerando questa normativa limitatamente alla guida in stato di ebbrezza, senza incidenti, quindi come contravvenzione, a quali conclusioni potremmo arrivare?

ho richiesto l'intervento degli avvocati perché mi sembra un argomento che richiede l'intervento di un esperto, ma ovviamente qualsiasi risposta è sempre gradita.

grazie

arma
17-11-2009, 17:45
TRIBUNALE DI FORLI'

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Sentenza 21 luglio 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari il 21/07/2009 ha pronunziato la seguente sentenza nei confronti di:

C.F., ...

IMPUTATO del reato p. e p. dall'art. 186/2° comma C.d.S. perchè, circolava alla guida del motociclo **** pur essendo in stato di ebbrezza per assunzione di bevande alcoliche.

In Forlì il 23.09.2009.

Con l'intervento del difensore.

Il Giudice dà atto che è stato riunito al presente procedimento il n. 3575/07 GIP.

Il difensore munito di procura speciale si richiama alla richiesta ex art. 444 c.p.p. già in atti e munita del consenso del P.M..

MOTIVAZIONE

A seguito di accordo fra le parti in ordine ai reati in rubrica, contestati a C.F., avanti questo giudice si è celebrato in data 21.7.2009 il rito per l'applicazione della pena ex art 444 c.p.p., determinata come segue. Sussistono i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della personalità dell'imputato, desumibile anche dal certificato del casellario giudiziale.

Sussite il vincolo della continuazione tra i reati contestati nei procedimenti riuniti N. 3497-06 e 3575-07 RG GIP, trattandosi di episodi commessi nelle medesime circostanze di fatto, in violazione della stessa disposizione di legge.

Avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., appare congrua, per il reato ritenuto più grave, commeso il 16.9.2007 (N. 3575/07 RG GIP), la pena richiesta di giorni nove di arresto ed 900 di ammenda, diminuita ex art. 62 bis c.p. alla pena di giorni sei di arresto ed 600 di ammenda, aumentata per la continuazione con il reato commesso il 23.9.2006 (N. 3497-06 RG GIP) alla pena di giorni otto di arresto ed 900 di ammenda, ulteriormente diminuita per la scelta del rito alla pena di giorni sei di arresto ed 600 di ammenda.

Risultando corretta la qualificazione giuridica dei fatti di reato, e non ricorrendo gli estremi per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. (alla luce di quanto emerge dagli atti, ed in particolare dall'annotazione di P.G. e dai verbali di accertamento e contestazione della violazione) la richiesta delle parti deve essere accolta, rilevandosi la congruità della pena indicata.

Sussistono i presupposti per concedere, come richiesta, la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi degli artt. 53 e ss. L. 689/81, con conseguente applicazione della pena sostitutiva di 228 di ammenda, risultando complessivamente determinata la pena nella misura di 828 di ammenda.

Ai sensi dell'art. 186 D.L.vo 30.4.1992, n. 285, consegue all'accertamento dei reati l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che stimasi equa nella misura di mesi sei, tenuto conto del valore della concentrazione alcolica rilevato dagli accertamenti e del limite edittale.

P.Q.M.

Visto l'art. 444 c.p.p.; revocati i decreti penali di condanna del 7.11.2008 e dell'8.10.2008, applica, su richiesta concorde delle parti, a C.F., sul presupposto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati, la pena di giorni otto di arresto ed 900 di ammenda, diminuita per il rito alla pena di giorni sei di arresto ed 600 di ammenda, convertita la pena detentiva ex artt. 53 e ss. L. 689/81 nella pena sostitutiva pecuniaria di 228 di ammenda, risultando complessivamente determinata la pena nella misura di 828 di ammenda.

Visto l'art. 186 D.L.vo 285/1992;

dispone la sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi.

Forlì, 21.7.2009.

IL GIUDICE
Questa sentenza probabilmente non farà scuola, ma è già qualcosa per chi ha reiterato il reato

fabry73
17-11-2009, 19:33
certo, sarebbe gratificante sapere che il giudice deciderà secondo questa linea. In generale, oltre alla legge ex cirielli, il giudice dovrebbe (art. 222-223 c.d.s.) intervenire circa la sospensione o revoca della patente limitatamente alle ipotesi di incidenti stradali.
Da questa sentenza sembra così, anche se sinceramente la contestazione della recidiva mi sembra ancora in contrasto con la legge 251/05.
Comunque, l'imputato credo che doveva essere il seconda fascia a giudicare dall'ammenda: in ogni caso leggo che gli sono state concesse le attuanti generiche ugualmente, che la sospensione della patente è stata di 6 mesi, per cui tutto questo lascia ben sperare.
grazie arma.

gino
18-11-2009, 11:24
Guarda in termini di legge, a parte la revoca della patente in caso di soggetto CONDANNATO nei due anni precedenti per il medesimo reato, non ci sono problemi.

Ciò che però avviene di fatto più che di diritto è che in caso di recidiva (anche oltre i due anni utili per la revoca) ci sia - direi anche giustamente a mio avviso - maggiore severità nella determinazione della pena che come saprai, ovviamente entro i limiti di legge, è pur sempre componibile a piacimento dal giudice.

In parole povere dalle mie parti, ad esempio, se sei recidivo anche dopo 10 anni dalla prima volta ti rinviano a giudizio invece di emettere il più "favorevole" decreto penale di condanna, con conseguenti maggiori spese per l' avvocato ecc...

Ma paese che vai usanze che trovi e quindi non è detto che dalle tue parti adottino la stessa linea dura..

saluti

fabry73
18-11-2009, 16:48
credo di dover scrivere qualche precisazione, che anche altri avvocati di mia conoscenza sostengono, ma per curiosità la pongo anche a voi:

1) in primo luogo, quanto alla eventuale della patente, nessuno può essere giudicato in base ad una legge che nel 2006 (al tempo del primo reato) non era nemmeno in vigore.
Ma soprattutto la data da prendere in considerazione, almeno a quanto sostiene un noto avvocato toscano, non è quella del decreto penale, ma quella del fatto per cui è stato contestato il reato, il che significa che dal dicembre 2006 a luglio 2009 sono passati due anni e 6 mesi.

2) in termini di giusto e sbagliato, leggete l'art. 3 della Costituzione, e ditemi se confiscare un'auto da 100.000 euro ad una persona e una da 1000 euro ad un'altra per lo stesso reato è conforme a questo principio fondamentale di uno stato democratico. La cosa è preoccupante non per me, ma per l'intero sistema. Io personalmente me ne frego, nel rispetto di tutti perché il fine della legge sarebbe molto giusto( non è giusto morire per degli sciocchi come me, anche se ci tengo moralmente a dire che fortunatamente non ho mai fatto male né a persone o a cose), resta il fatto che il modo in cui hanno cercato di risolvere il priblema è molto preoccupante per una democrazia, e che questa purtroppo non è sola legge in vigore in contrasto con la carta costituzionale.

fabry73
19-11-2009, 09:57
per arma:

scusi ma il primo reato è stato commesso nel settembre 2006, il secondo nel settembre 2007, perché il giudice ha deciso solo per la sospensione e non per la revoca?

gino
19-11-2009, 10:35
per arma:

scusi ma il primo reato è stato commesso nel settembre 2006, il secondo nel settembre 2007, perché il giudice ha deciso solo per la sospensione e non per la revoca?

Mi permetto di rispondere io: perchè la revoca viene disposta dalla prefettura una volta ricevute le carte dalla Cancelleria del tribunale che ha emesso la sentenza di condanna e, a legge vigente, una volta che ha verificato la recivida in soggetto già condannato nel biennio precedente; quindi non è il giudice che la deve disporre nella sentenza in quanto non è sua competenza.

gino
19-11-2009, 10:39
1) in primo luogo, quanto alla eventuale della patente, nessuno può essere giudicato in base ad una legge che nel 2006 (al tempo del primo reato) non era nemmeno in vigore.
Ma soprattutto la data da prendere in considerazione, almeno a quanto sostiene un noto avvocato toscano, non è quella del decreto penale, ma quella del fatto per cui è stato contestato il reato, il che significa che dal dicembre 2006 a luglio 2009 sono passati due anni e 6 mesi.



In tal senso la legge in relazione alla revoca della patente è cambiata: attualmente infatti si fa esplicito riferimento al soggetto condannato nel biennio precedente quindi a me, pur non essendo avvocato ne esperto, pare che non si possa più fare riferimento - come avveniva in passato - alla data del reato bensì a quella della eventuale condanna definitiva così come specifica in modo chiaro la legge modificata in tal senso un annetto fà.

cordiali saluti

fabry73
19-11-2009, 12:36
potresti anche avere ragione, ma la legge non è così chiara. Ho letto anch'io la parte del codice della strada a cui credo tu ti riferisca, il fatto è che la parola condannato si usa solo nella parte del rifiuto di sottoporsi ad etilometro, mentre nella prima parte che tratta della recidiva in generale non si fa riferimento specificamente alla condanna.

inoltre, come si spiega il decreto scritto puntualmente da arma?
Se guardi le date sono simili alle mie, anzi la reiterazione del reato è avvenuta a distanza di un anno scarso, eppure semplice sospensione.

inoltre, senza voler insegnare niente perché non sono avvocato, io credo che la revoca debba essere determinata per legge: se viene stabilita in base alle date dei decreti, si presuppone che sia lasciata alla discrezione del giudice. io ho ricevuto il primo decreto nel luglio 2008 per un fatto del 2006.
ora, il nuovo fatto è accaduto nel luglio del 2009, per cui la mia situazione sarebbe la seguente: se il giudice emette il decreto prima di luglio del 2010 ci sarebbe revoca, se lo emette dopo non ci sarebbe revoca. francamente non mi torna nemmeno a logica. la certezza del diritto non ci sarebbe, è come dire che la revoca invece di essere disposta dalla legge è lasciata ai capricci del giudice o comunque al carico di lavoro di un singolo tribunale. Tanto è vero che alcune persone ricevono nella stessa provincia decreti dopo pochi mesi, altre come me anche dopo un anno e più, non sarebbe corretto nemmeno in termini di eguaglianza.

non ne sono sicuro e spero tanto di non sbagliarmi, credo ancora nella data del reato, il fatto è che proprio perché non si capisce bene che chiedevo l'intervento di un esperto.

grazie comunque a chi ha voluto rispondermi

gino
19-11-2009, 13:27
La revoca della patente è una sanzione amministrativa accessoria e pertanto non c'è dubbio che debba essere disposta dalla prefettura in seguito alla condanna penale.

Secondo me funziona come segue: la prefettura per legge deve ricevere la documentazione da parte della cancelleria che ha emesso la condanna penale definitiva.
A quel punto verifica se la seconda condanna avviene entro due anni dalla data della prima condanna e quindi comunica all' interessato la revoca.

In poche parole però, SE la mia interpretazione è corretta, il fatto del riferimento legislativo alla condanna (e non più - come in passato - ad una generica "reiterazione del reato" nel biennio) lascia in termini pratici una facile "scappatoia" nel senso che dati i tempi medi della giustizia e dato che ovviamente una condanna è tale quando diviene definitiva (quindi eventualmente dopo vari gradi di giudizio=diversi anni....) in pratica basterebbe non accettare l' eventuale decreto penale per la seconda volta che di sicuro passeranno più di due anni..
non so se mi spiego..

cordiali saluti

fabry73
19-11-2009, 15:55
si, ti spieghi molto bene, il tuo ragionamento fila molto bene e ti ringrazio per questo.

il mio dubbio infatti non era sul tuo ragionamento, anch'io leggendo il riferimento alla condanna nel biennio ho forti dubbi sulla considerazione del reato.

pensavo solo a quelle persone che hanno ricevuto il decreto dopo pochi mesi e a quelli che invece lo ricevono dopo tanti mesi e mi chiedevo: se funziona così dove sta l'eguaglianza?

certo se questo è il termine, come giustamente dici tu, prima di farsi revocare la patente una persona parla bene con un avvocato per studiare quale strategia sia meglio sfruttare: certo costerà di più in termini di avvocato ma visto che in ballo c'è l'eventualità di andare di nuovo a scuola guida e per di più dopo almeno un anno dal provvedimento definitivo, meglio pagare l'avvocato cento volte, tanto il tempo si paga, la scuola pure quindi....

grazie gino, almeno a questo punto so cosa fare in entrambi i casi: se vale la data del reato sono a posto, se vale la data del decreto vado per le lunghe.

fabry73
20-11-2009, 19:37
Art. 224.
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
della sospensione e della revoca della patente.

1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta nella patente.

brambilla1
21-11-2009, 23:04
E Bello Leggervi, Ma Per Capire Leggi E Leggine Dovremmo Essere Tuti Avvocati Come Voi.
Scusate Ma Perche' Non Viene Semplificato Il Tutto? Io Che Sono Andato Fino All'asilo E Tornato Indietro, Non Concepisco Come Io Possa Passare Con Il Semaforo Rosso E Prendermi Una Bella Multa Senza Il Ritiro Della Patente.. Se Invece Bevo 2 Bicchieri.. Succede Il Finimondo..

fabry73
21-11-2009, 23:39
brambilla non siamo avvocati, almeno io non lo sono: cerchiamo solo di capire come fare per limitare i danni. anch'io penso che la legge è anticostituzionale, ma il mio pensiero da solo vale nulla.

Denyels
02-12-2009, 22:41
ciao sono semi nuovo...sono in un caso ancora piu' complicato:recidivo 186,prima volta un anno fa,seconda volta 2 mesi fa....la prima in seconda fascia,la seconda volta in terza...il decreto penale non e' ancora arrivato (quello attinente alla prima volta)..ora venerdi vado dall'avvocato(quello del primo reato non so neanche chi e',mai andato perche' pensavo e speravo di non ricaderci)del secondo procedimento per chiederle la nomina su entrambi i casi,poi provo con l'art81 continuazione del reato,in modo da essere considerato incensurato e in alternativa chiedere anche la sosp.condizionale(per me e' necessaria,visto che per la seconda volta posso arrivare a 40mila euro di multa,sanzione piu' aumento di un terzo piu' 250euri al gg per minimo 6 mesi!!!!!!!!!!!!!!!!!).....ora e' veramente un inferno..

Denyels
08-12-2009, 01:23
e un caso come il mio e' ancora piu' difficile capire:recidiva in stato di ebbrezza a distanza di un anno,ma al compimento del secondo reato il decreto per il primo reato non era ancora arrivato..ora infatti ho parlato con l'avvocato e si procedera' probabilmente con l'emissione di un solo decreto penale...la revoca arriva dopo il decreto penale,ma bisogna capire come...io ora ho la patente sospesa un anno,poi avro' il raddoppio(terza fascia macchina non intestata a me)...la revoca arriva dopo il raddoppio o sostituisce la sospensione??e poi,potro' rifarla dopo un anno o dovro' aspettare di piu'??