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Visualizza Versione Completa : TARSU su box



forenz
19-10-2009, 15:57
Sicome non ho ricevuto ancora parere su questo caso lo propongo in questo 3D:

Ho ricevuto, da parte del comune di ercolano (NA), avviso di accertamento per gli anni dal 2003 al 2009 del pagamento della TARSU sul BOX auto:o
ora Vi chiedo ma si deve pagare la TARSU sui garage??? a me non risulta e a voi??
Grazie in anticipo

Avv. G. Lore
19-10-2009, 16:27
Ai sensi dell'art. 62 d.lgs. 507/93 la tarsu è dovuta per la proprietà di localia qualsiasi uso adibiti, con eslusione dei soli immobili initilizzati.
Per costante giurisprudenza il boX è sottoposto a tarsu: Corte di cassazione, 27 novembre 2002, n. 16785, non sono soggetti alla tassa sui rifiuti i locali obiettivamente «non utilizzabili», fra cui quelli sforniti di allacciamenti ai così detti «servizi a rete» (elettrica e idrica).Ne consegue che, essendo il box fornito di illuminazione, si verifica il presupposto della tassazione. La sporadicità dell’uso non è stata considerata rilevante dalla medesima giurisprudenza citata.

forenz
19-10-2009, 16:34
Ai sensi dell'art. 62 d.lgs. 507/93 la tarsu è dovuta per la proprietà di localia qualsiasi uso adibiti, con eslusione dei soli immobili initilizzati.
Per costante giurisprudenza il boX è sottoposto a tarsu: Corte di cassazione, 27 novembre 2002, n. 16785, non sono soggetti alla tassa sui rifiuti i locali obiettivamente «non utilizzabili», fra cui quelli sforniti di allacciamenti ai così detti «servizi a rete» (elettrica e idrica).Ne consegue che, essendo il box fornito di illuminazione, si verifica il presupposto della tassazione. La sporadicità dell’uso non è stata considerata rilevante dalla medesima giurisprudenza citata.

Egregio Avv. Lore
l'art. 62 d.lgs. 507/93 al comma 2 dice che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive
condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

La Commissione Tributaria di Caltanisetta ha emanato una sentenza, la n.35 del 2008, che afferma l'illeggittimità della tassa anche sui garage, accogliendo il ricorso di un cittadino.

Cosa mi dice in merito??

Avv. G. Lore
19-10-2009, 16:36
Le dico che la Commissione Tributaria(provinciali per giunta) ha forza giurisprudenziale inferiore rispetto a quella della Cassazione.
omunque se riesce a dimostrare che il locale non è indipendente (mancanza di allacci idrici e elettrici) ed è oggettivamente inutilizzabile un profilo di fondatezza sussiste, posto che non è pacifica la Sua situazione

forenz
19-10-2009, 16:39
Le dico che la Commissione Tributaria(provinciali per giunta) ha forza giurisprudenziale inferiore rispetto a quella della Cassazione.
omunque se riesce a dimostrare che il locale non è indipendente (mancanza di allacci idrici e elettrici) ed è oggettivamente inutilizzabile un profilo di fondatezza sussiste, posto che non è pacifica la Sua situazione

allaccio elettrico non esiste quello idrico è condominiale...mi spiego meglio l'impianto idrico è gestito dai consumi del contatore condominiale....quota parte diviso tutti gli utenti con i millesimali::)

Avv. G. Lore
19-10-2009, 16:46
Purtroppo dal mio punto di vista è soggetto a Tarsu

forenz
19-10-2009, 16:47
Purtroppo dal mio punto di vista è soggetto a Tarsu

Grazie per la disponibilità

Avv. G. Lore
19-10-2009, 16:52
Si figuri.
La fattispecie è notevolmente dibattuta, ma è necessario provare a fondo che il box rientra tra le vicende di esclusione della tarsu e al momento l'orientamento non è totalmente favorevole

forenz
19-10-2009, 16:56
Si figuri.
La fattispecie è notevolmente dibattuta, ma è necessario provare a fondo che il box rientra tra le vicende di esclusione della tarsu e al momento l'orientamento non è totalmente favorevole

Egr. Avvocato
sarà pur vero che l'auto la parcheggio nel box, ma mi creda non ho mai prodotto un solo sacchetto di immoddizia. Il garage non ha neppure la corrente elettrica,(per fale capire l'uso che ne faccio) dimostrabile da qualsiasi verifica da parte dell' enel, ho letto la sentenza che Lei cordialmente mi ha segnalato quindi non vedo l'infondatezza. Sarà tosta ma vorrei provarci.

Avv. Ribbeni
19-10-2009, 16:57
Posto quanto giustamente detto dal collega, i box e i garage sono denunciati e tassati, contra qualora si voglia ottenere l’esonero occorre dimostrare documentalmente che si tratta di locali del tutto inutilizzati o nei quali la presenza dell’uomo è assolutamente episodica. Per mero scrupolo Le rappresento quanto in una nota dell'Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), in cui si legge che i locali accessori, o comunque i locali che non siano utilizzati per un'attività potenzialmente produttiva di rifiuti sono esclusi da rilievo per la tassa. Così i solai, salvo che non siano effettivamente utilizzati come locale abitativo, le cantine e i box in cui la presenza umana sia solamente sporadica, perché utilizzati come mero deposito di cose di non frequente uso, oppure perché utilizzati per attività non produttive di rifiuti, non devono essere considerati rilevanti per il calcolo della tassa di smaltimento dei rifiuti. Ciò non necessita di alcuna specificazione regolamentare, perché direttamente derivante dalla legge, ed in nessun caso un regolamento comunale potrebbe modificare la base imponibile dell'imposta estendendo il rilievo a superfici invece irrilevanti.

Avv. G. Lore
19-10-2009, 17:01
La ratio della TARSU non si individua nella effettiva produzione di rifiuti, quanto nella cubatura di proprietà che determina a forfait l'astratta possibilità di produrre rifiuti.
Comunque seguendo anche quanto detto dalla Collega margini di manovra sussistono, anche se l'uso "costante" dello stesso non gioca a Suo favore

forenz
19-10-2009, 17:01
Posto quanto giustamente detto dal collega, i box e i garage sono denunciati e tassati, contra qualora si voglia ottenere l’esonero occorre dimostrare documentalmente che si tratta di locali del tutto inutilizzati o nei quali la presenza dell’uomo è assolutamente episodica. Per mero scrupolo Le rappresento quanto in una nota dell'Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), in cui si legge che i locali accessori, o comunque i locali che non siano utilizzati per un'attività potenzialmente produttiva di rifiuti sono esclusi da rilievo per la tassa. Così i solai, salvo che non siano effettivamente utilizzati come locale abitativo, le cantine e i box in cui la presenza umana sia solamente sporadica, perché utilizzati come mero deposito di cose di non frequente uso, oppure perché utilizzati per attività non produttive di rifiuti, non devono essere considerati rilevanti per il calcolo della tassa di smaltimento dei rifiuti. Ciò non necessita di alcuna specificazione regolamentare, perché direttamente derivante dalla legge, ed in nessun caso un regolamento comunale potrebbe modificare la base imponibile dell'imposta estendendo il rilievo a superfici invece irrilevanti.

Come faccio a dimostrare che il box è sporadicamente frequentato??

Avv. G. Lore
19-10-2009, 17:02
Come faccio a dimostrare che il box è sporadicamente frequentato??

E' qui il problema.
Sarebbe da escludere l'uso autorimessa, innanzitutto, ma capisce bene che si espone a grossi rischi deducendolo

forenz
19-10-2009, 17:06
E' qui il problema.
Sarebbe da escludere l'uso autorimessa, innanzitutto, ma capisce bene che si espone a grossi rischi deducendolo

...No non lo capisco...
xchè posso usare il locale come deposito di cose di non frequente uso come si fa a stabilire l'uso e il non uso di un locale c'è una tabella che lo fa???

Perdonate la mia emerita ignoranza

forenz
19-10-2009, 17:08
...No non lo capisco...
xchè posso usare il locale come deposito di cose di non frequente uso come si fa a stabilire l'uso e il non uso di un locale c'è una tabella che lo fa???

Perdonate la mia emerita ignoranza

a proposito non posseggo ne autoveicoli ne motoveicoli a me intestati

forenz
20-10-2009, 08:53
a proposito non posseggo ne autoveicoli ne motoveicoli a me intestati

Vabbè vi farò sapere come è andata
GRAZIE LO STESSO:rolleyes:

forenz
21-10-2009, 10:50
Vabbè vi farò sapere come è andata
GRAZIE LO STESSO:rolleyes:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 02



Riunita con l’intervento dei signori:

GERACI dott. EMANUELE Presidente

GUZZO dott. GIUSEPPE Relatore

D’IMME’ dott. FRANCESCO Giudice



Ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. xxxxxxxx avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU RIF 2001, 2002, 2003, 2004

Contro COMUNE DI CATANIA

proposto dal ricorrente

xxxxxxxxxxxxxxxx

difeso da

DOTT. DANILO SCIUTO

VIA ORTIAGARA 15 95100 CATANIA

******





Con ricorso depositato il 9/3/2006, M. S. ha impugnato gli avvisi di accertamento dal n. xxxxxx al n. xxxxxx, notificati in data 12/1/2006 a mezzo dei quali il Comune di Catania chiede il pagamento della somma di euro 330,10 a titolo di Tarsu relativa al garage per gli anni 2001-02-0-04.

Parte ricorrente eccepisce:

- carenza del presupposto oggettivo di imposizione ai sensi dell’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93;

- inapplicabilità della sanzione per infedele dichiarazione e conseguente prescrizione dell’azione del Comune per la riscossione dell’imposta;

- carenza di motivazione. L’atto è privo di motivazione. Relativamente alla Tarsu, l’art. 71 comma 2 bis del D.Lgs. n. 507/93 ha opportunamente disposto che: “Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.

Con nota depositata il 21/10/2006, l’Ufficio si costituisce in giudizio ed eccepisce l’infondatezza delle doglianze di parte. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 507/93, la Tarsu è dovuta per la detenzione di locali a qualsiasi uso destinati senza alcuna esclusione che possa fare dedurre l’esenzione da tale tassa per i garages. Tale interpretazione trova riscontro in diverse circolari e risoluzioni emesse dal Ministero delle Finanze (n 95/E-1994 e n. 45/E- 1999). Inoltre, rileva la non applicabilità del principio di cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/97 nei tributi locali perché trattasi nel caso in esame di violazioni sostanziali e non formali (richiama diverse sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Catania). Conclude la propria costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.

All’udienza del 4/11/2008 la Commissione, sentito il Relatore, pone la causa in decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE



OSSERVA LA COMMISSIONE: le doglianze di parte risultano fondate e meritano di essere accolte.

La Suprema Corte di Cassazione ha già esaminato tale fattispecie (sentenza n. 19459/2003) rilevando che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta, a norma dell’art. 62 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso a cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti.

Tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché la detta norma, ponendo una presunzione “iuris tantum” di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte “nella denunzia originaria” o in quella “di variazione”, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Tutto ciò premesso, questo collegio ritiene di dover formulare alcune osservazioni circa l’assoggettabilità di alcuni locali alla Tarsu. In base all’articolo 62 l’imposizione trova il suo principio fondante nell’occupazione di locali e per i casi di esclusione fa riferimento alla natura ed alla destinazione dei locali ed alle obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Questa Commissione in particolare ritiene che la tassa è dovuta solo per i luoghi in cui si svolge quotidianamente l’attività umana anche se in via sporadica, intendendosi con quest’ultimo aggettivo le occupazioni di locali abitativi utilizzati solo per alcuni periodi dell’anno. In tale contesto, risulta diversa la fattispecie dei garages dove indiscutibilmente non c’è presenza abituale e continuativa dell’uomo che possa far dedurre la produzione di rifiuti.

Nel caso in esame, la parte ha confermato che il locale accertato è destinato esclusivamente al ricovero della propria autovettura, escludendo di fatto la presenza abituale propria e/o di altre persone che potessero fare supporre la produzione di rifiuti derivanti dalla presenza continua ed abituale dell’uomo. Tale assunto, trova riscontro nella previsione dell’articolo 62, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, che ha escluso dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione diverse dalle aree a verde (quali possono essere i balconi ed i garages), dove non si registra una presenza costante dell’uomo che comporti produzione di rifiuti.

Per quanto sopra motivato, il Collegio accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati, l’accoglimento di tale doglianza comporta l’assorbimento delle altre. Rilevata la contrastata interpretazione della norma si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di causa.



P.Q.M.



La Commissione accoglie il ricorso compensa le spese.

Così deciso a Catania, il 4/11/2008



Il RELATORE Prof. Dott. Giuseppe Guzzo

Il PRESIDENTE Dott. Emanuele Geraci

Avv. G. Lore
21-10-2009, 11:29
Bene, è un'opinione di un Collegio di una provinciale come dedotto dalla sentenza, ma è pur sempre un precedente da richiamare.
Rammenti però che Lei oppone una cartella, non l'accertamento, ossia l'atto prodromico e tali eccezioni sarebbero state più fondate avverso l'accertamento.
Buon ricorso!

forenz
21-10-2009, 11:30
Bene, è un'opinione di un Collegio di una provinciale come dedotto dalla sentenza, ma è pur sempre un precedente da richiamare

mi perdoni io non ho cartella m avviso di accertamento

forenz
21-10-2009, 11:38
mi perdoni io non ho cartella m avviso di accertamento

all'atto prodromico sto facendo ricorso..........grazie se volete seguirmi mi fa piacere altrimenti mi imbarco da solo ;)

Avv. G. Lore
21-10-2009, 11:44
Mi perdoni! avevo capito che avesse ricevuto una cartella.
Per la gestione della vicenda deve come sempre contattare inforicorsi@gmail.com facendo presente la Sua impostazione.

forenz
21-10-2009, 11:48
Mi perdoni! avevo capito che avesse ricevuto una cartella.
Per la gestione della vicenda deve come sempre contattare inforicorsi@gmail.com facendo presente la Sua impostazione.

ok invio le carte

mlndrn62
26-04-2010, 12:28
Carissimo Forenz,

ha novità sulla questione box e TARSU ? Status dei ricorsi ? Sono dubbioso se imbarcarmi (a Milano) in 2 ricorsi simili (per me e per mia moglie) entrambi per Box auto. Mi sono arrivate due cartelle di pagamento Equitalia da un mese circa. Faccio notare che nel mio caso avevamo regolarmente inviato le denunce di occupazione contestualmente alle richieste di esenzione TARSU. Tali dichiarazioni - come da regolamento del Comune - erano state imnviate al Servizio Tassa Rifiuti del Comune di Milano con raccomandata A/R. Il Servizio Tassa Rifiuti del Comune non ha mai risposto, quindi personalmente ritengo che la cartella Equitalia sia impropria, in quanto non preceduta da una risposta (negativa) del Comune.

Attendo fiduciosamente un suo riscontro,

Distinti Saluti,

Grazie anticipatamente, A. Molinaro

Avv. G. Lore
26-04-2010, 12:34
Il Comune non ha nessun obbligo di risposta in questo caso.
Non si applica il silenzio assenso in tale situazione.
Lei ha fatto una semplice comunicazione, nulla di formalmente individuato da nessuna legge, quidi sotto questo aspetto la cartella è legittima.
Diversa la vicenda di merito.
Oltre a invitarLa, se vorrà, all'invio degli atti, La esorto comunque a non rimanere inerte. O paga o oppone, per evitare ulteriori vicende esattoriali

forenz
26-04-2010, 14:01
Carissimo Forenz,

ha novità sulla questione box e TARSU ? Status dei ricorsi ? Sono dubbioso se imbarcarmi (a Milano) in 2 ricorsi simili (per me e per mia moglie) entrambi per Box auto. Mi sono arrivate due cartelle di pagamento Equitalia da un mese circa. Faccio notare che nel mio caso avevamo regolarmente inviato le denunce di occupazione contestualmente alle richieste di esenzione TARSU. Tali dichiarazioni - come da regolamento del Comune - erano state imnviate al Servizio Tassa Rifiuti del Comune di Milano con raccomandata A/R. Il Servizio Tassa Rifiuti del Comune non ha mai risposto, quindi personalmente ritengo che la cartella Equitalia sia impropria, in quanto non preceduta da una risposta (negativa) del Comune.

Attendo fiduciosamente un suo riscontro,

Distinti Saluti,

Grazie anticipatamente, A. Molinaro

Si
Purtroppo dopo un lungo dialogare con il coumune e facendo vari tentativi c'è da dire che la TARSU sui box è dovuta salvo specifiche esenzioni che lo stesso comune mi ha elencatoe che purtroppo io non rientro. La tarsu va pagata in maniera ridotta e a tariffa varia da comune a comune

mlndrn62
28-04-2010, 14:52
Avvocato Lore, ho inviato ieri la documentazione relativa al mio caso all' indirizzo info@ricorsi.net dal mio account gmail mlndrn62. Volevpo gentilmente sapere se l' invio è andato a buon fine,

Grazie e distinti saluti,

Adriano Molnaro

Avv. G. Lore
28-04-2010, 14:55
Ricorsi.net mi ha girato l'e mail nella serata di ieri.
Entro stasera Le invio il parere