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Visualizza Versione Completa : Verbale Di Guida In Stato Di Ebrezza Senza Il Valore Della 2 Prova Del Tasso Alcolemi



TARANTINA
17-11-2009, 12:07
Gentili lettori,
spero possiate indirizzarmi ed aiutarmi a risolvere il problema.
FATTO
tre giorni fa vengo fermata all'uscita del casello autostradale da 2 agenti in borghese, mentre mi accingevo a pagare il pedaggio uno dei due si avvicina al mio sportello e mostrandomi il tesserino mi inviata ad accostare.
una volta accostatami e scesa dalla macchina mi chiedono se sono disposta a fare l'alcoltest, accetto e mi fanno il test BEN 14 VOLTE!!!! dalle quali solo 1 scontrino è valido e mi segna un valore di 1.19.
tra un test ed 1 altro ho manifestato la mia insofferenza anche perchè affermavo che l'etilometro era probabilmente rotto, loro di risposta mi strattonavano e mi dicevano di respirare bene perchè ero incapace di respirare, il tutto in presenza dei miei amici che erano in macchina con me.
conclusione: ritiro della patente, senza alcuna possibilità di replica.
sul verbale è stato specificato: il valore della prima prova e sul seconda prova hanno annotato : non è stata in grado di effettuare prove valide- prove invalide n.14.
DOMANDE
1) IN PRIMIS mi chiedo se è lecito l'agguato che mi è stato fatto, o meglio, se possono farmi il test senza un vero e proprio posto di blocco, l'azione è punitiva non preventiva in questo caso.
2) possono sottopormi al test così tante volte?????
3)il verbale può essere annullato poichè manca la seconda prova, o comunque manca una ulteriore prova a conferma dell'unico valore avuto.
4)l'atteggiamento aggressivo degli agenti può essere considerato un abuso di potere???
5)si può fare opposizione al verbale di sospensione rilasciatomi? o devo aspettare necessariamente l'ordinanza del Prefetto e comunque vi è la possibilità che il Prefetto invalidi il verbale??

Come potete notare l'accaduto non è così semplice e lineare, vi sono tante incertezze ecco perchè non riesco a capire se devo reagire o solamente subire e tenermi quello che verrà deciso.

Grazie a tutti quelli che mi risponderanno.

Piero
17-11-2009, 15:55
Ciao TARANTINA,

per le varie questioni lascio la parola agli avvocati del forum che sapranno consigliarti certamente meglio di me.

Però volevo farti sapere che su un altro forum un ragazzo ha raccontato la sua storia, per certi versi simile alla tua. In particolare, anche nel suo caso aveva una sola misurazione valida. Dato che le norme prevedono che lo stato di ebbrezza debba essere provato da 2 misurazioni valide e concordanti eseguite ad almeno 5 min. l'una dall'altra lui ha contestato la validità della prova.
A quanto ha raccontato, il giudice ha accettato il ricorso e basandosi solo sui rilievi sintomatici degli agenti (alito vinoso, occhi lucidi ecc.) lo ha derubricato dalla fascia "C" alla fascia "A" dove ha potuto fare l'oblazione ed evitarsi un mare di rampogne (sospensione più lunga, confisca autoveicolo ecc.).
C'è da dire però che il suo caso è avvenuto parecchio tempo fa e che, al tempo, rifiutarsi di sottoporsi al test non era punito severamente come ora.

In bocca al lupo

Avv. Caputo
18-11-2009, 07:28
Potrebbe in effetti essere una soluzione.
Ma c'è da dire anche che sino a quando non le sarà notificata l'ordinanza di sospensione prefettizia, siamo nel campo delle congetture, perchè solo allora si può verificare carte alla mano se impugnare e quale strategia difensiva attuare.

TARANTINA
18-11-2009, 10:06
GRAZIE PIERO E GRAZIE AVVOCATO CAPUTO.
Allora non mi resta che attendere le notifica penale e prefettizia.
Diciamo che queste sanzioni così punitive ti lasciano sconcertato, ed il tempo di attesa ti avvilisce ancora di più.
Appena mi arriverà qualcosa chiederò di nuovo consiglio a voi!
grazie

vins2000
18-11-2009, 12:00
secondo me ripetere il test ben 14 volte, è un atto di non partecipazione al test, di conseguenza io lo vedrei come un rifiuto, e secondo me ti applicheranno la stessa pena di uno ke rifiuta. La cosa che avrei fatto al posto degli enti preposti era quella di mandarti in ospedale.Rifare il test 14 volte equivale a non voler partecipare

TARANTINA
19-11-2009, 15:42
Ciao Vins! in numero del test lo hanno voluto loro, io ho detto di voler andare all'ospedale per un controllo più preciso ma loro non hanno voluto. di quelle 14 volte 1 scontrino ha riportato il valore, gli altri hanno riportato "test non valido" o qualcosa del genere....io mi chiedo perchè devo fidarmi del fatto che l'etilometro funzionasse correttamente. Io non avevo alcuna intenzione di sottrarmi o ingannarli!!!

guinness759
20-11-2009, 11:08
Ciao TARANTINA,

per le varie questioni lascio la parola agli avvocati del forum che sapranno consigliarti certamente meglio di me.

Però volevo farti sapere che su un altro forum un ragazzo ha raccontato la sua storia, per certi versi simile alla tua. In particolare, anche nel suo caso aveva una sola misurazione valida. Dato che le norme prevedono che lo stato di ebbrezza debba essere provato da 2 misurazioni valide e concordanti eseguite ad almeno 5 min. l'una dall'altra lui ha contestato la validità della prova.
A quanto ha raccontato, il giudice ha accettato il ricorso e basandosi solo sui rilievi sintomatici degli agenti (alito vinoso, occhi lucidi ecc.) lo ha derubricato dalla fascia "C" alla fascia "A" dove ha potuto fare l'oblazione ed evitarsi un mare di rampogne (sospensione più lunga, confisca autoveicolo ecc.).
C'è da dire però che il suo caso è avvenuto parecchio tempo fa e che, al tempo, rifiutarsi di sottoporsi al test non era punito severamente come ora.

In bocca al lupo

Caro Piero, sapresti indicarmi la normativa esatta che regolamenta il numero e i tempi di rilevazione previsti ( 2 rilevazioni a distanza di 5 min.)?

Grazie mille

Piero
20-11-2009, 15:47
ciao guinness,
questa informazione l'ho potuta trovare in alcuni siti, non da ultimo proprio www.ricorsi.net.
Questi sono alcuni link:
http://www.ricorsi.net/approfondimenti/multe/guida-ebbrezza.html
Le norme del codice della strada sulla guida in stato di ebbrezza (http://www.alcolino.it/leggi.php)

Tuttavia, per essere sicuro di queste informazioni, prima di risponderti ho voluto fare una ricerca più approfondita.

Nell'approfondimento del sito www.ricorsi.net si fa riferimento al D.L 92/08 per quanto riguarda il numero di prove e l'intervallo temporale. Ho controllato il testo del d.l., lo puoi trovare qua:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=42581

In questo testo non si fa menzione diretta del numero di rilevazioni e delle tempistiche. Tuttavia in questo articolo di commento:
La guida in stato di ebbrezza: la recente evoluzione normativa e giurisprudenziale (http://www.altalex.com/index.php?idnot=44462)

si fa riferimento all'art. 379 del regolamento del codice della strada. Lo trovi qua:
Automobile Club d'Italia: Regolamento Art. 186 (http://www.aci.it/index.php?id=773)

effettivamente al punto 2 si dice che le rilevazioni devono essere 2 e a distanza di 5 min.

Volevo tuttavia aggiungere una considerazione ad una sentenza che ho trovato durante questa ricerca. La puoi trovare qua:
Guida in stato di ebbrezza alcolica: inidoneità probatoria di scontrini alterati (http://www.altalex.com/index.php?idnot=37531)

In questa sentenza si parla di 15 minuti di distanza tra le 2 rilevazioni. Ma ho il serio dubbio che si riferisca a una normativa più vecchia (la sentenza è del 2007)

arma
09-12-2009, 09:09
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5569/2005 proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO ROVIGO PREFETTURA ROVIGO in persona del
Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e contro
F.R.;
- intimato -
avverso in sentenza n. 13/2004 della GIUDICE DI PACE di ROVIGO,
depositata il 09/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/09/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

(Torna su ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Prefettura di Rovigo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 gennaio 2004 con la quale il giudice di pace di Rovigo, in accoglimento parziale della opposizione avanzata da F.R. avverso il verbale di contravvenzione elevatogli dalla Polizia Stradale di quella città per violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, per guida sotto l'influenza di alcool, sospendeva la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida disposta con detto verbale fino all'accertamento del reato e all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente eventualmente disposta dal giudice in sede penale.
L'intimato non si è costituito.
(Torna su ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 186, 204 bis, 216 e 223 C.d.S., e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.
Osserva parte ricorrente che essendo stata l'opposizione proposta contro il ritiro della patente il quale, previsto dall'art. 223 C.d.S., comma 3, non costituisce sanzione amministrativa accessoria, il giudice di pace non sarebbe competente.
Ritiene poi censurabile la gravata sentenza anche nel merito non avendo essa fatto alcun cenno ai motivi per i quali non erano stati considerati i comportamenti sintomatici dell' ebbrezza da alcool per quanto indicati nel verbale.
Il ricorso è infondato.
Correttamente il giudice di pace ha ritenuto la propria competenza in ordine alla impugnazione da parte del F. del provvedimento di ritiro della patente di guida operato dagli agenti accertatori al momento dalla contestazione della violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, per guida in stato di ebbrezza alcolica, conformemente a giurisprudenza di questa Suprema Corte (vedi l' ordinanza della Sezione 2^ n. 14932 del 2005, nonchè, da ultimo, S.U. sent. n. 2519 del 2006).
Del tutto generiche sono poi da considerarsi le censure di merito proposte dalla ricorrente Prefettura di Rovigo a fronte delle argomentazioni del giudice "a quo" in ordine al prudente dubbio da lui manifestato sul la legittimità del ritiro del documento di guida , posto che la documentazione agli atti aveva attestato che in effetti si erano verificate in sede di accertamento disfunzioni (l'apparecchio etilometro aveva dovuto essere più volte attivato per entrare in funzione,con risultati peraltro contestati in "toto" dall'opponente in quanto esagerati) e irregolarità (il risultato dell'alcooltest non era stato mostrato al conducente, nè gli era stato consegnato il tagliando come prescritto dal punto 4 dell'art. 379 reg. C.d.S.).
Alla stregua delle svolte considerazioni i proposto ricorso va respinto, mentre non vi e luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio stante la mancata costituzione dell'intimato.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009

TARANTINA
08-01-2010, 10:41
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5569/2005 proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO ROVIGO PREFETTURA ROVIGO in persona del
Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e contro
F.R.;
- intimato -
avverso in sentenza n. 13/2004 della GIUDICE DI PACE di ROVIGO,
depositata il 09/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/09/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

(Torna su ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Prefettura di Rovigo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 gennaio 2004 con la quale il giudice di pace di Rovigo, in accoglimento parziale della opposizione avanzata da F.R. avverso il verbale di contravvenzione elevatogli dalla Polizia Stradale di quella città per violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, per guida sotto l'influenza di alcool, sospendeva la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida disposta con detto verbale fino all'accertamento del reato e all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente eventualmente disposta dal giudice in sede penale.
L'intimato non si è costituito.
(Torna su ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 186, 204 bis, 216 e 223 C.d.S., e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.
Osserva parte ricorrente che essendo stata l'opposizione proposta contro il ritiro della patente il quale, previsto dall'art. 223 C.d.S., comma 3, non costituisce sanzione amministrativa accessoria, il giudice di pace non sarebbe competente.
Ritiene poi censurabile la gravata sentenza anche nel merito non avendo essa fatto alcun cenno ai motivi per i quali non erano stati considerati i comportamenti sintomatici dell' ebbrezza da alcool per quanto indicati nel verbale.
Il ricorso è infondato.
Correttamente il giudice di pace ha ritenuto la propria competenza in ordine alla impugnazione da parte del F. del provvedimento di ritiro della patente di guida operato dagli agenti accertatori al momento dalla contestazione della violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, per guida in stato di ebbrezza alcolica, conformemente a giurisprudenza di questa Suprema Corte (vedi l' ordinanza della Sezione 2^ n. 14932 del 2005, nonchè, da ultimo, S.U. sent. n. 2519 del 2006).
Del tutto generiche sono poi da considerarsi le censure di merito proposte dalla ricorrente Prefettura di Rovigo a fronte delle argomentazioni del giudice "a quo" in ordine al prudente dubbio da lui manifestato sul la legittimità del ritiro del documento di guida , posto che la documentazione agli atti aveva attestato che in effetti si erano verificate in sede di accertamento disfunzioni (l'apparecchio etilometro aveva dovuto essere più volte attivato per entrare in funzione,con risultati peraltro contestati in "toto" dall'opponente in quanto esagerati) e irregolarità (il risultato dell'alcooltest non era stato mostrato al conducente, nè gli era stato consegnato il tagliando come prescritto dal punto 4 dell'art. 379 reg. C.d.S.).
Alla stregua delle svolte considerazioni i proposto ricorso va respinto, mentre non vi e luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio stante la mancata costituzione dell'intimato.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009


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grandeee!!!
grazie Arma!
questa sentenza mi sarà molto ultile...ti ringrazio veramente tanto!
se hai altri riferimenti utili dimmi dimmi!!;)