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Visualizza Versione Completa : Guida in stato d'ebbrezza, nessuna notifica dopo 150 giorni



rickymarket
03-11-2009, 12:16
Salve a tutti, vi illustro brevemente la mia situazione.
In data 31 Maggio 2009 vengo fermato dalla Polizia Stradale la quale, a seguito dell'alcol test su di me effettuato, provvede al ritiro della patente di guida a causa di un tasso alcolemico pari a 1,21 gr/l (prima prova) e 1,26 gr/l (seconda prova). Rientrando con questi valori nella cosiddetta "seconda fascia", quella cioè che ha come limiti 0,8 gr/l e 1,5 gr/l, dovrei incorrere in una ammenda da 800 € a 3200 € e arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi e 1 anno e alla decurtazione di 10 punti. Piccola nota: al momento della consegna del verbale ho notato che gli scontrini dell'etilometro non sono stati compilati, mi spiego meglio, tutti i campi relativi ai miei dati personali (cognome, nome e data di nascita) e relativi ai dati dell'operatore (cognome e firma) sono stati lasciati vuoti. Alla data odierna (3 Novembre 2009) non ho ancora ricevuto alcuna notifica da parte degli organi competenti, ed essendo trascorsi oltre 150 giorni dalla data del verbale desideravo sapere l'eventuale opportunità di presentare un ricorso alla Prefettura o al Giudice di Pace. In caso di accoglimento del ricorso quali sanzioni andrebbero a decadere ? E cosa accadrebbe per quanto rigurda l'aspetto penale della faccenda ? Grazie in anticipo.

arma
03-11-2009, 16:51
Purtroppo (ed è paradossale) senza l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente non puoi fare alcunchè (e motivi per una validissima opposizione ne hai a iosa!) Ti consiglio di recarti personalmente presso la Prefettura competente per sollecitare e farti rilasciare in loco l'ordinanza.

rickymarket
03-11-2009, 16:58
Purtroppo (ed è paradossale) senza l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente non puoi fare alcunchè (e motivi per una validissima opposizione ne hai a iosa!) Ti consiglio di recarti personalmente presso la Prefettura competente per sollecitare e farti rilasciare in loco l'ordinanza.

Grazie del consiglio.

rickymarket
04-11-2009, 17:32
Dopo aver continuato a cercare informazioni in rete, mi sorge un ulteriore dubbio: ma il verbale che mi è stato consegnato in occasione dell'infrazione ha valenza di notifica ? O devo aspettare una ulteriore notifica da parte del Prefetto, o chi di competenza, dove mi si dicano per iscritto tutte le sanzioni e i provvedimenti a cui vado incontro ?

arma
04-11-2009, 18:30
Deve attendere la notifica dell'ordinanza del Prefetto.Il verbale (a differenza degli illeciti amm.vi-violazioni al cds- che non costituiscono al contempo reati:come la guida in stato di ebbrezza) non lo può impugnare, vale solo come informazione di garanzia per l'instaurando procedimento penale. un saluto

rickymarket
06-11-2009, 18:44
Questo è quanto mi ha detto l'avvocato:

1. il verbale in questo caso è di carattere penale e non amministrativo; ciò significa che gli errori che hai riscontrato nell'ambito del verbale non avranno rilevanza per il giudice penale (i casi di nullità dell'atto penale sono differenti da quelli dell'atto amministrativo). Tuttavia, la mancata apposizione dei tuoi dati identificativi nello scontrino penso che in qualche modo potrà assumere rilievo penale, su questo mi riservo in quanto lo strumento non è espressamente disciplinato dal codice di procedura penale;
2. copia del verbale, come indicato dalla postilla in basso infatti, non poteva esserti rilasciata, in quanto atto penale di P.G. coperto da segreto ex art. 329 c.p.p.;
3. la norma sulla sospensione della patente relativa agli illeciti penali, non prevede nessun termine nè per l'emissione dell'ordinanza del Prefetto nè per la notifica della stessa, se non soltanto che gli agenti devono consegnare alla prefettura la patente ritirata entro 10 giorni.
Ove il Pubblico Ministero decidesse di emettere il decreto penale di condanna, avrai soltanto 15 giorni per opporti. Per elaborare una valida strategia difensiva sarebbe meglio che provvedessi, non soltanto per l'eventuale opposizione al decreto ma anche per la fase in corso ovvero di "indagini preliminari".

Dott. Panicucci
08-11-2009, 11:37
Concordo con quanto indicato dal suo legale.
Per quel che riguarda l'eventuale ricorso contro la sospensione della patente (che segue una via parallela rispetto al procedimento penale) confermo che è necessaria l'ordinanza del prefetto e che, purtroppo, non è indicato un termine massimo per la notifica di quella ordinanza.
Tuttavia la Cassazione ha stabilito che l'ordinanza debba essere notificata entro un termine "ragionevole", pena il venir meno delle esigenze cautelari cui è diretta.
Le consiglio quindi di andare in prefettura (del luogo dove è avvenuto il fatto) e chiedere se è stata emanata l'ordinanza di sospensoine della patente. Se non l'hanno emanata si faccia illustrare il motivo per cui non ritengono di provvedere.
Se l'hanno emanata ma non gliel'hanno notificata(cioè consegnata materialmente), cosa molto piu probabile, se ne faccia rilasciare una copia conforme, così può fare il ricorso contro tale ordinanza mai notificata, o tardivamente notificata.