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Visualizza Versione Completa : sentenza SS.UU. 17355/2009



Avv. G. Lore
24-08-2009, 11:04
Purtroppo un duro colpo al diritto di difesa del ricorrente avverso un verbale di violazione del c.d.s.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha posto un deciso dietro front agli ultimi principi di diritto sanciti dalle precedenti pronunce, per le quali un veicolo in movimento priva il verbale di fede priivilegiata, ammettendo la possibilità della prova contraria.
La sentenza in oggetto dichiara il seguente principio: "nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti".
Da una parte, indi, sposta il tutto nella possibilità di svolgere querela di falso, dall'altra però riconosce la possibilità di ammettere la prova contraria per quei fatti che non sono attestati dal verbale.
Una frase un pò sibillina e che a mio parere offre una via d'uscita e permette ancora di appellarsi al precedente orientamento.

Avv. Di Giorgio
25-08-2009, 10:25
sibillina a dir poco...mi viene una riflessione di getto: se il verbalizzate (come spesso fa) scrive a verbale una dinamica del tutto generica e non aderente al fatto concreto (tipo "impossibilità di fermare il veicolo per oggettive esigenze di mobilità") questa rappresentazione della realtà è protetta dalla "fede privilegiata" del verbale? e come faccio a contraddire un assunto del genere? con una prova contraria; e per avvalermi di questo sacrosanto diritto di difesa devo incardinare un procedimento di querela di falso? è, come sempre tutto molto affascinante per non dire tragicomico.

Avv. G. Lore
25-08-2009, 10:29
Caro collega io direi pure...è tutto politicizzato...il contenzioso delle o.s.a. stava assumendo connotati quantitativi allarmanti e si corre ai ripari...ma hanno fatto male i conti

Avv. Di Giorgio
25-08-2009, 10:55
con noi sicuramente si :-))) vatti a vedere queste due pronunzie in tema di legittimazione passiva, sono passate abbastanza sotto silenzio ma secondo me hanno lo stesso peso di una rivoluzione copernicana: Cass. 13775/2008, Cass. 1010/07, poi mi scrivi che ne pensi

Avv. G. Lore
25-08-2009, 11:49
Ho dato una letta veloce alle due sentenze che mi hai indicato: afferiscono alla legittimazione del Min. Interni invece che della Prefettura in caso di sanzione elevata dalla Polstrada...ciò che non capisco della 1010/2007 è come possa accollarsi al ricorrente il vizio di notifica che è attività della cancelleria

Avv. Di Giorgio
25-08-2009, 12:21
perchè il leit motiv è sempre lo stesso: se un errore lo commette il ricorrente deve essere censurato sempre e comunque (anche a sentenza...) se invece lo commette il resistente allora è sempre sanabile o comunque irrilevante...

Avv. G. Lore
25-08-2009, 12:23
Sulla strada anche del: il termine per noi è sempre perentorio, per l'Amministrazione ordinatorio...