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Visualizza Versione Completa : guida in stato di ebbrezza



albyss
24-06-2009, 17:05
CIAO A TUTTI,SONO NUOVO E VOGLIO ESPORVI IL MIO PROBLEMA E VEDERE SE C'E' QUALKE SOLUZIONE!!! IL 7 FEBBRAIO 2009 MI E' STATA RITIRATA LA PATENTE DOPO ESSERE STATO FERMATO X GUIDA IN STATO DI Edevo rivolgermi ad un'altro avvocato BBREZZA ALCOOLCA CON 1,20 E 1,21 G/L. DOPO UN MESE E MEZZO CIRCA MI E' ARRIVATA LA NOTIFICA DAL PREFETTO CON 9 MESI DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE.Io mi sono rivolto ad un'avvocato mi ha detto che potevo fare ricorso al gdp ma la prima udienza mi veniva fissata praticamente alla fine della sospensione e mi ha consigliato di lasciare perdere!!!ora mi chiedo, cosa mi succedera' in ambito penale? devo rivolgermi ad un'altro avvocato? essendo incessurato finiro' in carcere??vi ringrazio gia' da ora x una vostra risposta!!!!!!!

Avv. Caputo
25-06-2009, 08:32
Innanzitutto è da dire che di sicuro lei non rischia assolutamente il carcere, quindi si tranquillizzi.
Le succederà che sarò oggetto di un decreto penale di condanna che le infliggerà una pena pecuniaria (quindi non detentiva) e contro cui, se ritiene, può fare opposizione entro 15 giorni chiedendo l'ammissione ai cd riti speciali o il patteggiamento.
Per tutta questa fase lei deve necessariamente farsi assistere da un difensore che potrà tranquillamente scegliere in tutta autonomia, e quindi, può nominare anche il legale che la sta seguendo adesso.

albyss
25-06-2009, 15:52
quindi ora devo solo aspettare che mi arrivi il decreto penale e poi potro' patteggiare o fare ricorso??un'altra domanda, un domani risultera' da qualche parte che sono stato condannato??e siccome sono militare, potro' fare concorsi? c'e' un limite massimo entro cui debba arrivare la condanna?? grazie.....

Avv. Caputo
25-06-2009, 16:13
Deve attendere che le venga notificato il decreto penale di condanna, sì.
Non può fare altro per il momento, dato che da quello che ho capito, non è nemmeno più nei termini per proporre ricorso al gdp contro l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente.
Per il resto, non ha motivo di preoccuparsi, primo perchè il reato di cui si discute si estingue se nel termine di due anni, trattandosi specificatamente di contravvenzione, lei non commette una contravvenzione della stessa indole, estinguendosi, con ciò, ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena, e secondo perchè i requisiti per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabiliti dal D.P.R 9 maggio 1994, n. 487, all'art. 2, in cui, quando si parla dei requisiti generali, (sia al comma 3 che al 5) la condanna penale non è prevista come causa d'esclusione dal concorso.