PDA

Visualizza Versione Completa : Art. 187 terzo comma



webcip
18-06-2009, 09:44
Salve a tutti.
Vorrei qualche chiarimento sulle corrette modalità di accertamento dello stato di alterazione psicofisica derivante dall'utilizzo di sostanze stupefacenti.

Si legge da più parti che l'esame delle urine ha un dubbio valore probatorio nella fattispecie in questione, dato che tracce (metaboliti) ad esempio di THC permangono nelle urine per innumerevoli giorni e quindi nulla ci dicono circa "l'attualità" dell'assunzione dello stupefacente.
Più attendibile appare invece l'esame ematico grazie al quale la rilevabilità si riduce ad un certo numero di ore.

Vengo ora alle mie domande:

- nel caso venga sottoposto agli accertamenti sanitari ex 187 cds posso pretendere l'esame ematico e rifiutare l'esame delle urine?

- la visita medica prevista dal 187 comma 3 deve essere contemporanea al prelievo? E da chi deve essere tenuta?

- gli accertamenti in questione vengono spesso estesi (a mio avviso indebitamente) dalle forze dell'ordine agli altri occupanti della vettura. In caso di rifiuto, analisi tossicologiche possono comunque essere successivamente richieste ai passeggeri (patentati) dal prefetto in sede di revisione della patente?

Grazie,

Andrea

Dott. Panicucci
18-06-2009, 16:18
- puo' fare presente che sarebbe piu' corretto fare l'esame ematico, ma non è detto (anzi difficilmente accadrà) che le forze dell'ordine accolgano tale richiesta. In ogni caso il rifiuto non porta alcun vantaggio visto che è sanzionato esattamente come la positività all'esame.
- la visita medica dovrebbe essere effettuata da un medico presso strutture sanitarie contemporaneamente agli esami sui liquidi biologici, tuttavia per prassi tale visita viene spesso omessa.
- non mi risulta che siano estesi gli accertamenti agli altri occupanti della vettura, dovendo essere finalizzati a sanzionare la giuda sotto l'effetto degli stupefacenti, quindi se uno non guida non c'è il reato previsto dall'art 187 cds.
Saluti