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Visualizza Versione Completa : sentenza rigetta il ricorso; cartella esattoriale triplicata



sabi
03-11-2009, 18:33
salve gentili avvocati, vorrei un vostro parere. Tempo fa il giudice di pace ha rigettato un ricorso avverso un verbale di infrazione del c.d.s.; la sentenza non mi è stata notificata (ma l'avv. era presente in udienza) e ora mi vedo arrivare una cartella esattoriale con l'importo della multa triplicato: precisamente mi hanno detto alla polizia municipale che la multa è stata raddoppiata in quanto non pagata entro i 60 gg. Ma 60 giorni decorrenti da quando?Dalla data di pubblicazione della sentenza? Ma anche se l'avv. ha avuto conoscenza della sentenza, la stessa non doveva essere notificata in forma esecutiva prima di procedere oltre? Posso fare ricorso?

sabi
03-11-2009, 18:36
e inoltre che l'altro importo, quello pari alla sanzione originaria, è la percentuale che va ad equitalia (in pratica il 50% della sanzione). quindi da circa 300,00 € si è arrivati a 1.000,00 €!!!

Avv. G. Lore
03-11-2009, 20:16
La cartella ha tale valore perchè Le conteggiano la magg.ne dell'art. 27 Legge 689/81 che non dovrebbe essere applicata.
Sulla procedura seguita nulla quaestio...Lei non ha pagato la sentenza nei 60 gg. se il verbale era sospeso (o il verbale se non è stato sospeso) indi la multa si è raddoppiata.
Era Suo onere verificare l'esito della sentenza, non deve essere notificata in forma esecutiva, procedura del tutto ultronea al caso di specie.
Comunque se vuole inviarci la cartella potremmo darLe un parere approfondito, anche se temo che l'unica eccezione è quella della maggiorazione, da eccepire con la procedura del 615 c.p.c.

Dott. Perruolo
04-11-2009, 10:02
Quoto parola per parola.

sabi
04-11-2009, 12:26
perchè non dovrebbe essere applicata la maggiorazione dell'art. 27?

Avv. G. Lore
04-11-2009, 12:28
Perchè la maggiorazione ex art. 27 legge 689/81 consegue al mancato pagamento delle ordinanze ingiunzioni e non dei verbali

Dott. Perruolo
04-11-2009, 12:30
Sul punto si è espressa la Suprema Corte sancendo il giusto principio secondo cui, nelle violazione al codice della strada, in caso di mancato pagamento della relativa sanzione amministrativa, non può essere richiesta la maggiorazione ex art. 27 della legge 689/81, in quanto il legislatore ha previsto (ex art. 203 CdS) che sia iscritta a ruolo solo la metà del massimo edittale.

Avv. G. Lore
04-11-2009, 12:41
Esattamente.
La "punizione" per il mancato pagamento del vav è sancita dal cds e non è legittima l'ulteriore penalizzazione della maggiorazione, tra l'altro calcolata su tassi usurai

Dott. Perruolo
04-11-2009, 12:46
E già...

sabi
05-11-2009, 17:18
basta questo unico motivo per fare ricorso? E che ricorso dovrei fare? ex L. 689/81 entro 60 gg (30 sono già passati) o ex arty. 615 c.p.c.? A mezzo avvocato?

Avv. G. Lore
05-11-2009, 17:46
Le ripetiamo che se vuole eccepire il conteggio della maggiorazione deve svolgere l'azione ex art. 615 c.p.c. a mezzo di legale

sabi
10-11-2009, 17:04
gentilissimi avvocati, per la procedura ex art. 615 devo dare necessariamente mandato ad un avvocato dite; ma il ricorso si farebbe al giudice di pace o al tribunale? E di quale luogo?

Avv. G. Lore
10-11-2009, 17:16
L'azione ex art. 615 c.p.c. si può svolgere solo a mezzo legale in quanto rito dell'esecuzione.
Si propone con citazione a comparire dinanzi al Giudice di Pace, che è competente funzionalmente per la materia delle sanzioni amm.ve.
Il Giudice di Pace territorialmente competente è quello del luogo in cui risiede il preteso debitore (opponente) secondo il principio del foro delle esecuzioni che individua nel Giudice del luogo in cui è da esperire l'esecuzione il Giudice competente

Babi08
11-11-2009, 11:18
Buongiorno, anch'io vorrei sottoportVi la medesima questione, poichè non ho ancora capito cosa fare. Vi spiego.
a mezzo di avv. ho presentato 2 ricorsi.
Ric. 1
in data 12.12.08 mi è stato notificato verbale di accertamento. L'ultimo giorno utile ho presentato a mezzo avv. ricorso. Il Gdp ha disposto al sospensione della sanzione. In data 16.10.2009 si è tenuta la seconda udienza nella quale il GDp ha dato lettura del dispositivo rigettando il ricorso, condannandomi a pagare le somme dallo stesso liquidate e compensando le spese. Ad oggi, però, il mio avv. non ha ricevuto la notifica nè della sentenza nè del dispositivo (sottolineo che la redazione del dispositivo era abbastanza complessa per via dei calcoli da fare e perciò il GDP ne ha dato una prima lettura per poi meglio redigerlo. Ha precisato che prima di 30 giorni non avrebbe redatto la sentenza e che dalla notificazione della stessa avrei avuto 30 giorni per pagare....la cosa non mi convince molto). Cosa devo fare? Quando devo pagare? Quale è il termine per pagare e da quando decorre? Vorrei evitare interessi e spese ulteriori.
Ric. 2
Per una sanzioni di pochi euro ho fatto ricorso. Il Gdp ha parzialmente accolto il ricorso riducendo l'importo dovuto. In questo caso è stata data lettura del dispositivo in udienza e pochi giorni dopo è stato notificato all'avv. il dispositivo. Che termini ho in questo caso per pagare?
Grazie per l'attenzione e per le risposte.
Arrivederci

Dott. Perruolo
11-11-2009, 11:48
I termini decorrono dalla comunicazione del deposito della sentenza (si avranno da tale termine i canonici 60 giorni per pagare la misura ridotta della sanzione, se è stata concessa la sospensione) . Può sempre andare a controllare se il deposito è avvenuto presso il GdP procedente.

sabi
11-11-2009, 12:51
ma allora io non ho capito una cosa: all'avvocato doveva essere comunicato il deposito della sentenza? E dal giorno della comunicazione decorre il termine di 60 gg. per pagare? E se l'avv. era presente in udienza, quando il giudice ha letto il dispositivo, ciò vale a far decorrere il termine?

Avv. G. Lore
11-11-2009, 12:54
No. Il dispositivo non è la sentenza.
Il momento definitivo del procedimento è il deposito e pubblicazione della sentenza

Dott. Perruolo
11-11-2009, 13:16
No. Il dispositivo non è la sentenza.
Il momento definitivo del procedimento è il deposito e pubblicazione della sentenza

Esattamente.