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Visualizza Versione Completa : Udienza Giudice di Pace di Vizzini



ancantar
11-10-2009, 14:53
Giorno 07 ottobre 2009 alle ore 10:00 c'è stata l'udienza innanzi al Giudice di Pace di Vizzini, relativamente al Ricorso da Voi redatto.
Eravamo presenti Io e l'avvocato che rappresentava la SERIT, non si è costituito il Comune di VIZZINI. Il Giudice ha Verbalizzato che sia Io che l'Avvocato della SERIT in mancanza della documentazione che doveva esibire il Comune di Vizzini, abbiamo chiesto l'annullamento della cartella e la CONTUMACIA sempre del COMUNE DI VIZZINI.
La sentenza il Giudice l'emetterà giorno 09 dicembre 2009.

Io per quel giorno dirò che "REITERO ED INSISTO NELL'ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA"

Vorrei un Vostro parere, relativamente al fatto se questi eventi vanno a tutto vantaggio mio, cioè che la causa si può ritenere vinta, oppure il Comune di Vizzini può ancora presentarsi. Spero di essere stato abbastanza chiaro.

Avv. G. Lore
11-10-2009, 15:46
La costituzione del Comune sarebbe tardiva e indi la documentazione non utilizzabile

Dott. Perruolo
11-10-2009, 15:48
direi che i presupposti per una pronuncia favorevole vi sono tutti.

Avv. Caputo
12-10-2009, 06:12
D'accordo coi colleghi. Se il comune si costituisce, ne eccepisca la tardività e insista nell'annullamento della cartella.

ancantar
12-10-2009, 08:24
Quindi come dice L'Avv. Lore, la costituzione del Comune sarebbe tardiva e indi la documentazione non utilizzabile.
Quindi il Giudice, anche se il Comune presenta tardivamente la documentazione non dovrebbe accettarla oppure la potrebbe accettare.

Dott. Perruolo
12-10-2009, 08:27
Davanti ai GdP può succedere di tutto...nel caso dovrà essere lei ad eccepire la tardività e la non utilizzabilità.

Avv. G. Lore
12-10-2009, 08:27
Per legge non deve accettarla (art. 23 Legge 689/81)

ancantar
12-10-2009, 08:48
Quindi in base all' art. 23 Legge 689/81 il Giudice non accetterà eventuali documentazioni presentati dal Comune di Vizzini.
Scusate per correttezza allego collegamento copia del ricorso.

Avv. G. Lore
12-10-2009, 08:52
Non alleghi link in questo forum per questioni di privacy.
Se il Comune di Vizzini dovesse costituirsi tardivamente eccepisca la tardività e la decadenza dal potere istruttorio

Dott. Perruolo
12-10-2009, 08:54
Esattamente...non dovrebbe. Ma se avesse intenzione, Le ripeto, dovrà essere Lei ad eccepire che la documentazione non può essere utilizzata.

ancantar
12-10-2009, 09:00
Grazie per delucidazioni. E scusate per il Link

Dott. Perruolo
12-10-2009, 09:01
Si figuri. Se avesse ancora bisogno, saremo a Sua disposizione.

ancantar
14-10-2009, 09:35
Scusate l'art. 23 Legge 689/81 sarebbe il V comma dove si dice:
SE ALLA PRIMA UDIENZA L'OPPONENTE O IL SUO PROCURATORE NON SI PRESENTANO SENZA ADDURRE ALCUN LEGITTIMO IMPEDIMENTO, IL GIUDICE, CON ORDINANZA RICORRIBILE PER CASSAZIONE, CONVALIDA IL PROVVEDIMENTO OPPOSTO, PONENDO A CARICO DELL'OPPONENTE ANCHE LE SPESE SUCCESSIVE ALL'OPPOSIZIONE.

Vorrei sapere l'opponente sarei Io o il Comune. E se così fosse tale comma avrebbe validità anche per il Comune.

Dott. Perruolo
14-10-2009, 11:06
Salve. Il soggetto contro cui si propone il ricorso è, come esplicitato dall'art. 23, l'ente che ha emesso il provvedimento. questa deve depositare 10 giorni prima dell'udienza tutta la documentazione relativa all'accertamento. Nonostante i GdP manifestino una certa flessibilità con la PA, in mancanza di costituzione della PA e/o di adempimento a tale obbligo di deposito, la documentazione successivamente prodotta non è utilizzabile.Altra cosa invece è l'ulteriore documentazione che il GdP ritiene dover essere prodotta ai fini di una completa istruttoria probatoria.

Avv. G. Lore
14-10-2009, 11:45
Stia tranquillo, come ben esplicitato dall'amico Perruolo quel comma attien a un caso opposto al Suo, ossia quando è il ricorrente (ossia l'opponente=colui che presta opposizione al verbale) a non comparire.
Il Suo caso attiene al comma 2, per la cui spiegazione rimando al valoroso collega

ancantar
15-10-2009, 08:28
Il comma 2 sarebbe il seguente:
SE IL RICORSO E' TEMPESTIVAMENTE PROPOSTO, IL GIUDICE FISSA L'UDIENZA DI COMPARIZIONE CON DECRETO, STESO IN CALCE AL RICORSO, ORDINANDO ALL'AUTORITA' CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO DI DEPOSITARE IN CANCELLERIA, DIECI GIORNI PRIMA DELLA UDIENZA FISSATA, COPIA DEL RAPPORTO CON GLI ATTI RELATIVI ALLO ACCERTAMENTO, NONCHE' ALLA CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA VIOLAZIONE. IL RICORSO ED IL DECRETO SONO NOTIFICATI, A CURA DELLA CANCELLERIA, ALL'OPPONENTE O, NEL CASO SIA STATO INDICATO, AL SUO PROCURATORE, E ALL'AUTORITA' CHE HA EMESSO L'ORDINANZA.

Dott. Perruolo
15-10-2009, 08:34
Esatto.

Avv. G. Lore
15-10-2009, 09:10
Quindi per legge se la P.A. non provvede al deposito degli originali dell'accertamento il ricorso deve essere accolto.
Buona prossima udienza

ancantar
15-10-2009, 09:30
Sempre grazie per le chiare e semplici delucidazioni.

Dott. Perruolo
15-10-2009, 09:38
A sua disposizione.

Avv. Caputo
15-10-2009, 11:49
E' da precisare che il termine di 10 giorni è puramente ordinatorio.
Ciò significa che il comune può costituirsi e depositare documentazione sino al giorno stesso della prima udienza.
Ovviamente se non lo fa nemmeno alla prima udienza, il ricorso deve essere accolto per le ragioni già spiegate dai colleghi.

Avv. G. Lore
15-10-2009, 11:55
Esattamente

ancantar
14-12-2009, 09:50
Il Ricorso è stato accettato. Ho vinto.
Grazie di tutto.

Avv. G. Lore
14-12-2009, 10:24
Siamo felici per Lei.
Buone feste

ancantar
14-12-2009, 10:36
Buone Feste anche a Voi.
Vorrei precisare, che è stata dura perchè la SERIT non demorde.
Un consiglio, se mi è permesso.
Nel momento in cui Voi come Istituto redigete il ricorso, credo che dobbiate allegare anche delle istruzioni su come Noi soggetti che affrontiamo il ricorso dobbiamo comportarci, quando la controparte, e generalmente lo fà, si fà rapprensentare da un legale. Cioè saperci difendere, dalle controdeduzioni della controparte.

Spero di essere stato abbastanza chiaro.

Avv. G. Lore
14-12-2009, 10:42
Sicuramente non possiamo dirLe a monte come comportarsi, non possiamo sapere le difese delle controparti, credo sia abbastanza lapalissiana come cosa.
L'unica possibilità è richiedere un rinvio per esame delle avverse difese e inviarcele per dare un parere.
Di più non possiamo certo fare

ancantar
14-12-2009, 10:45
Cioè si può chiedere al Giudice un rinvio dell'udienza per poter esaminare in dettaglio le avverse difese.
Ma con quale dicitura precisa si può chiedere ciò.

Avv. G. Lore
14-12-2009, 10:52
A verbale si richiede rinvio per esame delle difese di controparte.
Può ben capire che questo è l'unico modo per poter consigliare qualcosa, a meno che non basti un generico e inutile consiglio "contesti a priori ogni avversa difesa"

ancantar
14-12-2009, 11:15
Grazie sempre e di nuovo Auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo

Avv. G. Lore
14-12-2009, 11:18
Ricambiamo con molto piacere

Avv. Caputo
15-12-2009, 08:54
Mi unisco agli auguri ed alle felicitazioni per l'esito positivo della sua vicenda.