Ricorsi.net
20-06-2007, 13:06
Oltre al danno anche la beffa. Se non bastassero ipoteche sulla casa e fermi amministrativi per poche centinaia di euro di multe a cittadini il più delle volte ignari di quello che sta succedendo loro, emerge un nuovo problema che solo a Roma riguarderebbe almeno settemila persone.
Secondo l’agenzia AsgMedia, la Visco-Bersani ha modificato il decreto legislativo 546/92 sul contenzioso tributario. All’articolo 19 viene specificato che rispettivamente sulle ipoteche immobiliari e sui fermi amministrativi il cittadino può impugnare l’atto facendo ricorso alla commissione tributaria provinciale. All’articolo 2 dello stesso dl viene specificato che la commissione tributaria è competente solo per quanto riguarda i tributi e non per le multe. E qui c’è il primo vuoto normativo, supportato anche dal caso che scoperto dall’agenzia.
Un cittadino romano si vede recapitato a casa un «preavviso di fermo veicolo» a causa di una cartella esattoriale di un importo complessivo di circa 4.900 euro. Tralasciando il particolare che molte multe sono cadute in prescrizione o che non sono state correttamente recapitate, il cittadino in questione si trova sul retro della multa la seguente dicitura: «Modalità e termini di imputazione: avverso il presente atto è ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma, nel termine di sessanta giorni».
Peccato che una volta fatto il ricorso, con spese legali annesse, il cittadino riceve la seguente comunicazione da parte della commissione tributaria: «Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs del 31/12/1992 n.546 si comunica che il relazione al ricorso (...) è stata emessa la sentenza (...) con il seguente dispositivo: la commissione dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario". Come dire, oltre il danno anche la beffa.
Perché la commissione ha risposto in questo modo? Semplice, con la Visco-Bersani è stato specificato che la Tributaria è competente, come detto sopra, per i «fermi amministrativi» e non per i «preavvisi». E ancora, l’articolo 2 spiega che la commissione in questione si può occupare solo di tributi e non di multe.
Secondo l’agenzia AsgMedia, la Visco-Bersani ha modificato il decreto legislativo 546/92 sul contenzioso tributario. All’articolo 19 viene specificato che rispettivamente sulle ipoteche immobiliari e sui fermi amministrativi il cittadino può impugnare l’atto facendo ricorso alla commissione tributaria provinciale. All’articolo 2 dello stesso dl viene specificato che la commissione tributaria è competente solo per quanto riguarda i tributi e non per le multe. E qui c’è il primo vuoto normativo, supportato anche dal caso che scoperto dall’agenzia.
Un cittadino romano si vede recapitato a casa un «preavviso di fermo veicolo» a causa di una cartella esattoriale di un importo complessivo di circa 4.900 euro. Tralasciando il particolare che molte multe sono cadute in prescrizione o che non sono state correttamente recapitate, il cittadino in questione si trova sul retro della multa la seguente dicitura: «Modalità e termini di imputazione: avverso il presente atto è ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma, nel termine di sessanta giorni».
Peccato che una volta fatto il ricorso, con spese legali annesse, il cittadino riceve la seguente comunicazione da parte della commissione tributaria: «Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs del 31/12/1992 n.546 si comunica che il relazione al ricorso (...) è stata emessa la sentenza (...) con il seguente dispositivo: la commissione dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario". Come dire, oltre il danno anche la beffa.
Perché la commissione ha risposto in questo modo? Semplice, con la Visco-Bersani è stato specificato che la Tributaria è competente, come detto sopra, per i «fermi amministrativi» e non per i «preavvisi». E ancora, l’articolo 2 spiega che la commissione in questione si può occupare solo di tributi e non di multe.