Avv. G. Lore
25-09-2009, 16:14
Ancora una pronuncia della Cassazione che rileva come il certificato di taratura periodico di velox e apparecchiature similari non è rilevante nel contestare i verbali elevati con simili macchinari.
Ora tralasciando una mia personale idea, ossia che la Casazione ultimamente e dopo una serie di pronunce LEGITTIME a favore del cittadino sta facendo marcia indietro su molti punti, riporto però un passo della sentenza:
" Occorre rilevare ancora che la materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29.10.97, relativo all'approvazione dei prototipi delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, il cui art. 4 stabilisce che “gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a - rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso”, escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto stesso di approvazione".
Ed ecco il punto...la Cassazione dice che per ogni velox si deve fare riferimento al manuale d'uso e al decreo di omologazione....bene...tutti i decreti parlano di controlli periodici...indi a prescindere dalla taratura le P.A. devono provare che tale controllo (solitamente annuale) è stato svolto...altrimenti care P.A. i verbali devono essere a ragione annullati
Ora tralasciando una mia personale idea, ossia che la Casazione ultimamente e dopo una serie di pronunce LEGITTIME a favore del cittadino sta facendo marcia indietro su molti punti, riporto però un passo della sentenza:
" Occorre rilevare ancora che la materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29.10.97, relativo all'approvazione dei prototipi delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, il cui art. 4 stabilisce che “gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a - rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso”, escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto stesso di approvazione".
Ed ecco il punto...la Cassazione dice che per ogni velox si deve fare riferimento al manuale d'uso e al decreo di omologazione....bene...tutti i decreti parlano di controlli periodici...indi a prescindere dalla taratura le P.A. devono provare che tale controllo (solitamente annuale) è stato svolto...altrimenti care P.A. i verbali devono essere a ragione annullati