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gino
31-07-2009, 23:43
Premetto che è pura teoria per il momento ma..

vuoi vedere che l' ennesima modifica al cds che sta per essere approvata, reintroducendo la possibilità di affidamento in prova ai servizi sociali in luogo dell' arresto (art. 41), reintroduca di fatto la possibilità di richiedere sempre l' oblazione facoltativa in base alla giurisprudenza pre-2003?

la cassazione si è già espressa favorevolmente al tempo..

Cassazione Penale
Cassazione n. 42035 del 5 novembre 2003

ne estrapolo la parte interessante( da contestualizzare sempre in ordine alle leggi dell' epoca: okkio alle date!):

"Pertanto, per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, 2° comma, C.d.S.), punito attualmente, a norma dell'art. 52, 2° comma, lett. c), D.Lvo n. 274/2000, con le pene detentive della permanenza domiciliare ovvero del lavoro di pubblica utilità alternativa a quella pecuniaria dell'ammenda, l'imputato può chiedere l'oblazione ai sensi dell'art. 162 bis c.p., e legittimamente il GIP, nella specie ha ammesso il D. R. all'oblazione."

cosa ne pensate??

flyblu
03-08-2009, 09:25
non so...

a cosa ti riferisci al decreto sicurezza...che e' diventato legge ma non e' ancora pubblicato,
oppure alle proposte di legge che potrebbero restare tali...??,

in effetti..ai tempi se ho letto..si parlava...

ma questi lavori avevo trovato che dovevano essere continuativi..tipo un mese..
bisogna vedere se uno riesce a farli in maniera continuativa.


Pena sostitutiva - Wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Pena_sostitutiva)
Giudice di pace - Wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Giudice_di_pace)
Strade sicure - Lavori socialmente utili anche per gli assassini della strada (http://mauriziocaprino.blog.ilsole24ore.com/2008/11/lavori-socialme.html)

Semidetenzione [modifica]

Secondo l'articolo 55,1 l.55, 689/81 la semidetenzione è la pena sostitutiva della pena detentiva fino a 2 anni. La sanzione comporta l'obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno negli istituti penitenziari situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. Comporta inoltre:

* il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi;
* la sospensione della patente di guida;
* il ritiro del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio;
* l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta delle forze di Polizia l'ordinanza emessa con cui sono stabilite le modalità di esecuzione.

flyblu
03-08-2009, 09:31
I lavori socialmente utili cancellano gli illeciti con pene fino a 4 anni - Il Sole 24 ORE (http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/11/lavori-socialmente-utili-cancellano-reato.shtml?uuid=7ed4cc04-b60f-11dd-9393-4b9d97fef3b5&DocRulesView=Libero)

Potrà essere estinto il reato commesso da chi è incensurato. A patto che non sia punito con una pena superiore a quattro anni. Servirà un congruo periodo di «messa alla prova» e poi il delitto potrà essere cancellato e la fedina penale resterà immacolata. È quanto prevede lo schema di disegno di legge messo a punto dal ministero della Giustizia, annunciato nei giorni scorsi dal ministro Angelino Alfano per assicurare la certezza della pena. Il testo, otto articoli in tutto, potrebbe essere presentato "fuori sacco" al Consiglio dei ministri di oggi o, più probabilmente, slittare alla prossima riunione.
La possibilità della «messa alla prova» era già stata prevista in un disegno di legge presentato dall'allora Guardasigilli Clemente Mastella due anni fa, insieme ad altre misure sul processo penale. Nella versione che ha ora preso corpo si prevede che, per reati punibili nel massimo con quattro anni di carcere oppure con una sanzione pecuniaria, gli incensurati potranno chiedere, nella fase delle indagini preliminari o fino all'apertura del dibattimento se il procedimento si svolge davanti al giudice unico, di sospendere il procedimento ed essere destinati a lavori di pubblica utilità. Al termine di questo periodo (che potrà essere al massimo di due anni per le pene detentive e di un anno per quelle pecuniarie), se l'autorità giudiziaria avrà dato una valutazione positiva sulla riabilitazione, il reato sarà cancellato.
Contro la decisione di concedere il beneficio il pubblico ministero potrà ricorrere in Cassazione; la prescrizione resta ferma per tutto il tempo dedicato ai lavori socialmente utili; la sospensione verrà revocata in caso di commissione di nuovi illeciti e sarà il ministero della Giustizia a determinare le modalità di svolgimento della «messa alla prova». La novità è stata sperimentata sinora nel processo ai minori dove ha dato, tutto sommato, buoni risultati: dal 1999 al 2004 la «messa alla prova» ha dato infatti un esito positivo nell'80% dei casi (2.173 nel 2004).
Nel perimetro dei reati potenzialmente interessati dal beneficio rientrano però delitti come la corruzione semplice, l'abuso di ufficio, le lesioni colpose, molti reati ambientali e fiscali, il furto. Un rischio di impunità che ha già sollevato le critiche di Antonio Di Pietro che ha parlato di «norma salvaincensurati. Chi è incensurato potrebbe infatti continuare a commettere reati sanzionati fino a quattro anni senza dovere mai scontare la pena». Più favorevole l'Anm, con il presidente Luca Palamara che ha ricordato come si tratti di una richiesta fatta, di recente, dalla stessa Associazione magistrati al ministro: «Avevamo chiesto che il tetto di pena per il beneficio fosse fissato a tre anni e non a quattro. Ma in ogni caso si tratta di misure che valutiamo con favore sotto il profilo dell'alternativa al carcere».
Ed è sui benefici a persone già condannate che si concentra l'altra parte del disegno di legge. Si prevede infatti che istituti come la sospensione condizionale della pena, l'affidamento in prova, la libertà controllata potranno essere concessi solo con l'obbligo di svolgere lavori socialmente utili. Una linea di intervento che si fonda sulla necessità di garantire una maggiore certezza nell'applicazione della pena da una parte e, dall'altra, di assicurare un ristoro alla collettività per il reato commesso. Il ministero, nella relazione al disegno di legge, corrobora con i dati la sua impostazione: a fronte di circa 50mila concessioni all'anno della sospensione condizionale della pena, quelle subordinate a qualche forma di riparazione a favore della persona offesa sono non più di qualche centinaio (345 nel 2003 e 1.275 nel 2007). In tutti gli altri casi, si sottolinea, il beneficio è stato concesso senza contropartite.

flyblu
03-08-2009, 09:34
QUesta cosa mi interessa...

rimini81
03-08-2009, 10:44
Bisogna vedere se le condanne emesse prima della pubblicazione (sempre che si faccia) di questa nuova legge potranno usurfruire di questa nuova proposta... (da qualche parte mi sembra però di aver letto che bisogno essere condannati con la formula più favorevole)
Cmq la vedo diifficile perchè se il reato si estingue vuol dire che è come se non è mai stato commesso (se non mi sbaglio)
Pertanto nel caso del 186 nessuna condanna penale nessun esborso economico e nessuna confisca.Oggettivamente mi sembra moooooolto difficile.

flyblu
03-08-2009, 11:26
l'ammenda rimane..qui si parla della pena alternativa al carcere...la quale trasformata in lavori sociali consentirebbe l'oblazione..,
Si avrebbe :
ammenda + lavori sociali utili + ritiro della patente.

rimini81
03-08-2009, 11:30
Se si estingue il reato l'ammenda non dovrebbe esistere...
O perlomeno la conversione carcere-euro sarebbe evitata.
Ma di conseguenza anche la confisca.

flyblu
03-08-2009, 11:30
no la confisca e' accessoria mi pare.
la sospensione della patente rimane cosi come la confisca.