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Visualizza Versione Completa : Sanzione maggiorata in cartella esattoriale



iron_don
03-09-2009, 09:51
Ecco una breve ricostruzione dei fatti.
Violazione dell'art. 146, comma 3, C.d.S. (passaggio con semaforo rosso rilevato da Photored) in data 14/10/2004.
La violazione è stata verbalizzata in data 09/11/2004 ed il verbale è stato ritualmente notificato in data 17/11/2004.
Avverso il predetto verbale è stato presentato ricorso al GdP competente in data 13.01.2005.
Il ricorso è stato, quindi, rigettato con sentenza in data 20/09/2006, depositata in data 28.10.2008 (e comunicata al legale in pari data).
Nel dispositivo il GdP rigetta semplicemente l'ooposizione, nulla disponendo riguardo le spese.

La sanzione non viene pagata nemmeno dopo la sentenza di rigetto del ricorso.

In data 07/07/2009 viene notificata cartella esattoriale per la riscossione della sanzione non pagata, comprendente l'originale sanzione di € 148,55 (€ 137,55 per sanzione + 11,00 per spese procedimento) con l'aggiunta della somma di € 123,80 (indicata come Contrav.Cod.Strada Mag.L.689/81 Amministrazione Comunali VE858063/2004 del 14/10/04 TGCJ770LE).

La descrizione è identicata a quella della sanzione principale, se non per quel MAG riportato.
Si tratta della maggiorazione del decimo per semestre prevista dall'art. 27 L. 689/81?
E se si trattasse effettivamente di questa maggiorazione, da quando decorrerebbero i semestri? Dal primo pagamento della sazione (2004) o dal momento del deposito della sentenza di rigetto del ricorso (2008)?

Dott. Perruolo
03-09-2009, 09:58
La maggiorazione non è assolutamente dovuta, come precisato dalla stessa Cassazione. Indi, sotto questo profilo vi sono possibilità di opposizione. Ci invii la documentazione per fornirLe un parere completo.

Avv. G. Lore
03-09-2009, 10:00
Si tratta di quella maggiorazione (art. 27 Legge 689/81) che non è in alcun modo dovuta in questi casi come da pronuncia della Cassazione.
Inoltre il Suo è un caso particolare, in cui il titoo esecutivo non è più il verbale, ma la sentenza, indi l'Amministrazione dovrebbe muoversi attraverso le forme civilistiche (precetto e pignoramento) e non attraverso l'iscrizione a ruolo.
Siamo a Sua disposizione

iron_don
03-09-2009, 10:02
Capisco. E per quanto riguarda il termine per proporre ricorso al Gdp? Se non erro dovrebbe essere di 30 giorni e, data la notifica avvenuta il 07/07/2009 e la non sospensione feriale, mi pare sia scaduto, o sbaglio?

Avv. G. Lore
03-09-2009, 10:06
La sospensione feriale si applica anche alle o.s.a., inoltre la Cassazione ha affermato che il termine per opporre la cartella è di 60 gg., anche se la pronuncia sembra applicarsi alla fattispecie in cui si contesta la regolare notifica del verbale sotteso per armonizzare i termini di opposizione di questo a quello della cartella.
Poco male comunque se scadono i termini perchè è esperibile l'azione del 615 c.p.c. anche se solo a mezzo di legale

Dott. Perruolo
03-09-2009, 10:11
La sospensione feriale si applica anche alle o.s.a., inoltre la Cassazione ha affermato che il termine per opporre la cartella è di 60 gg., anche se la pronuncia sembra applicarsi alla fattispecie in cui si contesta la regolare notifica del verbale sotteso per armonizzare i termini di opposizione di questo a quello della cartella.
Poco male comunque se scadono i termini perchè è esperibile l'azione del 615 c.p.c. anche se solo a mezzo di legale

Esattamente.

iron_don
03-09-2009, 10:16
Ma l'opposizione ex art. 615 cpc non è esperibile mediante atto di citazione da notificarsi entro il termine perentorio 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto (art. 617 cpc)?

Dott. Perruolo
03-09-2009, 10:17
Il 615 non è soggetto a termini.

Avv. G. Lore
03-09-2009, 10:20
Lei ha confuso 615 e 617, sono due fattispecie diverse.
il 615 è l'opposizione all'esecuzione può essere esperita sino a che la procedura non sia definita, mentre il 617 è l'opposizione agli atti esecutivi da esperire nel termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto da opporre

iron_don
03-09-2009, 10:26
Chiedo scusa e confermo quanto da voi gentilmente riportato.

Avv. G. Lore
03-09-2009, 10:41
Si figuri!