Visualizza Versione Completa : comunicazione dati conducente se non identificato
> Ho ricevuto multa per eccesso di velocità lo scorso 6 aprile, multa pagata entro i termini. Era prevista anche una decurtazione di punti.
Dato che l'auto e' intestata alla società per cui lavoro, mi e' stato chiesto di identificare e inviare dati del conducente.
Non e' stato fatto entro i termini richiesti. Rischio un'ulteriore multa e necessità di comunicare i dati comuqnue? Cosa devo fare?
dott. Andrea Russo
07-02-2008, 23:03
Nel caso di specie opera l'art. 126 bis del cds, il quale prevede una particolare procedura nel caso di mancata identificazione del conducente al tempo della violazione. Non mi soffermo su tale procedura, piuttosto rispondo alle sue domande.
Non e' stato fatto entro i termini richiesti. Rischio un'ulteriore multa?
Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalita' giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore e' obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta (196 cds).
Devo comunicare i dati comuqnue?
Il termine di 60 gg al fine di comunicare i dati, decorre dalla richiesta.
Sottolineo comunque la possibilità di ricorrere avverso il verbale ex 126 bis (violazione per non aver comunicato i dati del conducente), spesso infatti gli enti accertatori non rispettano la particolare procedura di notifica prevista dalla legge (ad es. nel caso in cui venga notificato il modello "comunicazione dati del trasgressore" contestualmente al verbale di accertamento della violazione).
Sottolineo comunque la possibilità di ricorrere avverso il verbale ex 126 bis (violazione per non aver comunicato i dati del conducente), spesso infatti gli enti accertatori non rispettano la particolare procedura di notifica prevista dalla legge (ad es. nel caso in cui venga notificato il modello "comunicazione dati del trasgressore" contestualmente al verbale di accertamento della violazione).
Purtroppo anch'io sono incappato in questa dimenticanza che mi costa 250€....
Potrebbe spiegarsi meglio per cortesia?
Saluti e grazie
dott. Andrea Russo
08-02-2008, 23:12
Affinché la procedura ex 126 bis possa essere ritenuta corretta, in ottemperanza al disposto legislativo ed alla recente decisione della Corte Costituzionale n° 27 del 2005, è necessario che l'ente che ha proceduto all'accertamento di una sanzione per la violazione di una norma del Codice della strada, quando tale violazione comporta la perdita del punteggio dalla patente di guida e non è stato possibile, per gli agenti, procedere alla contestazione immediata, proceda nel seguente modo:
1) deve notificare il verbale di accertamento della violazione entro il previsto termine di 150 giorni dalla violazione e non può richiedere alcun nominativo del trasgressore eventualmente diverso dal proprietario dell'autovettura;
2) decorsi sessanta giorni dalla suddetta notifica, senza che sia stato proposto ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace ai sensi degli artt. 203 e 204 bis C.d.S. e indipendentemente dall'avvenuto pagamento della sanzione (in quanto l'obbligato può decidere di pagare la sanzione e, quindi, fare ugualmente ricorso avverso il verbale), l'ente accertatore può richiedere al proprietario di comunicare l'autore della violazione inviando una specifica richiesta in tal senso (richiesta che costituisce l'atto iniziale del procedimento amministrativo previsto dall'art 126 bis) dando termine all'obbligato di giorni sessanta per la risposta;
3) decorso questo ulteriore termine senza ottenere le indicazioni richieste, l'ente accertatore deve notificare, entro i successivi 150 giorni ( ai sensi dell'art. 201 c.d.s.) un verbale di accertamento, contestando la violazione di cui all'art. 126 bis, comma 2 ed applicare la sanzione di cui all'art. 180 C.d.S.
Tale procedura è stata tra l'altro ulteriormente precisata proprio dalla citata sentenza della Corte Costituzionale la quale, al punto 9.1.2, precisa in modo inequivocabile "In nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione".
mirella cipriani
26-02-2008, 08:02
mi sembra che nll'ultima (si spera!) formulazione dell'art 126 bis il richiamo al 180 cds sia sparito ed adesso sia il 126 bis stesso a contemplare una bella sanzione per l'omissione della delazione. questo che significa? cambia o no la procedura sopra evidenziata? a me pare che la sostanza sia rimasta la stessa con i suoi profili di incostituzionalita' ma tant'e' siamo nel paese del gattopardo!.
annaroby
18-11-2010, 10:47
Cartella esattoriale - mancata comunicazione dati conducente
Buongiorno,
Ho preso una multa nel 2007 (eccesso di velocità - autovelox) con la moto intestata a me, purtoppo la multa l'avevamo smarrita e quindi oltre a non averla pagata non abbiamo letto che avremo dovuto comunicare i dati del conducente.
Successivamente è arrivata una raccomandata con l'importo raddoppiato per l'eccesso di velocità che è stato regolarmente pagato.
Ora ci siamo visti recapitare una cartella esattoriale (con un importo di 1000 euro) per non aver comunicato i dati del conducente. Abbiamo telefonato al comune che ha accertato l'infrazione e ci hanno detto che ci avevano spedito una seconda raccomandata ( che non abbiamo mai ricevuto ) nella quale si diceva che l'importo per l'infrazione per omessa comunicazione dati del conducente veniva raddoppiato e si allegava bollettino ma ripeto non l'abbiamo mai rivuta. Possono ora raddoppiarci questa cifra? possiamo ricorrere ? e se si con quali motivazioni ?
Grazie mille in anticipo!
Avv. G. Lore
18-11-2010, 10:52
Non c'è nessuna legge che impone una comunicazione preventiva alla cartella, quindi non avendo pagato il verbale, la somma si è raddoppiata ed è stata iscritta al ruolo.
Purtroppo non si ravvisano - da ciò che dice - motivi per procedere in opposizione
annaroby
18-11-2010, 11:00
grazie mille
Avv. G. Lore
18-11-2010, 11:06
Si figuri
Buongiorno, mi sono appena iscritto ed ho letto diverse cose molto interessanti.
Chiedo cortesemente un banale chiarimento.
Nel caso di notifica di infrazione per superamento limite di velocità di oltre 40 KM/h e conseguente sanzione accessoria : sospensione della patente di guida ( non effettuata) e la decurtazione di 6 punti, comunicando i dati del conducente viene applicata sia la sospensione della patente che la decurtazione dei punti?
Grazie anticipatamente dell'attenzione
Avv. G. Lore
11-01-2011, 18:19
Esattamente
Avv. G. Lore
11-01-2011, 18:46
Si figuri
maurixxxx
21-01-2012, 10:20
Buongiorno, gradirei un parere
Ho pagato entro i 60 gg una multa che prevedeva decurtazione punti e comunicazione dati conducente veicolo. Sempre entro i 60 gg (praticamente alla scadenza) ho inviato una raccomandata all' ente accertatore comunicando la mia impossibilità a comunicare chi fosse effettivamente alla guida del veicolo in quanto la vettura viene utilizzata da più persone in famiglia e quindi a distanza di due mesi mi era impossibile rendere tale dichiarazione senza rischiare il falso. Ora mi è stata recapitata un ulteriore multa che sanzionava la violazione dell'art. 126/bis. Mi chiedo:
1) posso proporre ricorso al gdp come da lei consigliato qui sopra anche se in effetti io la comunicazione l'avevo inviata (considerando che oramai non si fà più riferimento nella sanzione all'art. 180 cds)?
2) posso fare ricorso al gdp in quanto la comunicazione è stata inviata anche se con esito negativo in quanto mi è impossibile dichiarare chi fosse alla guida del veicolo senza rischiare di dichiarare il falso con le conseguenze che ne deriverebbero.
Avv. G. Lore
21-01-2012, 10:24
Il ricorso sarebbe infondato. Dichiarare di non ricordare chi fisse alla guida equivale a non fare la comunicazione. La giursprudenza sul punto é costante.
maurixxxx
21-01-2012, 10:31
si ma allora posso fare ricorso in base a quanto da lei sostenuto per avermi notificato il modello "comunicazione dati del trasgressore" contestualmente al verbale di accertamento della violazione??
Inoltre se io dovessi dichiarare che in base alle mie memorie alla guida era una persona e questa poi riuscisse a dimostare in giudizio che in quella circostanza lui era da un'altra parte in che rischi incorrerei?
Avv. G. Lore
21-01-2012, 10:36
Mi perdoni, ma io non La sto capendo, cosa ho riferito io?
Per l'altra questione non può accadere, il conducente deve dare in copia la patente quindi si riconosce tale
maurixxxx
21-01-2012, 10:41
Affinché la procedura ex 126 bis possa essere ritenuta corretta, in ottemperanza al disposto legislativo ed alla recente decisione della Corte Costituzionale n° 27 del 2005, è necessario che l'ente che ha proceduto all'accertamento di una sanzione per la violazione di una norma del Codice della strada, quando tale violazione comporta la perdita del punteggio dalla patente di guida e non è stato possibile, per gli agenti, procedere alla contestazione immediata, proceda nel seguente modo:
1) deve notificare il verbale di accertamento della violazione entro il previsto termine di 150 giorni dalla violazione e non può richiedere alcun nominativo del trasgressore eventualmente diverso dal proprietario dell'autovettura;
2) decorsi sessanta giorni dalla suddetta notifica, senza che sia stato proposto ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace ai sensi degli artt. 203 e 204 bis C.d.S. e indipendentemente dall'avvenuto pagamento della sanzione (in quanto l'obbligato può decidere di pagare la sanzione e, quindi, fare ugualmente ricorso avverso il verbale), l'ente accertatore può richiedere al proprietario di comunicare l'autore della violazione inviando una specifica richiesta in tal senso (richiesta che costituisce l'atto iniziale del procedimento amministrativo previsto dall'art 126 bis) dando termine all'obbligato di giorni sessanta per la risposta;
3) decorso questo ulteriore termine senza ottenere le indicazioni richieste, l'ente accertatore deve notificare, entro i successivi 150 giorni ( ai sensi dell'art. 201 c.d.s.) un verbale di accertamento, contestando la violazione di cui all'art. 126 bis, comma 2 ed applicare la sanzione di cui all'art. 180 C.d.S.
Tale procedura è stata tra l'altro ulteriormente precisata proprio dalla citata sentenza della Corte Costituzionale la quale, al punto 9.1.2, precisa in modo inequivocabile "In nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione".
mi scusi non mi ero reso conto che l'autore di questo post non era lei. Comunque intendevo sapere se secondo lei posso fare ricorso alla sanzione in base a quanto sopra riportato.
E inoltre siccome la sanzione originale mi era stata notificata il 21 settembre in teoria oggi scadrebbero i 120 gg (60gg per effettuare il ricorso alla sanzione originale + 60 gg del termine per comunicare i dati del trasgressore) quindi sarei ancora in tempo per comunicare i dati del trasgressore e sanare tutto. Non le pare?
Grazie
Avv. G. Lore
21-01-2012, 10:45
Ahhhhh ora capisco.
Guardi, a prescindere dal fatto che si tratta di una discussine di quattro anni fa e di acqua ne é passata sotto i ponti, in realtà la procedura descritta non è mai stata tale ma conseguente a delle episodiche sentenze di qualche giudice di pace.
Il procedimento é sempre stato notifica di verbale + modulo subito.
A tutto volere concedere, poi, il vizio avrebbe dovuto farlo valere avverso il verbale primario non ora.
In sostanza nulla può fare, la sanzione é legittima e non può ora comunicare i dati
maurixxxx
21-01-2012, 11:06
la ringrazio, anche se sinceramente non mi trova d'accordo in quanto sino al 60 gg dalla data di notifica io in teoria potrei proporre ricorso contro la sanzione principale e quindi fino alla scadenza di questo termine non può esistere nessuna sanzione accessoria se prima non si è definita la controversia sulla sanzione principale la quale potrebbe anche essere annullata e quindi la sanzione accessoria non avrebbe ragione di esistere. il termine dei 60 gg per comunicare i dati del trasgressore dovrebbero decorrere da questo ultimo termine.
Mi scusi se ho scritto in maniera un pò contorta e poco chiara forse.
Saluti
Avv. G. Lore
21-01-2012, 12:40
Ma infatti è come dice Lei.
Se propone ricorso si sospende l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente.
Molto semplice.
http://www.ricorsi.net/forum/punti-patente-e-comunicazione-dati/8294-obbligo-di-fornire-i-dati-del-conducente.html
Supertiger
24-01-2012, 17:39
Buonasera, ho letto i post e vorrei se possibile alcune delucidazioni, chiedo scusa in anticipo per la lungaggine.
In caso di ricevimento odierno di multa a casa relativa a 2 mesi e mezzo fa circa a causa di superamento limite di velocità fino a 40km/h (x km/h in un tratto autostradale invece che 80 km/h) con €500 e rotti da pagare e con sanzione accessoria di 6 punti patente e sospensione (non ne sono sicuro) come ci si può comportare nei seguenti casi:
- nel giorno e l'ora specificati nel verbale, il proprietario dell'auto non si ricordi esattamente chi era alla guida. E' obbligatorio comunque segnalare il nome (nel mio caso un famigliare per forza) di chi guidava in quel momento anche se non è possibile, in buona fede, ricordarlo visto che la vettura in questione viene usata da più persone della famiglia su quel preciso tratto autostradale più volte ogni settimana?
- in generale so che mandando il nominativo di chi guidava con la relativa copia della patente (con quale modello?), ad esso vengono applicate le sanzioni accessorie. Se invece si mandasse lo stesso una comunicazione in cui si specifica l'impossibilità di ricordare un conducente cosa succede? arriva tempo dopo una seconda multa (articolo 126 bis mi sembra) di 256€? questa seconda sanzione da pagare credo entro 60gg dal suo ricevimento, elimina la decurtazione dei punti ed elimina anche l'eventuale sospensione della patente?
- Se invece si paga la multa di 500€ e rotti entro 60gg dal ricevimento, ma non viene comunicato nessun nominativo, arriva dopo tot giorni la stessa multa di cui sopra di 256€ e ugualmente annulla le sanzioni accessorie? oppure non avendo dato nessun nominativo si paga questa seconda multa e tolgono lo stesso i 6 punti e sospendono la patente (da quello che ho capito non è quest'ultimo caso).
Grazie per chi vorrà chiarirmi le idee.
Avv. G. Lore
24-01-2012, 17:55
Non è obbligatorio. Se indica il conducente a lui si sospende la patente e opera la decurtazione dei punti. Se non si invia la comunicazione niente sospensione e decurtazione e successiva sanzione del 126bis Cds e 180 Cds, quest'ultima solo se lo prevede espressamente il verbale.
Supertiger
24-01-2012, 18:04
Grazie per la sollecita risposta.
Quindi non è obbligatorio segnalare il nome (anche perchè non si saprebbe chi è); quando scrive "e successiva sanzione del 126bis" ecc si riferisce alla "seconda" multa che arriva tempo dopo, multa solo pecuniaria (256€ ad oggi)?
Avv. G. Lore
24-01-2012, 18:41
sì, € 269,00, probabilmente ha visionato vecchie versione del c.d.s.
Supertiger
24-01-2012, 18:57
Grazie ancora per la precisione, ho capito i vari casi della situazione.
Solo per curiosità, ovviamente non è il nostro caso, ma se un individuo non paga la multa entro i 60gg nè comunica alcun nominativo che succede?
Avv. G. Lore
24-01-2012, 19:07
si becca il 126 bis e la sanzione supposta raddoppia come tutte le sanzioni se non pagate entro 60 gg.
Supertiger
24-01-2012, 19:09
Capito perfettamente.
Grazie ancora per la cortesia!
Avv. G. Lore
24-01-2012, 19:12
si figuri
piergiorgio.bonon
26-01-2012, 22:47
Salve. Spero qualcuno mi possa dare una delucidazione. in data 25/08/11 ho preso una multa per eccesso di velocità che mi è stata notificata a casa assieme al modulo per la comunicazione dei dati del conducente, a cui, nel momento di pagarla, purtroppo non ho posto molta attenzione. La multa è stata regolarmente pagata entro 60 gg , e non tramite bollettino ma in una centrale di polizia. Ora mi arriva una sanzione di 263 eur per mancata comunicazione dei dati del conducente. Ma se sono andato da loro a pagarla la multa, e mi hanno chiesto pure un documento , non avrebbero dovuto informarmi che non si stavano prendendo i dati del conducente ?????
Avv. G. Lore
27-01-2012, 09:42
No. La comunicazione deve svolgerla Lei col modulo allegato al verbale.
Il pagamento della sanzione é una cosa, la comunicazione dei dati del conducente un'altra
giorgione3
29-01-2012, 20:55
Salve a tutti, sono un neo iscritto e trovo molto interessanti le discussioni in materia della codicistica stradale. A tal riguardo vorrei un parere su una multa elevatami da un comando di polizia municipale e se posso presentare ricorso:
Nel mese di settembre scorso mi è stata notificata una contravvenzione per eccesso di velocità rilevata con autovelox, che ho provveduto a pagare quattro giorni prima della scadenza dei sessanta giorni. Contestualmente al verbale notificatomi mi veniva imposto di comunicare i dati del conducente, ottemperando a tale obbligo con l'invio del modulo con racccomanadata AR due giorni dopo il pagamento della multa e comunque entro i sessanta giorni previsti. In questi giorni mi è stata recapitata un'altra contravvenzione per violazione all'art. 126 bis del cds poichè avevo, secondo quel Comando, comunicato i dati in ritardo. Sulla ricevuta di ritorno si attesta la ricezione avvenuta due giorni dopo la scadenza dei canonici sessanta giorni. Vorrei conoscere se in questo caso fa fede il timbro postale o è da intendersi quale data effettiva quella della consegna. Nel caso affermativo di quest'ultima ipotesi, non dovrebbe prevalere la volontà di ottemperanza all'obbligo anzichè sindacare sui due giorni di ritardo? L'interesse dell'Amministrazione, peraltro soddisfatto dall'invio dei dati, è quello di conoscere il conducente dell'autovettura contravvenzionata o per perpetrare una rapina legalizzata?
Grazie per le risposte e scusate della lungaggine del quesito.
Avv. G. Lore
29-01-2012, 21:10
Rileva la data di invio della comunicazione, ergo il verbale da Lei ricevuto è opponibile, a meno che non abbia dichiarato di non sapere chi fosse il conducente
giorgione3
30-01-2012, 20:31
Egregio Avv., nel ringraziarLa della risposta, Le confermo che sono stati comunicati i dati del conducente con allegata copia della patente di guida di quest'ultimo, il tutto spedito a mezzo raccomandata AR entro i termini concessi, anche se la ricezione del plico, come si evince dalla ricevuta di ritorno, è avvenuta oltre i sessanta giorni, ossia il giorno dopo del termine ultimo. Può confermarmi che il verbale è opponibile?
Avv. G. Lore
30-01-2012, 20:58
confermo e accendo
giorgione3
01-02-2012, 20:32
Grazie Avvocato
Avv. G. Lore
01-02-2012, 20:43
si figuri
buonasera
scusatemi io sono un nuovo iscritto e mi sono "perso" nei meandri delle leggi.......
volevo sapere cortesemente se avendo ricevuto una multa per eccesso di velocita' dove si prevede la decurtazione dei punti e la sospensione della patente (tutor napoli roma) oltre i 60 km h non comunico i dati del conducente a cosa vado incontro.
grazie
Avv. G. Lore
11-05-2012, 13:10
sanzione ex art. 126 bis cds di € 269,00.
In teoria andrebbe applicato anche il 180 per la mancata presentazione della patente (€ 389,00) ma se il verbale nulla dice si applicherà solo il 126 bis
la ringrazio sia per la disponibilita' che per la solerzia e (consapevole di aver fatto una cavolata) mi rincuora il fatto di conservare la patente con la quale ci lavoro
di nuovo grazie
paolo
Avv. G. Lore
11-05-2012, 13:30
si figuri, sono qui per questo
Buonasera, avrei bisogno di un aiuto per conto di mio suocero, che ha ricevuto un verbale per violazione dell'art. 146 ma ha omesso di comunicare i dati del conducente in quanto riteneva erroneamente (è una persona anziana) che i due punti di decurtazione quale sanzione accessoria gli fossero stati decurtati in automatico. Sono andato a parlare personalmente con il Comando accertatore e mi hanno detto che sarebbero abbastanza propensi a dare un parere favorevole alla Prefettura qualora presentasse un ricorso nel quale segnalasse la sua errata interpretazione del verbale, dovuta anche all'età.
Esiste per caso sul forum un format di ricorso in questi termini o similare che posso provvedere a modificare? Mi suggerite di aggiungere eventuali altri motivi? Grazie per l'attenzione.
Avv. G. Lore
28-08-2012, 18:49
Onestamente giuridicamente è infondato un ricorso del genere.
Format comunque non esistono.
Un ricorso è un atto Giudizario e va costruito caso per caso
moonsault
16-09-2012, 10:39
PER AVVOCATO LORE
salve vorrei capire come funziona la legge nel mio caso:
1) ho prestato mia auto ad una persona che ha preso una multa x eccesso di velocità...ho spiegato che la multa la pago io ma deve darmi i dati x la patente x far scalare i punti a lui ma questa persona (inutile ogni commento) si rifiuta: ora io nei termini successivi alla notifica della multa dovrei quindi inviare al comando i dati di questa persona x far notificare a lui avviso di comunicare i suoi dati giusto? domanda: e se questa persona si rifiuta cosa succede? non tolgono i punti a nessuno? li tolgono a me con un nuovo avviso con altri 60 gg di tempo x comunicare i dati? in pratica ci rimetto io i punti x l'arroganza e stupidita' di questa persona?
2) altra domanda: mi e' arrivato il verbale + bollettino x pagare multa + foglio x comunicare dati patente...e' ok questa procedura? Grazie
Avv. G. Lore
16-09-2012, 11:15
1. Se li ha si
2. Se non ha i dati non può fare la comunicazione
3. Nessun punto decurtato a nessuno e sanzione a Lei come proprietario del veicolo della sanzione di € 269.00 per mancata comunicazione
4. No
5. Si
moonsault
16-09-2012, 14:42
1. Se li ha si
2. Se non ha i dati non può fare la comunicazione
3. Nessun punto decurtato a nessuno e sanzione a Lei come proprietario del veicolo della sanzione di € 269.00 per mancata comunicazione
4. No
5. Si
ho capito ma quindi se comunico i dati del guidatore e lui non si assume la 'colpa' ci rimetto io comunque in soldi o in punti? non c'e un modo x tutelarsi?
Avv. G. Lore
16-09-2012, 16:04
Non ho capito cosa intende.
Se comunica i dati (tutti quelli richiesti) i punti si tolgono al soggetto comunicato.
Lei resta obbligato in solido per la sanzione pecuniaria
moonsault
16-09-2012, 17:19
Non ho capito cosa intende.
Se comunica i dati (tutti quelli richiesti) i punti si tolgono al soggetto comunicato.
Lei resta obbligato in solido per la sanzione pecuniaria
mi spiego meglio. se la mia vettura la guidava altra persona io pago la multa ok ma 1) x far togliere i punti alla persona che guidava devo inviare x raccomandata solo i dati generali di quest'ultima (e in questo caso l'ente accertatore provvedera' a recapitargli a suo domicilio raccomandata con cui avrà 60 gg di tempo x ammettere il fatto comunicando dati sua patente) oppure IO STESSO devo fare raccomandata all'ente accertatore con dati completi compreso dati patenti e firma della persona che guidava? 2) e se tale persona NON vuole comunicare i suoi dati succede che dovrò comunicare allora i miei oppure non comunicandoli avro' nuova multa da 280euro giusto? 3) esiste una 3za opzione in cui visti i fatti (il guidatore reale non vuole comunicare dati patente) l'ente accertatore non toglie i punti a nessuno (ne' a me proprietario del veicolo ne' al reale guidatore) e NON mi fa' recapitare nuova multa da 270euro?!?! spero di essere stato chiaro. grazie della risposta
Avv. G. Lore
16-09-2012, 22:45
1. Dati completi.
2. O comunica i Suoi e si becca la decurtazione o non comunica nulla e sorge la sanzione da € 269,00.
3. No
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