Visualizza Versione Completa : ricorso cartella gerit
danieledanny
11-07-2009, 09:40
:(salve a tutti,allora ricevo una cartella della gerit equitalia di 864euro per una serie di multe prese a Genova dove risiedevo e roma dove risiedo ora,la cartella c'è scritto notificata il 18/03/2009 ma le 3 notifiche mi sono arrivate in una residenza dove ero fino all'anno scorso la residenza è giusta perchè sulla carta c'ero ma fisicamente non c'ero più poichè ero in affitto e quando ho preso la casa nuova non avendoci assegnato i n. civici per un anno non ho potuto prendere residenza,ora nelle fotocopie delle notifiche c'è scritto sconosciuto quindi l'avvocato mi ha consigliato di fare ricorso su questo,poichè io ero residente li è impossibile che nessuno mi ha trovato,siccome la padrona che ci abita è anziana e un po' rin....è probabile abbia detto che nemmeno mi conosca così le notifiche non sono state firmate,l'unico rischio ad avviso dell'avvocato è che se mi respingono la pratica potrei pagare il doppio!ma il ricorso è meglio me lo fa l'avvocato o io?non è meglio farlo al GdP direttamente?o entrambe le parti?che succede se intanto la gerit va avnti con la pratica?
Avv. G. Lore
11-07-2009, 10:09
Andiamo con ordine.
Mi spiace contraddire un Collega, ma il rigetto di un'opposizione a cartella di pagamento non determina assolutamente il raddoppio della stessa.
Questa è un'eventualità che si può verificare, ai sensi del c.d.s., solo in caso di opposizione al verbale di accertamento, qui siamo in una fase successiva che è quella esattoriale.
L'unica autorità a cui è possibile ricorrere è il Giudice di Pace e a rigor di logica si sarebbe potuta fare opposizione sia personalmente che a mezzo di legale ai sensi della Legge 689/81, senonchè questa facoltà si ha solo se l'opposizione si svolge entro 30 gg. dalla notifica della cartella.
Lei è invalso in decadenza perchè i 30 gg. sono scaduti, quindi l'unica possibilità che ha è l'azione ordinaria ex art. 615 c.p.c. svolgibile solo a mezzo di legale.
La questione della notifica è particolare: se Lei risultava formalmente risiedere lì, ma in realtà non c'era più (e quindi ad esempio non c'era più la Sua indicazione sul citofono) il notificatore si è recato sul posto, ha assunto informazioni, gli è stato riferito che Lei non era più lì e ha svolto la notifica ai sensi del 143 c.p.c.
Se è stato fatto questo la notifica si è compiuta esattamente, se invece non ha relazionato sulle informazioni assunte e ha indicato solo "sconosciuto" allora si può opporre la cartella per vizio di notifica dei verbali sottesi.
Ultima indicazione: se non oppone e non paga l'esattore procederà nella fase esattoriale (coi suoi tempi) e alla lunga potrà incorrere nel fermo amm.vo del veicolo e in un pignoramento.
Ha già un legale, quindi non indico nulla, ma se vuole siamo a Sua disposizione per l'invio della documentazione e l'esame di questa all'indirizzo inforicorsi@gmail.com.
Tenga presente che di sicuro Le avranno applicato la maggiorazione dell'art. 27 Legge 689/81 che è illegittima
Dott. Perruolo
11-07-2009, 10:15
In primis nel caso di specie il ricorso (entro 30 giorni dalla notifica) deve essere svolot da un legale in quanto il valore della causa è superiore a 516 euro.Inoltre in caso di rigetto, la sanzione non raddoppierà ma si dovranno pagare gli interessi, a meno che il giudice non conceda la sospensione. La gerit in teoria potrebbe avviare procedure esecutive nei suoi confronti. Comunque, anche se non Le avevano ancora dato i numeri civici, mi sembra strano che non Le abbiano dato la residenza, costringendola a stare in una sorta di limbo. Ha le copie dell'eventuale istanza di cambio di residenza (rilasciano la ricevuta di solito) e/o l'atto di rigetto della richiesta?
Dott. Perruolo
11-07-2009, 10:18
Non avevo visto la tua risposta amico mio!
Dott. Perruolo
11-07-2009, 10:19
Comunque in sintonia come sempre! :)
Avv. G. Lore
11-07-2009, 10:20
Don't worry...come sempre i nostri pareri coincidono alla perfezione!!
danieledanny
11-07-2009, 17:57
grazie mille,come sospettavo questa amica legale forse di multe non si intende molto.....come sono andate realmente le cose non so ma di sicuro se qualcuno è andato a cercarmi dove ero è strano che la signora anche se anziana non mi ha cercato x niente sulla notifica c'è scritto "sconosciuto" .....
Dott. Perruolo
11-07-2009, 18:36
Si figuri..se avesse bisogno siamo a Sua disposizione.
Avv. G. Lore
12-07-2009, 00:46
Ribadendo l'invito del Collega, se dalle relate di notifica dei verbali vi è solo diciruta "sconosciuto" senza la locuzione "da informazioni assunte dal sig. .... il destinatario pur residente risulta trasferito e sconosciuto" la notifica è viziata e il difetto è superabile mediante produzione di certificato di residenza
danieledanny
12-07-2009, 20:55
vi ho mandato qualcosa,quindi ora devo procurare il certificato di residenza.....spero di trovarlo :mad: la cartella è notificata in data 18/03/2009 quindi sono ben fuori dai termini.......
Avv. G. Lore
12-07-2009, 21:03
Per il certificato di residenza è sufficiente che vada in municipio e se lo faccia stampare.
Per l'opposizione lei è dacaduto dalla possibilità di svolgere l'opposizione ex art. 22 e ss. Legge 689/81, ma ha facoltà di svolgere quella ordinaria del 616 c.p.c., unicamente a mezzo di legale
Dott. Perruolo
13-07-2009, 07:37
E già. Come detto dall'illustre Collega, l'unica possibilità è il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini.
danieledanny
13-07-2009, 20:25
beh io vorrei provare al max prendo tempo ho letto deve uscire una sanatoria x le multe dal 2004 se mi confermate che se mi va male non raddoppia tutto......:(
danieledanny
13-07-2009, 20:26
P.S. un altra cosa...ma in caso di udienza dalGdP non deve poi essere presente anche un legale?
Avv. G. Lore
13-07-2009, 20:28
Mi spiace di confermare una censura di ciò che Le ha detto un collega, ma è indicsutibile che la cartella di pagamento non si raddoppi in caso di rigetto.
Per quanto riguarda l'assistenza legale, debbo ancora una volta dirLe che l'unica azione che Lei puà svolgere è il 615 cpc, che può essere azionata unicamente con patrocinio legale.
Dott. Perruolo
13-07-2009, 20:31
Nell'opposizione al'esecuzione si deve essere rappresentati da un legale. Non vi è raddoppio ma gli interessi maturano. Avevo letto di questo "mini condono" che dovrebbe dare la possibilità di non pagare gli interessi...
Avv. G. Lore
13-07-2009, 20:33
...e la famosa maggiorazione, ma è unicamente una proposta, nulla di che, voglio vedere se Equitalia rinuncia a lucarci sopra, posto che tale condono altro non è la conferma di ciò che diciamo da sempre...i conteggi delle debenze delle cartelle sono palesemente illegittimi
Dott. Perruolo
13-07-2009, 20:34
...e la famosa maggiorazione, ma è unicamente una proposta, nulla di che, voglio vedere se Equitalia rinuncia a lucarci sopra, posto che tale condono altro non è la conferma di ciò che diciamo da sempre...i conteggi delle debenze delle cartelle sono palesemente illegittimi
Infatti.
danieledanny
26-07-2009, 09:47
e quindi con questa mini sanatoria come faccio a non pagare gli interessi?ancora non ho pagato nulla......
Avv. G. Lore
26-07-2009, 09:54
la risposta è già stata data su altro topic http://www.ricorsi.net/forum/cartelle-esattoriali/3322-mini-sanatoria-multe-2004-a.html#post17122
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