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Visualizza Versione Completa : Quesiti ritiro patente



personaggio
01-10-2009, 13:56
Salve
Sono nuovo di questo forum e colgo l'occasione per salutira tutti gli iscritti.

Allora vengo al dunque.
1. Sono ormai trascorsi quaranta giorni da quando mi hanno ritirato la patente con valori 0,94 e 0,96. Ad oggi ancora nessuna notifica da parte della prefettura. Una settimana fa sono stato in ufficio patenti e le forze dell'ordine a quanto pare avevano già consegnato la mia patente il giorno dopo il ritiro. Innanzitutto mi chiedo per quale ragione dopo un mese che era lì la mia patente nessuno si era degnato di procedere con la notifica...vabbè ma sapendo come funziona la burocrazia in italia non mi meraviglio della lentezza di queste operazioni anche se dovrebbe essere rispettato il diritto di un cittadino di poter far ricorso, cosa che non è possibile senza la notifica...Per quanto concerne i tempi di restituzione della patente in caso di mancata notifica mi diceva un impiegato che esiste una sentenza di cassazione in base alla quale i tempi di notifica da parte del prefetto non sono perentori ma bensì ordinari. Ora mi chiedo: ma ordinari che significa? Cioè ci sarà pur sempre un limite...ordinari non potrà mica significare più infinito anche perchè dovrebbe avvenire entro "un tempo ragionevole". A quanto corrisponde questo arco temporale ragionevole? C'è qualcuno che può rispondere a questa domanda? Sembra che sia molto difficile avere un chiarimento su questo!

2. Altra questione: quando arriverà la notifica, se farò opposizione al giudice di pace, durante questa fase, potrò riavere la patente fino alla decisione del giudice o no?

3. Dal momento che sono incensurato, posso aspettarmi il minimo della sanzione (6 mesi di sospensione)? E poi mi chiedo in base a quale elementi si stabiliscono i mesi di sospensione? Nel senso che nella seconda fascia è prevista una sospensione da 6 mesi ad 1 anno...in base a cosa si stabilsce una sospensione di 8 mesi per esempio in luogo del minimo?

Grazie

Avv. Favero
01-10-2009, 14:11
1. per la guidsa in stato di ebbrezza non è applicabile la regola dei 20 gg. La notifica del periodo di sospensione avverrà con la notifica del decreto penale di condanna.
2. no.
3. si, solitamente viene dato il minimo, proprio in considerazione del fatto che è la prima volta.

personaggio
01-10-2009, 14:15
Grazie per le celere risposte.
Per quanto concerne il punto uno, sapevo che non era applicabile la regola dei 20 gg, però ancora non ho capito qual'è questo limite ragionevole entro il quale dovrebbe avvenire la notifica. Cioè per intenderci non credo che si possa lasciare la patente in prefettura senza che il prefetto notifica per chissà quanti mesi o anni! Gentile avvocato Lei potrebbe chiarirmi questo aspetto? Grazie cordiali saluti

Avv. Favero
01-10-2009, 14:22
No, certo. Nel caso di specie, però, il tempo ragionevole è dato dai tempi di definizione del procedimento penale. Solo da quel momento, infatti, partono eventuali altri termini.
Termini, che, per inciso, non sono disciplinati da alcuna anorma ma solo da sentente che li individuano, di volta in volta, in 30, 60 o 90 gg

personaggio
01-10-2009, 14:25
E quindi teoricamente se non parte il procedimento penale, la prefettura può dormire sugli allori anche per svariati mesi? Loro non hanno alcuna sorta di limite ragionevole per notificarmi a casa qualcosa? Se ho capito male mi scusi.

Avv. Favero
01-10-2009, 14:26
E quindi teoricamente se non parte il procedimento penale, la prefettura può dormire sugli allori anche per svariati mesi? Loro non hanno alcuna sorta di limite ragionevole per notificarmi a casa qualcosa? Se ho capito male mi scusi.

Non è che dormono sugli allori, è che non possono fare niente in quanto il tempo di sospensione lo decide il PM:p

personaggio
01-10-2009, 14:34
Capito. Quindi il primo passaggio è la decisione del PM, che stabilisce la sospensione e poi la comunica alla prefettura, la quale mi notificherà quanto deciso dal PM. Su questo passaggio ora ci siamo perchè finalmente ho capito con chiarezza come avviene e la ringrazio per tale delucidazione. Come però diceva poc'anzi non esistono termini disciplinati da norme per quanto concerne i tempi di decisione del PM, ma sono individuati in 30, 60 o 90 giorni, quindi a quanto ho capito teoricamente non dovrebbero volerci più di 90 giorni per la notifica altrimenti si sforerebbero i tempi ragionevoli...spero di aver capito bene questa volta :)

Avv. Favero
01-10-2009, 14:41
Capito. Quindi il primo passaggio è la decisione del PM, che stabilisce la sospensione e poi la comunica alla prefettura, la quale mi notificherà quanto deciso dal PM. Su questo passaggio ora ci siamo perchè finalmente ho capito con chiarezza come avviene e la ringrazio per tale delucidazione. Come però diceva poc'anzi non esistono termini disciplinati da norme per quanto concerne i tempi di decisione del PM, ma sono individuati in 30, 60 o 90 giorni, quindi a quanto ho capito teoricamente non dovrebbero volerci più di 90 giorni per la notifica altrimenti si sforerebbero i tempi ragionevoli...spero di aver capito bene questa volta :)

Tutto esatto.
In ogni caso puoi ancora nominare un legale che ti segua per il penale e verifichi quando le indagini potranno dirsi chiuse.
Se non lo fai, in ogni caso te ne assegnaranno un d'ufficio che, come quello di fiducia, vorrà e dovrà essere pagato (salvo che tu non abbia i requisiti per richiedere il gratuito patrocinio).
Ti ricordo, infatti, che contro il decreto penale è possibile proporre ricorso

personaggio
01-10-2009, 14:46
in verità io ho contattato un avvocato il quale si è riservato di studiare la notifica del prefetto quando arriverà perchè mi ha detto che non poteva fare niente ora. Però a quanto ho capito un penalista potrebbe già ora verificare quali sono i tempi per la notifica, quindi se 30 (ormai superati e quindi non sarà così...), 60 o 90, giusto?
Sempre questo avvocato mi diceva che per il lato penale bisognerà aspettare il decreto penale, mentre la notifica del prefetto riguarda le sanzioni amministrative (sospensione e ammenda). Anche questo è giusto? E se si allora perchè le indagini possono essere verificate solo da un penalista e non da un civilista anche?

Avv. Favero
01-10-2009, 14:53
in verità io ho contattato un avvocato il quale si è riservato di studiare la notifica del prefetto quando arriverà perchè mi ha detto che non poteva fare niente ora. Però a quanto ho capito un penalista potrebbe già ora verificare quali sono i tempi per la notifica, quindi se 30 (ormai superati e quindi non sarà così...), 60 o 90, giusto?
Sempre questo avvocato mi diceva che per il lato penale bisognerà aspettare il decreto penale, mentre la notifica del prefetto riguarda le sanzioni amministrative (sospensione e ammenda). Anche questo è giusto? E se si allora perchè le indagini possono essere verificate solo da un penalista e non da un civilista anche?

In realtà anche un civilista può verificare lo stato delle indagini. il problema è che fino a quando non sono chiuse nessuno, nemmeno l'indagato, può accedere agli atti e capire cosa sta succedendo.

personaggio
01-10-2009, 15:01
Capito. Allora non mi rimane che attendere e valutare in base alla notifica il da farsi perchè a quel punto le indagini saranno concluse e quindi verificabili. Voi vi occupate anche di queste pratiche? Magari quando mi arriverà la notifica potrei mandarvela per una consulenza.

Avv. Caputo
01-10-2009, 15:54
Già, il Collega ha perfettamente ragione, dato che sino a quando le indagini non sono chiuse, su di esse vige il segreto istruttorio.

Avv. Caputo
01-10-2009, 15:55
Certo che ce ne occupiamo. Quando riceverà la notifica dell'ordinanza prefettizia, ce la invii e le forniremo parere gratuito slla possibilità di impugnarla.

personaggio
01-10-2009, 18:29
ok grazie. Ho sentito parlare di oblazione, ma in questo caso è un istituto valido o no? E se si, in cosa consiste esattamente?

Avv. Favero
02-10-2009, 14:21
Mi sono perso .... parliamo di 186 vero?
L'oblazione permette il pagamento di una somma di denaro prima del decreto di condanna, con il risultato che il reato si estingue.
Purtroppo, però, è applicabile sonlo a quei reati che sono puniti solo con l'ammenda. Il 186 prevede, anche l'arresto. risultato: niente oblazione.

arma
02-10-2009, 16:22
"... Quindi il primo passaggio è la decisione del PM, che stabilisce la sospensione e poi la comunica alla prefettura, la quale mi notificherà quanto deciso dal PM. Su questo passaggio ora ci siamo perchè finalmente ho capito con chiarezza come avviene e la ringrazio per tale delucidazione. Come però diceva poc'anzi non esistono termini disciplinati da norme per quanto concerne i tempi di decisione del PM, ma sono individuati in 30, 60 o 90 giorni, quindi a quanto ho capito teoricamente non dovrebbero volerci più di 90 giorni per la notifica altrimenti si sforerebbero i tempi ragionevoli...spero di aver capito bene questa volta

Tutto esatto"
Mi sembra che si stia facendo un po di confusione. Il PM non deve decidere nulla,nè la Prefettura deve attendere alcunchè dal PM. La guida in stato di ebbrezza è in illecito amm.vo e nello stesso tempo un reato.La Prefettura segue l'iter procedimentale delineato dal C.d.S., in piena autonomia dall'autorità giudiziaria. Pertanto il Prefetto ,all'arrivo degli atti di cui all'art. 223,2° co. cds , emana l'ordinanza di sospensione della patente fino al massimo di un anno (art. 223, 3° co. cds): in genere, sebbene impropriamente di adagia sul minimo edittale di cui all'art. 186 (il caso di "personaggio" rientra nella lett.b):niente oblazione pertanto e 6 mesi di sospensione della patente in via cautelare che il Prefetto andrà a disporre. Quanto ai tempi di notifica dell'ordinanza prefettizia,purtroppo l'art. 223, 3° co. cds tace sul punto (a differenza dell'art. 218, valevole solo per i meri illeciti amm.vi) e ogni Prefettura si comporta diversamente.Tuttavia ciò non significa arbitrio assoluto.La legge di portata generale in materia di procedimenti amm.vi è la 241/90 che all'art. 2, co. 3 dispone che -se la normativa speciale o di settore non prevede un termine-tutti i procedimenti amm.vi devono cocludersi in 90 gg.(nel caso di specie i 90 gg. per emettere l'ordinanza decorrono dalla ricezione del rapporto e verbale degli agenti in Prefettura ).Ci sono sentenze della Cass. sul punto specifico , in quanto la maggior parte di quelle sentenze che definivano ragionevole un termine di 6/8 mesi attenevano al ben diverso caso del provvedimento prefettizio di sospensione che interveniva dopo svariati mesi dall'accertamento dell'illecito/reato nei confronti del trasgressore che era rimasto in possesso del documento di guida (non ritirato in loco dagli agenti). Il provvedimento di sospensione prefettizia è opponibile avanti il G.d.P. ,per vizi propri del procedimento e/o dell'ordinanza conclusiva. Quanto invece al procedimento penale-indipendente da quello amm.vo- il PM ,ravvisandone i presupposti, richiederà al GIP decreto penale di condanna,che sarà il GIP ad emettere.A tale decreto, se si ritiene, può essere fatta opposizione scegliendo il giudizio abbreviato o l'ordinario, se il legale che assiste personaggio riterrà di percorrere queste strade.All'esito del giudizio (se di condanna) o acquiescendo al decreto penale di condanna , la sospensione della patente già disposta in via provvisoria e cautelare dal prefetto sarà determinata in via definitiva dall'autorità giudiziaria che manderà il provvedimento (sentenza o d.p.c.) al Prefetto per la sua esecuzione, detraendo (il Prefetto) ovviamente il periodo di sospensione prefettizia già scontato.

personaggio
04-10-2009, 21:13
Perfetto grazie mille per le delucidazioni. Finalmente ho capito che, qualora dovesse capitare (anche se penso proprio sia una cosa pressocchè impossibile) che la prefettura non notifichi entro 90 giorni dal ricevimento del verbale di ritiro, allora è tenuta a restituire la patente. Spero di aver capito bene!

arma
05-10-2009, 07:06
No non restituisce nulla. E finchè non emette l'ordinanza (anche se trascorrono as es. 4 mesi) non si può neanche ricorrere al G.d.P.

personaggio
05-10-2009, 09:31
e allora mettiamo che uno rientri nella prima fascia e sia la prima volta. In questo caso la prassi è sospensione della patente per 3 mesi. Mettiamo che la prefettura se la prenda con comodo e non notifica entro 90 giorni ma bensì come hai detto tu sopra trascorrono 4 mesi. Allora in questo caso uno dovrebbe scontare più del dovuto? A me sembra assurda come cosa...dal momento che la legge prevede una sospensione minima di 3 mesi (il minomo della prima fascia) fino ad un massimo di 2 anni (il massimo della terza fascia), sarebbe più logico che ci fosse il termine dei 90 giorni, in modo da garantire che chi ricade nella prima fascia non subisca una sospensione maggiore di quella dovuta!!! Credo sia un principio fondamentale...correggetemi se sbaglio...grazie!

arma
05-10-2009, 11:53
Delle sue argomentazioni ,condivisibili,il ns Legislatore se ne è fregato, intento solo ,nella logica dell'emergenza degli "ubriachi al volante" a inasprire annualmente il regime sanzionatorio.La Prefettura ,proprio perchè normativamente non obbligata, spesso fa come crede. A un mio cliente (fascia b) l'ordiinanza di sospensione gli è stata notificata dopo 107 gg. dal ritiro su strada. I famosi 90 gg. costituiscono una avveduta interpretazione giurisprudenziale alla luce della L.241/90.Le consiglio di attendere almeno 100 gg. e poi sollecitare di presenza la Prefettura,quindi ricorrere avverso l'ordinanza (se tardiva alla luce di quanto sopra) avanti il G.d.P. competente,chiedendo inaudita altera parte la restituzione el documento di guida.Si affidi al suo avvocato che la consiglierà per il meglio.

personaggio
05-10-2009, 12:38
bene..grazie. Sicuramente dal momento che rientro nella seconda fascia ora come ora non ho tutta questa fretta e potrei anche aspettare i 100 giorni, solo che poi ci sarebbero le visite da fare e mi hanno detto in prefettura che la restituzione avviene solo previo esito positivo ma che le visite non sono immediate nel senso che possono trascorrere anche mesi da quando si prenotano a quando effettivamente si fanno e si hanno di conseguenza i risultati. E allora, anche se i mesi di spospensione nel mio caso saranno 6, se la prefettura dovesse "dormire" per troppo tempo, comunque rischierei di andare oltre i 6 mesi di sposensione e questo mi sembrerebbe alquanto ingiusto! Capisco che le prefetture non sono obbligate da normative, ma comunque dovrebbe vigere nei loro uffici una sorta di prassi che garantisca la tempistica giusta...

arma
06-10-2009, 08:55
Caro personaggio,voglio solo aggiungere che i 6 mesi sono la sospensione che può e deve applicare solo il giudice penale ex art. 186 cds (norma penale contenuta nel codice della strada).La Prefettura ,per tutte le ipotesi dell'art. 186 (dalla fascia a alla fascia c) deve basarsi solo sulla esclusiva norma di sua competenza: l'art. 223 cds, che al 3° comma impone al Prefetto l'applicazione cautelare e provvisoria (quella definitiva è rimessa al giudice penale solo in caso di accertamento giudiziale di responsabilità) della sospensione fino ad un anno (il minimo non è predeterminato).Pertanto il minimo prefettizio potrebbe legittimamente essere di 15/30 gg.Solo che la Prefettura (quasi tutte) anzichè far coretto uso del suo potere discrezionale (rapportato ad es. ai precedenti specifici del trasgressore, al suo comportamento in occasione dell'accertamento ecc.) si adagia pigramente e aggiungo impropriamente sui minimi edittali ex art. 186 (nelle varie fascie).Quanto alla prassi applicativa degli uffici, nel caso che sopra accennavo la Prefettura dormiva, e la pratica del mio cliente giaceva sotto una pila di fascicoli. Per tirarla fuori, e finalmente emettere l'ordinanza di sospensione (atto dovuto) abbiamo dovuto ricorrere ad "amicizie".Altrimenti sarebbe rimasta giacente magari per sei mesi!
Nel Paese di "mi manda Picone" anche questo è possibile. un saluto

personaggio
07-10-2009, 18:54
posso confermarle che anche la mia pratica ero sommersa da una pila di cartelline e malgrado fosse datata il giorno successivo al verbale, non so per quale ragione era ancora lì senza che nessuno si fosse degnato a prenderla in lavorazione dopo 30 giorni.
Su mio sollecito l'impiegato mi aveva garantito che avrebbero proceduto immediatamente ma a due settimane dal sollecito ancora niente e intanto stiamo già a 45 giorni senza avere alcuna notizia, notifica e la possibilità di prenotarmi le visite o poter studiare le carte per un eventuale ricorso. Niente di niente. Indignato da questa burocrazia inefficiente!!!