Avv. G. Lore
24-08-2009, 11:04
Purtroppo un duro colpo al diritto di difesa del ricorrente avverso un verbale di violazione del c.d.s.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha posto un deciso dietro front agli ultimi principi di diritto sanciti dalle precedenti pronunce, per le quali un veicolo in movimento priva il verbale di fede priivilegiata, ammettendo la possibilità della prova contraria.
La sentenza in oggetto dichiara il seguente principio: "nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti".
Da una parte, indi, sposta il tutto nella possibilità di svolgere querela di falso, dall'altra però riconosce la possibilità di ammettere la prova contraria per quei fatti che non sono attestati dal verbale.
Una frase un pò sibillina e che a mio parere offre una via d'uscita e permette ancora di appellarsi al precedente orientamento.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha posto un deciso dietro front agli ultimi principi di diritto sanciti dalle precedenti pronunce, per le quali un veicolo in movimento priva il verbale di fede priivilegiata, ammettendo la possibilità della prova contraria.
La sentenza in oggetto dichiara il seguente principio: "nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti".
Da una parte, indi, sposta il tutto nella possibilità di svolgere querela di falso, dall'altra però riconosce la possibilità di ammettere la prova contraria per quei fatti che non sono attestati dal verbale.
Una frase un pò sibillina e che a mio parere offre una via d'uscita e permette ancora di appellarsi al precedente orientamento.