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sergioA
05-08-2009, 18:49
In data 04/08/2009 ho ricevuto da parte dell’Agente della riscossione “Serit Sicilia” un “Invito al pagamento dei tributi iscritti a ruolo”, informandomi che, in mancanza del pagamento entro 20 gg., provvederanno a notificarmi un formale Preavviso di Fermo Amministrativo.

Il problema è il seguente: mi contestano di non aver pagato l’importo complessivo di € 500 derivante da quattro cartelle di pagamento (relative a delle multe) notificatemi, rispettivamente una il 17/03/2009 e le altre tre l’11/05/2009.

Di tali cartelle io non ne ho mai avuto conoscenza poiché sono state notificate al mio vecchio indirizzo di residenza (sono, infatti, residente in un’altra cittadina dal 30/10/2008), nelle mani di mio padre, il quale ha completamente dimenticato, non solo di consegnarmele ma anche di segnalarmi il fatto.

Ora, è possibile impugnare tale invito al pagamento innanzi al GdP per nullità della notifica delle cartelle di pagamento? Oppure è possibile esperire qualche altra azione?

Grazie

Avv. Caputo
06-08-2009, 06:50
Il collecito di pagamento non è un atto giudiziario e, dunque, non si può opporre.
Quello che deve fare è rivolgersi ad un legale ed esperire un'azione ordinaria di opposizione all'esecuzione.

sergioA
07-08-2009, 09:00
Scusate se ancora vi tedio, ma vorrei capire:tale azione ordinaria di opposizione all'esecuzione, dovrebbe basarsi du un difetto di notifica, giusto? Questi, non potrebbero però contestarmi il fatto che poichè hanno consegnato nella mani di mio padre, si presume che io ne sarei venuto a conoscenza, anche se residente in un altro paese? Cioò, vorrei capire, anche per il futuro, esiste una norma chiara in cui si dice che le notifiche vanno effettuate obbligatoriamente presso la residenza del soggetto interessato? In questo caso, quale norma hanno violato? E poi, il ricorso va presentato al GdP dova io sono residente? Ed ultima cosa, esiste un termine entro cui presentarlo?
grazie mille

Avv. Di Giorgio
12-08-2009, 16:49
dunque: se lei presenta una opposizione ex art. 615 (cioè l'opposizione all'esecuzione che giustamente le ha consigliato il collega) contesta la regolarità dell'intero procedimento di riscossione che ha appunto il suo punto debole nella regolarità della notifica degli atti ingiuntivi.
se la parte convenuta (serit Sicilia) fornirà prova adeguata della regolarità della notifica (il GDP non potrà che prendere atto di questo e confermare il pagamento dell'importo indicato nell'ingiunzione di pagamento).
La notifica di tali atti è stata eseguita presso la residenza conosciuta dalla pubblica amministrazione al momento dell'emissione dei ruoli (occorrerebbe vedere in quale data lei si è trasferito all'estero per comprendere se vi è stato o meno un difetto di notifica).
l'opposizione all'esecuzione non è un atto soggetto a termine decadenziale, può presentarlo sino al momento in cui non procedono al riparto (a seguito di vendita forzata) della somma ricavata dal bene pignorato, quindi con molta calma.