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mel44
12-06-2009, 19:04
Buonasera!
Sono nuova del forum, quindi salve a tutti!
Volevo un parere: mio figlio ha ricevuto il 9.6.09 una cartella esattoriale per una multa del 2004 (ottobre), lui risulta conducente l'auto era di un amico anche presente.
La vicenda è complessa per cui passo al sodo:
la cartella l'ha ritirata il fratello, ma mio figlio non è più residente a casa nostra da diversi mesi vive all'estero e circa un mese fa ha fatto anche la comunicazione all'AIRE.
Secondo voi la notifica è valida?
Possibile che l'equoitalia notifichi una cartella dopo più di 4 anni dalla notifica?
SE non paga a cosa va incontro considerando che qui in Italia non ha nulla?
Ma anche il proprietario avrà ricevuto la stessa cartella?
Se ha dei beni si rifaranno su di lui?
.il che mi farebbe piacere perchè è l'unico responsabile della vicenda!
Grazie in anticipo.

Avv. G. Lore
12-06-2009, 19:25
Innanzitutto se avrà piacere di inviarci la cartella a inforicorsi@gmail.com potremmo esaminarla e darLe compiuta assistenza.
Ciò posto, per quanto riguarda la notifica se Suo figlio non è più residente all'indirizzo in cui è stata svolta e ciò risulta dagli estratti anagrafici comunale la notificazione è viziata, posto che comunque sarebbe stato bene non ritirarla qualificandosi come famigliare convivente.
Preciso che il vizio di notifica non può essere fatto valere opponendo ora la cartella perchè sarebbe sanato e, indi, andrebbe rilevato al ricevimento del prossimo atto dell'esattore (intimazione di pagamento, fermo amm.vo...) deducendo il difetto di notifica dell'atto supposto.
La cartella è stata notificata comunque nei tempi, perchè il termine di prescrizione è di 5 anni dal verbale.
Per le conseguenze, l'esattore può ipotecare immobili, effettuare fermi sui veicoli e - ora - anche procedere a pignoramenti dei c/c

mel44
16-06-2009, 16:13
Grazie della risposta.
Volevo sapere però, come potrebbe procedere l'equitalia all'estero e se praticamente è cosa facile.
Ho anche letto di una sentenza di un giudice di pace che ha annulato il fermo amministrativo dell'agente di riscossione perchè non è legittimato a fare atti esecutivi. Appena la ritrovo, ve la indico.
Per la residenza mio figlio ha fatto domanda all'aire quasi un mese fa dichiarando che è lì da settembre 2008( cosa dimostrabile con contratto lavoro) ma non so se poi al comune risulterà residente dalla data che ha scritto lui.
cmq sarà data precedente alla notifica, in questo caso potrà fare ricorso per contestare notifica se, non pagando ora, procederanno?
Un'altra domanda: lui qui in Italia non ha nulla, se non trovano nulla di intestato neanche al proprietario dell'auto che fanno, visto che non sanno che è residente all'estero?
Grazie e appena posso proverò ad invarvi la cartella.

Avv. G. Lore
16-06-2009, 16:22
Da ciò che dice è uno dei caso in cui l'esattore avrà molti problemi a procedere.
Per quanto riguarda la sentenza del Gdp da Lei citata (di cui ne ignoro il contenuto) posso già dirLe che innanzitutto non farà mai giurisprudenza (l'unica a farlo è la Cassazione) e ahimè spesso i GdP prendono molti granchi (ogni tanto a nostro favire, altre a favore della P.A.).
Dire che un esattore non è legittimato a fare un fermo amm.vo è apodittico, di certo però il fermo amm.vo deve essere svolto secondo modalità che spesso l'esattore non pone in pratica

mel44
16-06-2009, 16:30
quello che più mi fa rabbia in questa situazione è che il proprietario dell'auto potrebbe passarsela liscia, è stata una vicenda particolare, per cui mio figlio si è beccato una multa come conducente quando non lo era ( i carabinieri gli hanno scritto di firmare tanto la multa la pagava il proprietario e lui appena diciottenne gli ha creduto!)ovviamente non ci ha detto nulla e ora si trova sto bel regalo!
Mi conferma che se lui risulta residente all'estero da prima, potrebbe fare ricorso per la notifica irregolare se gli fanno qualche atto esecutivo?

Avv. G. Lore
16-06-2009, 16:31
Se la notifica è stata svolta in indiirzzo in cui non era residente vi è un vizio della notifica.

mel44
16-06-2009, 16:36
Questo anche se al comune la comunicazione dall'aire ancora non arriva?
Cioè, in caso di ricorso si può provare la diversa residenza reale ( non anagrafica) con altri mezzi ( es, contratti lavoro, domanda iscrizione aire ecc...) o vale sempre e comunque quella anagrafica?

Avv. G. Lore
16-06-2009, 16:37
per la legge vale solo quella angrafica e fiscale.

mel44
17-06-2009, 09:18
La sentenza di cui parlavo è del giudice di pace di Taranto del 12.12.06.
Sulla residenza: anche se la residenza anagrafica risulta ancora in Italia ( ripeto è già da un pò che ha fatto domanda di iscrizione all'aire) quella fiscale dovrebbe essere all'estero, visto che ha presentato dichiarazione dei redditi dove vive adesso per il lavoro a tempo determinato svolto da sett 08 a dicem 08 e attualmente lavora sempre là presso un altro datore di lavoro.
Potrebbe anche dirmi se potrebbero fare un pignoramento mobiliare da me dove risulta residente?
un pignoramento dello stipendio di fatto è più difficile se il debitore lavora con contratti a tempo determinato presso diversi datori di lavoro?
P.S. non so come mandarvi la cartella non ho lo scanner

Avv. G. Lore
17-06-2009, 10:20
Per quanto riguarda il pignoramento mobiliare è un'eventuale se dovesse ancora essere residente in Italia, ma per mia esperienza posso dirLe che l'esattore solitamente un'azione esecutiva di tal tenore non la promuove mai di sua sponte, a meno che a danno del debitore non siano già pendenti altre procedure esecutive azionate da altri creditori, alora in esse interviene

mel44
17-06-2009, 10:49
quindi se quello è l'unico carico che ha dovrebbero procedere con un fermo dell'auto. ma se facendo accertamenti ( es. al pra...) non trovassero niente di intestato a lui?
Attualmente non sanno che è all'estero, quindi in Italia risulta che non possiede nulla, nè che lavora.
Cosa fanno se non trovano nulla?

Avv. G. Lore
17-06-2009, 10:52
Succede che continueranno a intimidirlo con una serie di diffide e intimazioni di pagamento e in ultima analisi proveranno il prignoramento dello stipendio o del c/c se ne ha uno intestato

mel44
17-06-2009, 11:00
Sì, ma sempre dovranno individuarlo all'estero,vero?

E avendo lavori a tempo determinato di 3 o sei mesi con diversi datori di lavoro come farannoa pignorargli lo stipendio?
Se lo fanno presso un datore di lavoro, terminato il periodo, dovranno rintracciare il nuovo datore di lavoro, giusto?

Non sono per non pagare quanto dovuto, ma questo è davvero un caso particolare, il proprietario del veicolo credo ora non abbia più niente, ma se avesse qualcosa cercherebbero di recuperare anche da lui?

Avv. G. Lore
17-06-2009, 11:04
Il proprietario è l'obbligato in solido, indi è parimenti debitore della somma dovuta, probabilmente l'esattore si sta muovendo anche con lui.
Per quanto riguarda Suo figlio rischia più il pirgnoramento del c/c se ne ha uno

mel44
17-06-2009, 11:05
un'altra domanda: se la cartella non venisse pagata quanto tempo ha l'esattore per procedere all'esecuzione?
In quanto tempo si prescrive se non viene più notificato alcun atto?

Se arrivasse la notifica di un altro atto ( es. preavviso) e non lo ricevessimo dichiarando che è residente all'estero, cosa farebbe poi l'equitalia?

mel44
17-06-2009, 11:05
Il c/c lo ha all'estero, sarebbe facile rintracciarlo?

Avv. G. Lore
17-06-2009, 11:20
un'altra domanda: se la cartella non venisse pagata quanto tempo ha l'esattore per procedere all'esecuzione?
In quanto tempo si prescrive se non viene più notificato alcun atto?

Se arrivasse la notifica di un altro atto ( es. preavviso) e non lo ricevessimo dichiarando che è residente all'estero, cosa farebbe poi l'equitalia?

Il diritto si prescrive in 10 anni.
Se dopo la cartella l'esattore non esegue entro un anno deve rinotificare un nuovo atto di diffida, altrimenti decade dal diritto escussivo.
Se dovesse arrivare un altro atto e Suo figlio risulterà a quella data residente all'estero rifiuti la notifica, altrimenti anche se la rifiuterà la notifica sarà stata comunque eseguita correttamente nel luogo di residenza

mel44
17-06-2009, 12:25
Se la notifica di un altro atto non viene fatta ( dichiaro che è all'estero) e passa un anno dalla notifica della cartella senza altri atti notificati a meo a lui all'estero, loro non possono più procedere?Cioè perdono la possibilità di recuperare il credito?

Un'amica mi ha suggerito di fare una comunicazione all'equitalia dicendo che in buona fede è stata ritirata cartella esattoriale ma il destinatario non vive più qui, così se fanno l'esecuzione mobiliare posso oppormi. e' giusto?
Ma poi verrebbe meno la possibilità di far decadere l'anno.

Avv. G. Lore
17-06-2009, 12:41
Sul Suo primo periodo: innanzitutto se Lei dichiara che Suo figlio non risiede più dove viene fatta la notifica e la rifiuta, ma in anagrafe egli è ancora ivi residente, la notifica si compie ai sensi dell'art. 140 cpc.
Poi: lìesattore che non precede entro un anno dalla cartella non perde il diritto per i successivi 10 anni, solo che per eseguire dovrà prima notificare un nuovo atto ufficiale ricettizio, anche interruttivo della prescrizione.

Sul secondo periodo: nel diritto le "comunicazioni informali" non servono a nulla.
Del resto la notifica è stata svolta, per sbaglio certo da parte di chi l'ha ricevuta, nulla se Suo figlio non risulti residente in Italia in anagrafe, ma comunque fatta.
Se non agiscono (e mi creda non agirscono quasi mai in forza della cartella, viene quasi sempre notificato un atto successivo) farà valere il vizio di notifica se sussistente

mel44
17-06-2009, 16:23
Dato che sicuramente alla notifica del prossimo atto, risulterà certamente il cambio di residenza (la domanda all'aire è di più di 20 giorni fa) per cui se lo dichiaro quest'ultima notifica non sarà valida, vero? Dovrebbero rinotificarlo a lui.


Lei mi parlava di blocco del c/c ma come lo trovano all'estero? le banche possono dare queste informazioni?
E poi come farebbero a trovare il datore di lavoro per un pignoramento dello stipendio?Lui lavora con contratti a tempo determinato e diversi datori di lavoro.

mel44
17-06-2009, 16:26
scusi ancora: ma se dall'aire mandano la comunicazione al nostro comune del cambio di residenza dalla data da lui dichiarata ( sett. 08) questa notifica sarebbe valida o quantomeno motivo di opposizione al primo atto notificatogli personalmente?

Avv. G. Lore
17-06-2009, 16:46
Dato che sicuramente alla notifica del prossimo atto, risulterà certamente il cambio di residenza (la domanda all'aire è di più di 20 giorni fa) per cui se lo dichiaro quest'ultima notifica non sarà valida, vero? Dovrebbero rinotificarlo a lui.


Lei mi parlava di blocco del c/c ma come lo trovano all'estero? le banche possono dare queste informazioni?
E poi come farebbero a trovare il datore di lavoro per un pignoramento dello stipendio?Lui lavora con contratti a tempo determinato e diversi datori di lavoro.

I modi per trovare come aggredire un debitore ci sono, da indagini private ad altre, altrimenti pochi creditori sarebbero soddisfatti nel nostro Paese.

Avv. G. Lore
17-06-2009, 17:17
scusi ancora: ma se dall'aire mandano la comunicazione al nostro comune del cambio di residenza dalla data da lui dichiarata ( sett. 08) questa notifica sarebbe valida o quantomeno motivo di opposizione al primo atto notificatogli personalmente?

Se ai tempi della notifica la residenza risultava ancora essere nel luogo della notificazione, un'annotazione sucdessiva non incide sulla regolarità

mel44
17-06-2009, 17:36
Volevo chiederLe ancora: l'art. 193 del codice della strada dice:

[I][3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (1)

ma se il proprietario può usufrire di queste riduzione se fa una delle cose prescritte, perchè non è prevista la riduzione per il conducente che magari in molti casi, neanche sa che l'auto non ha assicurazione?
In pratica se il proprietario ( che non ha pagato l'assicurazione)fa quello che dice l'art. ha riduzioni, se non lo fa, il conducente paga comunque senza agevolazioni, com'è possibile?

Nel caso di mio figlio, a questo punto credo che il proprietario non abbia neanche provveduto a far togliere il sequestro!

mel44
18-06-2009, 17:00
Gent.le Avv. Lore,
ho appena saputo che l'"amico" di mio figlio non ha mai ripreso l'auto quindi nel 2005 gliel'hanno confiscata.
Ora mi domando, ma non potrebbero soddisfarsi sull'auto?

Avv. G. Lore
18-06-2009, 17:35
Mah...se l'auto è stata confiscata l'avranno sicuramente già venduta all'asta presumo

mel44
18-06-2009, 17:59
no, ho fatto una visura al pra e risulta confiscata nel 2005, proprietà dello stato.

mel44
18-06-2009, 18:02
ma, non basta che la vendano per recuperare il dovuto?

Avv. G. Lore
19-06-2009, 09:15
Si potrebbe eccepire anche questo certo:in sostanza il ragionamento da spendere potrebbe essere "inutile che chiedete i soldi....soddisfatevi sull'auto"

mel44
19-06-2009, 11:33
Crede che regga giuridicamente?
E a questo punto si potrebbe contestare questa cosa facendo ricorso contro la cartella? o magari meglio fare ricorso dopo che arriva un altro avviso o magari proprio quando iniziano esecuzione?
L'auto non ha gran valore ma di certo nel 2005 quando l'hanno confiscata e la multa era di circa € 650,00 di certo la vendita dell'auto poteva coprire la multa e forse anche qualcosa in più.

Avv. G. Lore
19-06-2009, 11:47
Tutto ciò che Le sto dicendo, lo sto riferendo senza avere al documentazione in mano, quindi posso solo riferire a naso.
La fondatezza sussiste, ma in tal caso va svolta l'azione ordinaria ex art. 615 cpc a mezzo di legale

mel44
19-06-2009, 12:01
Cercherò di mandarle i documenti.ora vedo se qualcuno può aiutarmi per l'invio della documentazione.
Grazie per la disponibilità.
Spero possa essere una via d'uscita questa della confisca!

mel44
21-06-2009, 11:59
Gent.le avv. ho appena notato, grazie a tutti i consigli che date sul forum, che nella cartella esattoriale sono state conteggiate le maggiorazioni che la Cassazione ha dichiarato non dovute ci sono infatti due diversi cod. 5010 che credo sia la sanzione e il 5011 che invece credo siano le maggiorazioni ha fatto un calcolo matematico e risulta proprio il 10% in più per i semestri passati dal mancato pagamento.
Crede che sia il caso di fare ricorso ora o si può fare sempre come dice Lei in futuro in caso di esecuzione?

Avv. G. Lore
21-06-2009, 12:29
La maggiorazione ex art. 27 legge 689/81 è uno dei tanti motivi per cui una cartella può essere opposta.
Questo specifico motivo però non porta all'annullamento della cartella, bensì a un riconteggio della corretta debenza.
Anche la maggiorazione deve essere eccepita mediante l'azione del 615 cpc

mel44
21-06-2009, 13:40
Grazie!Almeno una buona notizia.
Un'altra domanda:
se andassi all'equitalia e prospettassi loro la difficoltà dell'esecuzione riuscirei a raggiungere un accordo offrendomi di pagare una somma ridotta?

Avv. G. Lore
21-06-2009, 13:55
Equitalia consente delle rateizzazioni, non delle transazioni, perchè non è titolare del credito, ma solo un agente

mel44
22-06-2009, 09:33
Scusi ma il ricorso 615 cpc di cui mi parla ha un termine entro il quale va fatto?

Dott. Perruolo
22-06-2009, 09:46
Il rimedio di cui all'art 615 cpc (c.d. opposizione all'aesecuzione) non ha nessuno specifico termine ma richiede, come rilevato, l'assitenza di un legale e spese più alte.

Avv. G. Lore
22-06-2009, 10:08
Per meglio specificare non si tratta del ricorso "speciale" previsto dalla legge 689/81, ma di un'azione ordinaria di opposizione all'esecuzione che si incardina con atto di citazione

mel44
22-06-2009, 15:57
Gentile Avv. Lore
scusi se approfitto, ma questa mattina parlavo di questa vicenda con un'amica la quale mi ha detto che lei sta pagando a rate una serie di cartelle di cui non ha avuto mai conoscenza ( sino al fermo auto) e ha poi scoperto che si riferivano a debiti del suocero per infrazioni fatte con la vettura intestata al figlio ( suo marito).
Me le ha fatte vedere e ho notato che ci sono:
- violazioni al c.d.s. del 95 cartella notificata nel 2001.
- Tassa automobilistica art. 17 l. 449/97 credo sia il bollo del 2000 notificata nel 2007;
e queste credo siano prescritte.
Poi ci sono
- registro add.le 5% imposta circolazione ( con sanzioni ed interessi e nella stessa cartella altri codici 978I e 978S che non so che sono) del 1997 niotifica del 2003 che potrebbero esserew prescritte se il termine è sempre 5 anni ( lo è?) e poi un'altra per stessa tassa del 96 notificata nel 2003
-registro tasse conc. govern. cod 711I che non so a cosa si riferisca ne se prescritta del 97 notif. 2003

mel44
22-06-2009, 15:58
Ma le pare onesto che vada all'equitalia per sistematre la cosa e loro non abbiano l'onestà di farle rilevare che alcune sono prescritte?
Cosa può fare?

Avv. G. Lore
22-06-2009, 16:14
Un parere si può dare solo consultando le carte.
Ormai però la rateizzazione l'ha fatta, quindi vi è stato un riconoscimento del debito.
Detto questo, purtroppo questa è la dimostrazione che prima di procedere al pagamento è necessario informarsi e fare valutare la questione da un tecnico, per non rischiare di pagare cià che non è dovuto

mel44
22-06-2009, 16:19
ma ha rateizzato da poco...non potrebbe smettere di pagare e se gli fanno l'esecuzione fare ricorso perchè buona parte delle somme sono prescrtte?

Dott. Perruolo
22-06-2009, 16:20
Un parere si può dare solo consultando le carte.
Ormai però la rateizzazione l'ha fatta, quindi vi è stato un riconoscimento del debito.
Detto questo, purtroppo questa è la dimostrazione che prima di procedere al pagamento è necessario informarsi e fare valutare la questione da un tecnico, per non rischiare di pagare cià che non è dovuto

Quoto l'egregio Collega. Come abbiamo più volte ripetuto in questo forum, il fatto che sia prevista l'autodifesa, non significa che sia più facile gestire le opposizioni alle sanzioni amministrative.

Avv. G. Lore
22-06-2009, 16:24
ma ha rateizzato da poco...non potrebbe smettere di pagare e se gli fanno l'esecuzione fare ricorso perchè buona parte delle somme sono prescrtte?

Può aver rateizzato anche un minuto fa, ma ormai ha riconosciuto il debito.
Eventualmente avrebbe divuto fare un'istanza di rateizzazione con riserva, invocando il solve et repete.
Di tal guisa anche se proponesse opposizione (non più col ricorso ma a questo punto con l'azione ordinaria del 615 cpc) otterrebbe una vittoria teorica, ma non pratica perchè non potrebbe evitare di pagare un debito riconosciuto, posto che le controparti fonderebbero le loro difese, tra l'altro, proprio su questo.
Purtroppo non bisogna improvvisare nessun "fai da te" ma muoversi solo dopo aver avuto il parere di un esperto, questo in tutti i settori della vita

mel44
22-06-2009, 16:42
Lei ha ragione, ma questa mia amica si è fidata di quello che le hanno detto all'equitalia....non è giusto!
Con tutto il rispetto, ma perchè noi cittadini dobbiamo rivolgerci sempre agli avvocati per far valere i nostri diritti quando la pubblica ammministrazione avrebbe il dovere di informaci di tutto soprattutto se gli viene esplicitamente richiesto?
perché se sbagliamo, omettiamo, tardiamo noi paghiamo sanzioni e interessi "usurai" e se sbagliano loro non c'è rimedio?
Quelli che stanno dietro uno sportello pubblico dovrebbero avere il dovere morale e civile di informare il cittadino su tutto anche sugli errori degli uffici!
Scusi lo sfogo ma l'ingiustizia è cosa insopportabile!

Avv. G. Lore
22-06-2009, 16:48
Io lo capisco benissimo il Suo sfogo e lavorando anche in questa materia so bene a cosa si riferisce.
La sostanza è questa: Amministrazione e esattoria giocano sull'"ignoranza"del cittadino che chiaramente non è tenuto a sapere certi tecnicismi.
Io non Le sto dicendo di rivolgersi a un legale per arricchirlo (anche perchè come vede c'è anche chi sta svolgendo dei pareri da giorni del tutto gratuitamente) ma perchè in questo Paese i tecnici sono necessari, nel campo sanitario, legale, edilizio e via dicendo

Avv. Favero
22-06-2009, 16:51
Quoto. Purtroppo non è vero che chi fa da se fa per tre.

Dott. Perruolo
22-06-2009, 17:03
Io lo capisco benissimo il Suo sfogo e lavorando anche in questa materia so bene a cosa si riferisce.
La sostanza è questa: Amministrazione e esattoria giocano sull'"ignoranza"del cittadino che chiaramente non è tenuto a sapere certi tecnicismi.
Io non Le sto dicendo di rivolgersi a un legale per arricchirlo (anche perchè come vede c'è anche chi sta svolgendo dei pareri da giorni del tutto gratuitamente) ma perchè in questo Paese i tecnici sono necessari, nel campo sanitario, legale, edilizio e via dicendo

Esatto. Gli operatori del diritto sono Professionisti come altri e la loro opera va retribuita al pari di quella di un architetto, un medico o qualsiasi altro esperto di un settore. Non penso che qualcuno senza avere le competenze tecniche si metta a progettare un palazzo o comunque poi si metta a discutere quando l'ingegnere presenta giustamente la parcella per il lavoro effettuato.

mel44
22-06-2009, 17:30
...non volevo denigrare o sminuire l'importanza della vostra professione, anzi tante sono le vicende della vita a cui grazie a bravi avvocati si trovano soluzioni, ma non è pensabile di doversi rivolgere ad un legale anche per le cose più semplici per le quali basterebbe un pò di senso civico e onestà umana da parte di chi è predisposto agli uffici pubblici.
La mia amica si era rivolta ad un legale che le ha detto che non poteva fare nulla solo rateizzare, lui ha chiesto 150€ per occuparsene, così la mia amica ha ben pensato di risparmiare 150€ e andare a chiedere da sola la rateizzazione!
Come vede, in tutti i settori, ci sono gli sciacalli!
Per fortuna non tutti sono così, e voi siete un esempio,.
Non è mia abitudine fare di tutte le erbe un fascio, credo che qualunque professione facciano le persone oneste ci sono e ci saranno sempre....peccato che molte ( NON TUTTE) di quelle che lavorano nei pubblici uffici non lo sono!
Anche la vicenda di mio figlio è nata dalla prepotenza e dalla disonestà del Carabiniere che lo ha fatto firmare senza verbalizzare le sue dichiarazioni assicurandogli che non era lui tenuto al pagamento ma il proprietario!
E' vero la legge non ammette ignoranza ma non siamo tutti "avvocati" appunto!

Avv. G. Lore
22-06-2009, 17:34
Continuo a capirla, ma è proprio il fai da te che porta a queste conseguenze.
Io non voglio sapere del collega che se n'è occupato, ma forse la vicenda non è così' semplice come sembra, forse non c'è prescrizione, forse lo stesso ha colto delle cose che solo un legale può cogliere....o forse è un disonesto come ci sono in tutte le categorie.
Il problema è che però questa non è una materia semplice come in molti pensano, pè ricca di cavilli, innovazioni dottrinali e giurisprudenziali, riforme normative e solo un tecnico può occuparsene

mel44
22-06-2009, 17:35
Dott. Perruolo lo dice anche Lei "Non penso che qualcuno senza avere le competenze tecniche si metta a progettare un palazzo...", se io cittadino vado nell'ufficio preposto e chiedo informazioni non mi metto a discutere quello che mi dice chi dovrebbe conoscere la questione meglio di me a meno che devo partire dall'idea che chi sta dietro uno sportello non ha la preparazione per starci per cui sarò fortunata se mi dice la cosa giusta!
..scusate sto estremizzando un pò ma sono un pò irritata!

Avv. G. Lore
22-06-2009, 17:39
Ripetiamo, questo Suo discorso è legittimo e giustissimo, la P.A. deve collaboarre.
Un altro paio di maniche è però quando si tratta di agire, lì mi consenta il fai da te non funziona sempre come dobbiamo constatare su questo forum ahimè

Dott. Perruolo
22-06-2009, 19:18
La capisco anch'io perfettamente. Avere a che fare con la PA è sempre difficile. Però, come detto anche dal Collega Lore, l'importante se si vogliono avere risultati, è consultarsi con tecnico, qualsiasi sia la materia.

Avv. Caputo
23-06-2009, 06:23
Sono d'accordo coi colleghi.
Limitarsi a ricorrere con i moduli standard presi da internet equivale a perdere già in partenza.

mel44
23-06-2009, 11:51
per ritornare al mio problema, mi sapreste dire in base alla vostra esperienza come mai non hanno venduto l'auto confiscata?
Avrei modo di sapere se hanno almeno provato a venderla o se l'hanno abbandonata in qualche loro deposito senza neanche provarci?
Avevano l'obbligo di venderla?
Un'ultima domanda: ma per legge il ricavato della vendita poteva servire a coprire l'importo della multa non pagata dai debitori in solido?
Grazie in anticipo

mel44
25-06-2009, 12:03
...ehi!...c'è qualcuno?.....:D:D

Avv. G. Lore
25-06-2009, 12:21
Non saprei dirLe, non ci sono regole precise.
Certo risulta strano che la confisca non abbia portato alla vendita o alla rottamazione dell'auto dato il lungo lasso di tempo trascorso.
Ormai l'auto non avrà più alcun valore

mel44
25-06-2009, 19:14
ma c'è un modo per sapere se hanno almeno provato a venderla?
Dove potrei chiedere informazioni in merito?

Avv. G. Lore
25-06-2009, 20:30
Alla Prefettura competente

mel44
28-06-2009, 14:25
Credo di far fare ricorso almeno per le maggiorazioni non dovute, Lei mi ha detto che bisogna farlo con ricorso 615 cpc e con un legale. Ma devo farglielo fare entro i 30 giorni dalla notifica o non c'è un termine?

Se il giudice toglie le maggiorazioni e mio figlio non pagasse comunque la sanzione cosa succede? Aumenteranno solo gli interessi?

L'importo è di €2500,00 circa di chi è la competenza?
Se è GdP, di quale luogo: quello della violazione, di residenza...??!!!

Avv. G. Lore
28-06-2009, 18:39
Le rispondo schematicamente:
1. L'azione ex art. 615 cpc non ha termini decadenziali di proposizione;
2. Aumenteranno gli interessi;
3. La competenza è funzionalmente del GdP; secondo le norme della competenza territoriale del Giudice dell'Esecuzione, è competenete il Giudice (GdP in questo caso) del luogo in cui vi sono le cose da aggredire; in sostanza del luogo di residenza dell'opponente

mel44
29-06-2009, 17:45
Grazie avv. Lore,
quindi non tribunale ma giudice di pace e posso farlo fare qui.

Dott. Perruolo
29-06-2009, 17:53
Confermo quanto detto dall'amico Lore. La competenza per valore e ratione materiae è del GdP. Ricordi che è necessaria l'assitenza di un legale.

mel44
01-07-2009, 10:21
Gentile avv. Lore, ieri sono stata da un suo collega che mi ha detto che dalla cartella sembra che all'obbligato in solido non sia stata mandata cartella uguale ( mancherebbe nel numero di cartella /001 come mi ha fatto leggere sulla cartella stessa dove descrive come fare ricorso).
é illegittima questa cosa?
Poi mi ha spiegato anche che dovrebbe fare ricorso anche per l'obbligato in solido o comunque citarlo perchè la sentenza abbia poi effetto anche nei suoi confronti.

Mi ha detto, ma non sono sicura che fosse sicuro anche lui, che per le maggiorazioni e la questione confisca, che si potrebbe sostenere, dovrebbe fare il ricorso avverso la cartella perchè altrimenti diventa titolo esecutivo. Ma non mi sembra da quello che c'è scritto sulla cartella sui casi di risocrso che si possa fare per questo nostro caso.
Non so se ho capito male io però.
Può dirmi se si possono seguire le due strade: ricoprso cartella o 615 indifferentemente?

scusi ma non è stato tanto chiaro come lo è Lei, vorrei essere sicura prima di rivolgermi a lui.
Grazie in anticipo.

Avv. G. Lore
01-07-2009, 10:25
Onestamente non ho capito molto la questione e se si è recata da un collega non è corretto da parte mia sanare eventuali sue mancanze.
Comunque il ricorso alla cartella se sono scaduti i termini non è possibile farlo e rimane la via del 615 cpc
Sul fatto che dovrebbe opporre la cartella anche l'obbligato in solido non ne capisco la ratio.
1. l'obbligato in solido può opporre la sua di cartella, non quella di un altro;
2. a Lei cosa importa dell'obbligato in solido detto in parole molto povere? L'importante è risolvere la questione di Suo figlio, che poi l'altro rimane debitore a noi non interessa.

Avv. Caputo
01-07-2009, 10:54
Sono assolutamente d'accordo col collega Lore.
Questo discorso della solidarietà dell'obbligazione proprio non sta in piedi.

mel44
01-07-2009, 11:32
Ok. quindi mettendo che io abbia capito male la questione dell'obbligato in solido, resta il dubbio sul ricorso dato che non sono ancora passati i 30 giorni, potrebbe fare opposizione alla cartella se riesce entro il termine o il 615 dopo il termine per i due motivi ( maggiorazioni e confisca). giusto?

Avv. G. Lore
01-07-2009, 11:42
giusto.
tenga presente che a rigor di indirizzo di cassazione il ricorso si può fare deducendo la mancata notifica, mentre se si vuole oppore anche la maggiorazione sarebbe esperibile il 615 cpc
Se svolge tutto entro i 30 gg. salva ogni decadenza

mel44
02-07-2009, 16:16
Devo verificare che ci sia l'annotazione del cambio di residenza ( iscrizxione all'aire) al comune, perchè se risulta ancora residente qui, non posso far contestare la notifica vero?
Neanche sostenendo che di fatto non vive più qui?

Nel caso di risposta negativa alle mie precedenti domande vuol dire che per le sole maggiorazioni e questione confisca si può fare solo il 615?

Avv. G. Lore
02-07-2009, 16:22
Prima domanda: esatto, se la residenza al tempo della notifica risuta essere ne luogo di svolgimento della notifica non è contestabile.
Seconda domanda: se contesta la maggiorazione e vizi dell'iter sanzionatorio è preferibile svolgere il 615

mel44
02-07-2009, 17:12
Ok il 615 non ha termine quindi posso respirare...anche se come mi consigliava lei non devo far passare molto tempo per via degli interessi.
Grazie.
la aggiornerò.... se Le fa piacere!

Avv. G. Lore
02-07-2009, 17:20
Certamente e in bocca al lupo a Lei e al Collega che L'assiste!

mel44
07-07-2009, 16:09
Crepi!
Volevo chiederLe ancora una cosa che avevo dimenticato.
Ricorda che Le avevo detto che il suo collega mi ha fatto notare come la cartella non porta agli ultimi numeri il /001, che secondo lui indicava che non è stata notificata la stessa cartella all'obbligato in solido?
Bè, mi domando ma se per lui dovessero passare i termini di prescrizione questo non avrebbe effetto anche sull'obbligo di mio figlio?
In pratica mi chiedo se prescritta per uno è giusto che rimanga in piedi per l'altro.
Non so se mi sono spiegata.

Avv. G. Lore
07-07-2009, 16:32
Innanzitutto non mi risulta questa questione del n. 001.
Ogni cartella ha un suo numero, quindi anche se vengono emesse due cartelle per la medesima questione verso due obbligati in solido ognuna ha una sua numerazione.
Per quanto riguarda la prescrizione, la stessa se opera nei confronti dell'uno non opera anche nell'altro se per questo non si è maturata

mel44
07-07-2009, 16:38
Allora ho rivisto la cartella dove ci sono le indicazioni su come e quando fare ricorso nella parte in cui dice" Se la cartella risulta intestata a persona deceduta................................ecc.....
Se il numero della cartella termina con /001 vuol dire che la cartella è cointestata e pertanto, per lo stesso verbale risulta emessa identica cartella per il conducente trasgressore. Gli intestatari delle cartelle sono obbligati in solido"

Quindi lo dice proprio la cartella.
A questo punto mi domando perchè non è stata inviata una anche all'obbligato in solido?

Avv. G. Lore
07-07-2009, 16:41
Evidentemente l'esattore della Campania ha altre metodologie.
Sul fatto che non sia stata inviata anche all'altro, se fosse vero, sarebbe comunque una facoltà del creditore indirizzarsi sull'uno e non sull'altro debitore.
Ma a questo punto avendo Lei un legale non è giusto sorpassarlo

mel44
07-07-2009, 16:50
in realtà non ci sono ancora tornata!
Dovrò farlo comunque.
Grazie

Avv. G. Lore
07-07-2009, 16:52
Si figuri

mel44
07-07-2009, 17:03
...la verità è che con i vostri consigli e chiarimenti, non "sorpassate" i vostri colleghi, ma aiutate noi a capire meglio e ad evitare di affidarci a "ciarlatani", spesso ci sono avvocati che ritengono di avere una soluzione per tutto, invece, come nel mio caso, non c'è una soluzione radicale.
Credo che se non avessi scritto in questo forum non avrei neanche mai saputo della questione maggiorazioni, nel senso che o mi mandavano a pagare tutto dicendomi che non c'era nulla da fare, o mi prendevano le carte per farmi comunque un ricorso che probabilmente sarebbe finito male.
Dopotutto, questi nuovi strumenti che la tecnologia ci offre se utilizzati correttamente possono aiutare chiunque anche la persona meno preparata a capire meglio le cose e anche ad affrontare questi piccoli problemi con più consapevolezza.
quindi due volte grazie!

Avv. G. Lore
07-07-2009, 17:07
Sono felice dei Suoi apprezzamenti e nella sostanza capisco bene ciò che dice.
Purtroppo è normale che un Collega sia specializzato in X e uno in Y ed essendo questa una materia molto tecnica è meglio affidarsi a chi la "mastica" quotidianamente.
Ciò posto però noi abbiamo anche un codice deontologico da rispettare e non possiamo concorrere nella gestione di una pratica, specie pubblicamente, quando nelle more è stato nominato un patrocinatore

giovanna99
07-07-2009, 18:18
Vorrei oppormi ad una notifica di multa eccependo la nullità della notifica del verbale di accertamento che è stato consegnato a mio marito che si trovava in casa ma che non è convivente. Sulla busta della notifica è stato barrata la casella coniuge. Potrebbe a dare a buon fine? penso che per far valere questa possibilità occorra ignorare la notifica ed aspettare la successiva cartella. Si può invece fare riscorso nei 60 gg? Ragionando con il buon senso mi parrebbe che se io la multa la ho non posso dire che mio marito non me l'ha consergnata, ma ditemelo voi. Per il resto la multa è formalmente corretta a parte che sono stata sanzionata (- 2 punti!) per non aver rispettato l'indicazone direzionale che era solo a terra e non ben chiara (1 sola freccia a circa 3-4 metri dalla linea di semaforo e coperta dalle macchine in coda in quel momento al semaforo). Insomma io sono andata dritta in una corsia in cui c'era l'obbligo di girare a sinistra. le corsie erano 3, in 2 corsie su 3 bisognava girare ed io ero in quella centrale (dove di solito c'è la doppia opzione) grazie e saluti

giovanna99
07-07-2009, 18:18
Vorrei oppormi ad una notifica di multa eccependo la nullità della notifica del verbale di accertamento che è stato consegnato a mio marito che si trovava in casa ma che non è convivente. Sulla busta della notifica è stato barrata la casella coniuge. Potrebbe a dare a buon fine? penso che per far valere questa possibilità occorra ignorare la notifica ed aspettare la successiva cartella. Si può invece fare riscorso nei 60 gg? Ragionando con il buon senso mi parrebbe che se io la multa la ho non posso dire che mio marito non me l'ha consergnata, ma ditemelo voi. :mad:Per il resto la multa è formalmente corretta a parte che sono stata sanzionata (- 2 punti!) per non aver rispettato l'indicazone direzionale che era solo a terra e non ben chiara (1 sola freccia a circa 3-4 metri dalla linea di semaforo e coperta dalle macchine in coda in quel momento al semaforo). Insomma io sono andata dritta in una corsia in cui c'era l'obbligo di girare a sinistra. le corsie erano 3, in 2 corsie su 3 bisognava girare ed io ero in quella centrale (dove di solito c'è la doppia opzione) grazie e saluti

Avv. G. Lore
07-07-2009, 18:33
Come da Lei rilevato un vizio di notifica di un atto non può esser fatto valere in sede di opposizione allo stesso, perchè in tal modo viene sanato per il principio del raggiungimento dello scopo.
Prima di disinteressarci della vicenda e attendere la cartella di pagamento, ci invii comunque il verbale a inforicorsi@gmail.com per poterlo valutare e individuare delle ipotesi di opposizione.
Tenga presente che se si disinteressa ora del verbale, non svolgerà la comunicazione dei dati del conducente e indi soggiacerebbe alla notifica del verbale del 126 bis cds per omessa comunicazione (€ 263,00).
Se il verbale che Lei ha in mano risultasse essere inopponibile e venisse considerato rilevante a questo punto appigliarsi al presente vizio di notifica (a tal uopo si procuri uno stato di famiglia da cui risulti che Suo marito non è convivente) il verbale del 126 bis potrebbe essere opposto proprio in virtù del difetto di notifica del verbale sotteso, secondo il medesimo ragionamento da svolgere per la cartella.

Dott. Perruolo
07-07-2009, 20:03
Esattamente. Seci si oppone il vizio di notifica viene sanato in virtù del principio del raggiungimento dello scopo. Ciò detto, associandomi a quanto detto dall'egregio Collega, Le rinnovo l'invito ad inviarci la documentazione onde poter valutare quale sia la migliore via da seguire.

mel44
08-07-2009, 17:28
Scusate se torno sul punto.
Oggi è venuta la mia amica che sta pagando a rate quelle vecchie cartelle del suocero. E' disperata perchè lei non lavora ed il marito è stato licenziato.
Ma siete sicuri che debba pagarle per forza anche quelle prescritte?
E se smettesse di pagare le rate e le facessero un pignoramento o sequestro dell'auto ( avevano messo il fermo) potrebbe fare opposizione sostenedo che erano prescritte? Il giudice non potrebbe fare qualcosa?
Scusate ma in questo periodo di crisi alcune persone sono proprio nei guai e vedere lei che si ammazza per pagare quelle rate quando non ha di che sfamare la famiglia mi fa incavolare!

Avv. G. Lore
08-07-2009, 17:33
Purtroppo Le ripetiamo che ha fatto acquiescenza al credito.
La prescrizione è un diritto da svolgere a cura della parte interessata.
Non avendola rilevata l'ha per così dire sanata

mel44
08-07-2009, 17:55
Mi spiace proprio.
Ho visto che ci sono molte cartelle che riguardano bolli auto non pagati se andasse direttamente all'agenzia delle entrate non potrebbe raggiungere un accordo?...presumo mio dirà che doveva trovare un accordo prima che iniziasse a pagare, vero?

mel44
08-07-2009, 18:40
Avvocato sa dirmi qualcosa sulla sentenza della Corte di Cassazione - Sez. V del 21 marzo 2007, n. 6570.
Pare che non sia regolare la notifica posta sul frontespizio delle cartelle esattoriali, anzi è proprio nulla.
se così fosse nel caso di mio figlio la notifica è stata scritta proprio sul frontespizio.

Avv. G. Lore
08-07-2009, 18:45
Se mi indica il testo della sentenza posso darLe un parere.
Onestamente di questa sentenza non ne ho mai avuto contezza quindi non posso dirLe nulla al riguardo.
Per il resto...l'accordo c'è...è stata rateizzata la debenza

mel44
09-07-2009, 11:38
Questo è il link dove ho letto della sentenza:

pare che sia nulla la notifica apposta sul frontespizio di un atto impositivo perchè non dà certezza che sia stato recapitato per intero...credo di aver capito così...




http://studiotributarioferrari.org/news/Gli%20ultimi%20orientamenti%20in%20tema%20di%20not ifiche.pdf

Avv. G. Lore
09-07-2009, 11:44
Mah, ho dato una letta, mi pare un pò pretestuosa ma è pur sempre un' utile sentenza della Cassazione.
Vorrei leggerne bene il contenuto perchè non sempre massime e commenti sono fedeli a ciò che dice la Cassazione, ma è comunque utilizzabile

Dott. Perruolo
09-07-2009, 11:46
Mah, ho dato una letta, mi pare un pò pretestuosa ma è pur sempre un utile sentenza della Cassazione.
Vorrei leggerne bene il contenuto perchè non sempre massime e commenti sono fedeli a ciò che dice la Cassazione, ma è comunque utilizzabile

E già. Tra l'altro vi era già qualche sentenza in tal senso e proporre la relativa eccezione di certo non fa male, anche se non baserei una opposizione solo su questo.

mel44
09-07-2009, 16:49
Certo che se nel caso fosse nulla la notifica, non sarebbero necessari altri motivi di contestazione.

Da qualche parte ho letto proprio parte della sentenza se la ritrovo ve la invio.

mel44
09-07-2009, 17:02
Su questo link c'è parte della sentenza



StudiLegali.it - CARTELLE ESATTORIALI IN CALABRIA: NULLITA’ O INESISTENZA DELLE RELATIVE NOTIFICHE? (http://www.studilegali.it/articolidet.php?idart=334&idsub=0&idcli=156)

giovanna99
13-07-2009, 10:25
ho inviato la cartella e mi avete risposto. Quanto al ricorso, visto che ho ancora un po' di tempo, volevo rifletterci un po'. io avrei la possibilità di fere ricorso sia per visio di notifica che per ragioni di merito: non vorrei valutare meglio le probabilità legate alle 2 alternative. Io sinceramente non essendo esperta penserei che in caso vizio di notifica (soluzione più lunga ed angosciosa per me) non dovrebbero esserci spazi per la discrezionalità del giudice di pace. Oltre a ciò forse il ricorso potrebbe andare al Prefetto che magari in casi di vizio formale potrebbe anche essere più tranchant: ma questo lo sapete meglio voi di me!
Nell'altro caso (quello del ricorso sul merito) sicuramente c'è un problema di maggiore discrezionalità del giudice. Bisognerebbe sapere ad esempio se la segnaletica orizzontale senza quella verticale è cogente e in quali termini (c'è ampia possibilità di apporre segnalazione verticale in quell'incrocio). Oltre tutto (e si vede anche nella foto dall'alto di google mappe genova via caprera - Google Maps (http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=genova+via+caprera&sll=41.442726,12.392578&sspn=16.092565,28.168945&ie=UTF8&ll=44.395221,8.975555&spn=0.000469,0.00086&t=h&z=20) ), la corsia di destra serve sia per andare dritto che per girare a destra, ma c'è soltanto una freccia dritta: se ne dovrebbe dedurre che è vietato girare a destra perché la freccia non lo indica? allora se io sono andata dritta in una corsia (centrale) in cui c'era solo la freccia che indicava di girare a sinistra dovrebbe essere la stessa cosa
Mi faccia sapere anche sui costi del ricorso nei due casi
Giovanna Sartori
p.s. riporto le mie osservazioni anche sul forum per vedere se ne scaturisce una discussione

Dott. Perruolo
13-07-2009, 10:27
Le ho già riposto privatamente.

Avv. G. Lore
13-07-2009, 10:30
Come Le ha specificato il Collega, a questo punto la pratica è affidata a lui ed è meglio che dialoghi privatamente cion lui.
Del resto alcuna discussione proficua sul forum può nascere dato che non sappiamo minimamente di cosa si discuta!

mel44
13-07-2009, 18:50
Avv. Lore, ha avuto modo di vedere quella sentenza sulla notifica apposta sul frontespizio della cartella?

Avv. G. Lore
13-07-2009, 18:56
Cara Signora, Le ripeto quanto già riferito.
A mio giudizio la pronuncia è un pò pretestuosa, ma utile in sede di opposizione.
Sarà poi il Giudice a considerarla cogente o meno.
Di certo opponga anche per motivi più sostanziali come già riferitoLe

mel44
13-07-2009, 19:00
Grazie!

Avv. G. Lore
13-07-2009, 19:05
Si figuri, è sempre un piacere esserLe di aiuto e si fidi del Suo legale che farà sicuramente un ottimo lavoro

Dott. Perruolo
13-07-2009, 19:11
Cara Signora, Le ripeto quanto già riferito.
A mio giudizio la pronuncia è un pò pretestuosa, ma utile in sede di opposizione.
Sarà poi il Giudice a considerarla cogente o meno.
Di certo opponga anche per motivi più sostanziali come già riferitoLe

Concordo in pieno con il Collega.

mel44
22-07-2009, 16:51
Bentrovati,
volevo chiedervi al volo.
Un amico ha fatto riicorso al GdP per una multa. oggi ha ricevuto comunicazione di cancelleria con " Avviso di deposito sentenza": respinto. Vorrebbe fare appello. Qual'è il termine? Conviene farlo per una multa di € 148?

Mi ha detto di non aver inviato la comunicazione dei dati del conducente pensando che la sospensione della multa sospendesse anche quell'obbligo e ora cosa succede? Tolgono i punti a lui? C'è una sanzione?

Avv. Caputo
22-07-2009, 17:03
1) il termine è di trenta giorni dalla notifica della sentenza o,in mancanza di essa, di 1 anno e 45 giorni.

2) Senza esaminare la sentenza, non le possiamo dire se valga o meno la pena proporre appello, ragion per cui ce la invii e le daremo parere gratuito in merito.

3) Succede che le verrà notificata una ulteriore sanzione di 263 euro e non si ha alcuna decurtazione di punti visto che la p.a. non può risalire all'effettivo conducente.

Avv. G. Lore
22-07-2009, 17:03
Se non ha inviato la comunicazione dei dati del conducente e non è stato notificato il 126 bis o soprassiede dal momento che pare che la P.A. se ne sia dimenticata o, tecnicamente, avrebbe 60 gg. dalla sentenza per svolgerla, a meno che dal corpo dell'atto non si evinca che fosse lui alla guida e indi la decurtazione dei punti avviene direttamente.
Per l'appello si può valutare la fattibilità, unicamente sentenza alla mano, quindi richieda la copia e la faccia vedere a un legale di fiducia o ce la invii a noi.
I termini di appello essendo la sentenza stata pubblicata in questi giorni sono quelli della riforma, indi non + 1 anno, ma sei mesi

Avv. G. Lore
22-07-2009, 17:04
Post simultaneo con il Collega, divergiamo sull'applicabilità della riforma

mel44
22-07-2009, 17:07
1) i 30 giorni sono dalla data di questa comunicazione o dalla data di notifica di tutta la sentenza da parte del comune?

2) gli girerò il suggerimento di inviarvi la sentenza per un parere
anche se mi riferivo ai costi nel caso di esito negativo dell'appello...mi sa che va a spendere un botto..scusi l'espressione popolana!

3) avendo fatto lui il ricorso al giudice di pace senza specidficare chi fosse alla guida, non può essere inteso come " confessione"?

Avv. Caputo
22-07-2009, 17:12
Già, il collega ha ragione, dato che è subentrata la riforma, il termine lungo per fare appello non è più di un anno ma di sei mesi.
Mi scuso per l'inesattezza.

Avv. G. Lore
22-07-2009, 17:17
1) decorre il termine breve se la controparte notifica al Suo amico la sentenza, altrimenti c'è quello lungo;
2) Se perde l'appello c'è il raddoppio della sanzione, che già opera ora e il rischio della condanna alle spese;
3) se non ha fatto capire chi era alla guida un'eventuale decurtazione sarebbe illegittima

mel44
22-07-2009, 17:21
Il riscorso lo ha fatto da solo contestando la mancanza dei cartelli mobili sul ciglio della strada e il fatto che l'autovelox fosse molto nascosto.
Ha basato questo ricorso su un Parere del Ministero dei trasporti prot. n. 972663 del 7 agosto 2008 che boccia i cartelli fissi che indicano improbabili posti di rilevazione elettronica della velocità, sul presupposto che la segnaletica deve essere credibile. ( non so su quale rivista ha trovato questo articolo.)

Non so se possa dirsi che si evince che fosse lui alla guida.

Per il termine parliamo di notifica della sentenza da parte del comune non dalla data dei questa comunicazione di deposito della cancelleria, vero?

Avv. G. Lore
22-07-2009, 17:22
Allora se il Comune notifica la sentenza il termine di appellio è di 30 gg. dalla notifica.
Se non la notifica 6 mesi dal deposito

mel44
22-07-2009, 17:25
Quindi se paga la sanzione ( per non aver comunicato i dati) non gli tolgono i punti.

Se comunicasse i dati in ritardo pagherebbe multa e perderebbe i punti!

Quindi mi confermate che il termine per la comunicazione dei dati prescinde dai termini per il ricorso?
Cioè se si fa ricorso si deve comunque mandare la comunicazione, naturalmente i punti verranno tolti alla persona indicata solo all'esito della causa...giusto?

mel44
22-07-2009, 17:26
Grazie per il chiarimento sul termine

Avv. G. Lore
22-07-2009, 17:30
No, se si fa ricorso non si deve mandare la comunicazione.
Si può, ma non è un obbligo, perchè poi in caso di vittoria del ricorso sarà arduo farsi ridare i punti.
La decurtazione dei punti e la comunicazione non è dovuta sino alla definizione del giudizio

mel44
22-07-2009, 17:45
Cavoletti di Bruxelles!!!
ma allora è ancora in tempo a farla questa benedetta comunicazione!!!

Eravamo fuori strada, convinti entrambi che avrebbe dovuto farla subito, la comunicazione del deposito della senttenza è dei primi di luglio quindi è in tempo per farla ancora ed evitare l'ulteriore sanzione....certo gli toglieranno i punti!!!!

Per l'appello credo non fosse fondato neanche il ricorso, questa questine dei cartelli fissi... mah...mi sembra strana!!!

Avv. G. Lore
22-07-2009, 17:50
Sulla fondatezza del ricorso non posso dire nulla, se non la solita questione del privato che è meglio che non si cimenti in cose tecniche giuridiche e soprattutto non dia retta a ciò che dice l'opinione pubblica, spesso infondata.
Per la comunicazione non so, io non la farei, se non è mai arrivata la sanzione in precedenza, non credo che arriverà ora, comunque se si vuole evitare il rischio dei 263 € la faccia.

mel44
22-07-2009, 17:59
Il verbale è di dicembre 2008, ha fatto ricorso a gennaio a fine maggio c'è stata l'udienza e a giugno la sentenza...mai processo così breve!!!!

Crede che in questo lasso di tempo così breve avrebbero già dovuto mandargliela?
E se invece non è stata inviata in attesa che finisse il giudizio?

Bè deciderà lui se perdere i punti o pagare la sanzione!!!

per l'appello ho dato la mia opinione da profana, consigliandogli di chiedere un parere a voi o a un legale, naturalmente!

Grazie comunque!

Avv. G. Lore
22-07-2009, 18:04
Si figuri.
Sì la multa è di Dicembre 2008 il 126 bis sarebbe già dovuto arrivare.
Nulla vieta che il Comune in questione sia stato zelante e abbia per una volta applicato la legge.
Se è un piccolo Comune è possibile

mel44
22-07-2009, 18:07
Posso farLe un'altra domanda?
Ma è corretto inviare la richiesta di comunicazione dei dati insieme al verbale, visto che questa sanzione accessoria può applicarsi solo dopo che il verbale è divenuto definitivo?

Avv. G. Lore
22-07-2009, 18:09
E' corretto nel senso che non è detto che il multato voglia fare opposizione e indi può svolgerla subito.
Non è invece corretto che non si dia chiara informazione che in caso di ricorso la stessa non è dovuta

mel44
23-07-2009, 11:41
Dubbio: la prescrizione delle multe è di 5 anni ma la legge prevede un termine entro cui iscrivere a ruolo?

In pratica può essere iscritta a ruolo ( non parlo di notifica) una multa dopo 3/4 anni cioè al limite della prescrizione?

Avv. G. Lore
23-07-2009, 12:00
Per l'iscrizione al ruolo in materia di sanzioni amm.ve non vi è termine.
C'è solo quello della notifica della cartella da evadere entro 5 anni dalla notifica del verbale