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Visualizza Versione Completa : cartella esattoriale



teresa
11-06-2009, 08:02
ho fatto una opposizione a una cartella esattoriale sostenendo che il verbale a mio padre non e mai arrivato, perche e stato notificato a mia sorella, che pero e da dieci anni che non vive piu con noi. il giudice di pace mi ha dato contro e adesso volevo fare appello. vi chiedo se conviene? e adesso la cartella , in caso non facessi ricorso, quando la devo pagare, contando che la sentenze e stata depositata in cancelleria il 27 maggio 2009? devo apsettare i trenta giorni per pagare o riniziano a decorrere i 60 giorni? grazie mille

Avv. G. Lore
11-06-2009, 08:42
Per quanto riguarda l'appellabilità può inviarci la sentenza e tutta la documentazione giudiziale a inforicorsi@gmail.com per valutarne la fondatezza.
Agli atti aveva allegato uno stato di famiglia a riprova della non convivenza di Sua sorella con Suo padre?
Per quanto riguarda il pagamento (che chiaramente deve fare solo se rinuncia all'appello) dipende se la cartella fossse stata sospesa o meno dal Giudice.
Nel primo cao ha 60 gg. di tempo per pagare l'importo della cartella, nel secondo nel frattempo sono maturati altri interessi.
tenga presente che la cartella avrebbe dovuto esser almeno decurtata del valore della maggiorazione ex art. 27 Legge 689/81 che non deve essere conteggiata.

Dott. Perruolo
11-06-2009, 08:48
E già ...almeno la maggiorazione non avrebbe dovuto essere conteggiata. Sul punto vi è una interessante sentenza della Cassazione segnalata dall'amico Lore in un precedente post. Comunque, siamo a Sua disposizione.

teresa
11-06-2009, 09:58
grazie della risposta, ma come faccio sapere se lha sopsesa il giudice? io nel ricorso, ho messo, previa sopsensione, ma nella sentenza depositata non ce scritto nulla, devo chiamare equitalia per sapere o chi? non ho allegato un certificato di residenza, ma e successo che il postino non ha trovato mio padre a casa, e ha lsciato lavviso giallo di andare ritirare la racc alla posta e li dopo qualche giorno e anadata mia sorella e a firmato il ritiro, senza essere delegata e cosi mio padre non ha ricevuto il verbale e mia sorella non si ricorda nulla. ci sono motivi di ricorso? grazie, cmq non ho lo scanner e solo via fax o posta potrei mandarvi il tutto, e poi come funziona? mi fate prima un preventivo? grazie

Dott. Perruolo
11-06-2009, 10:00
Eè comunicato nel decreto di fissazione dell'udienza.

Avv. G. Lore
11-06-2009, 10:07
Oltre a quotare quanto detto dal caro Collega, circa il provvedimento in cui è indicata la eventuale declaratoria di sospensione della cartella, rilevo che da ciò che Lei riferisce la situazione è diversa da quella che appariva.
Se inizialmente, infatti, sembrava che la notifica fosse stata direttamente accettata da Sua sorella, di guisa che si sarebbe applicato l'art. 139 c.p.c. che consente solo al famigliare convivente di ricevere la detta notificazione, ora invece è appurato che la notifica si è svolta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
A questo punto il vizio di notifica è difficilmente presente, perchè il ritiro dalla giacebza può essere svolto da chiunque delegato e in questo caso bisognerebbe provare che la firma di Sua sorella è falsa, dovendosi in difetto ritenere che avendo sottoscritto il ritiro del plico fosse stata delegata.
Ciò posto ci invii comunque il tutto, perchè le sentenze del GdP possono essere fallaci per esperienza personale.
L'invio però lo dovrebbe fare solo a mezzo file allegati per non appesantire la associazione di materiale cartaceo.
Esaminata la documentazione da parte del professionista designato Le verrà dato un parere sull'appellabilità.
Se positivo deciderà Lei se affidare la pratica a noi o procedere di Sua volontà con altro legale (l'appello si può fare solo tramite avvocato).
Se deciderà di affidarsi a noi le verrà comunicato il costo irrisorio del rimborso spese.

teresa
11-06-2009, 11:21
la notifica del verbale della polizia stradale e avvenuto ex art. 149 c.p.c. cioe tramite servizio postale, ma mia sorella non e stata delegata a ritirare nulla alla posta e ho trovato una cassazione del 2007 la n23578 che dice nulla la notifica a familiare non convivnete. mia sorella abita in un altro paese addirittura. se il caso posso mandarvi via email il tutto scritto da me o vi servono le copie? grazie

Dott. Perruolo
11-06-2009, 11:23
Sarebbe opportuno che ci inviasse la copia della documentazione onde poter effettuare una migliore valutazione.

Dott. Perruolo
11-06-2009, 11:25
Comunque, stando così le cose, i margini di appellabilità potrebbero esservi, fermo restando che è necessario leggere la motivazione della sentenza.

Avv. G. Lore
11-06-2009, 11:27
Il fatto che la cartella sia stata posta posta in giacenza vuol dire che la notifica è stata svolta ai sensi dell'art. 140 cpc perchè il postino notificatore non trovado nessuno nella residenza l'ha depositata alle poste e poi successivammente Sua sorella è andata a ritirarla.
Ciò che Lei cita attiene alla notifica dell'art. 139 cpc, cioè se Sua sorella avesse aperto al notificatore e ritrato l'atto allora si poteva eccepire che la stessa non fosse famigliare convivente.
Avendo sottoscritto il ritiro dell'atto dalla giacenza è come se fosse stata delegata a meno che non si provi la falsità della firma come dettoLe.
Comunque per darLe un parere definitivo è necessario valutare le carte

Avv. G. Lore
11-06-2009, 11:29
Comunque, stando così le cose, i margini di appellabilità potrebbero esservi, fermo restando che è necessario leggere la motivazione della sentenza.

Per una volta amico divergo da Te.
Certo bisogna leggere la sentenza e gli atti di causa, ma non siamo nel campo del difetto di notifica a naso.
Inoltre non avendo provato in primo grado che la sorella non è convivente senza la produzione dell'estratto di stato famigliare, non è stata provata comunque il fatto che la stessa non fosse convivente e in appello non si può supplire a tale difetto di prova.
Comunque priva valutiamo le carte e poi vediamo!

Dott. Perruolo
11-06-2009, 11:35
Per una volta amico divergo da Te.
Certo bisogna leggere la sentenza e gli atti di causa, ma non siamo nel campo del difetto di notifica a naso.
Inoltre non avendo provato in primo grado che la sorella non è convivente senza la produzione dell'estratto di stato famigliare, non è stata provata comunque il fatto che la stessa non fosse convivente e in appello non si può supplire a tale difetto di prova.
Comunque priva valutiamo le carte e poi vediamo!

Caro amico hai perfettamente ragione.Ma io partivo dal presupposto che in giudizione fossero stata prodotta tale prova, altrimenti come si faceva a sostenere l'eccezione?Forse l'utente dovrebbe spiegarci meglio...

Avv. G. Lore
11-06-2009, 11:39
Mi pare che abbia detto che non è stata prodotta la prova.
Se ho capito male chiedo umilmente venia

Dott. Perruolo
11-06-2009, 11:39
Pardon...mi era sfuggito che l'utente aveva detto di non averla allegata.

Dott. Perruolo
11-06-2009, 11:41
Vedi, già ricominciamo a rsipondere assieme! :)

Avv. G. Lore
11-06-2009, 11:43
La premiata coppia è indissolubile!

Dott. Perruolo
11-06-2009, 11:52
Comunque questo è utile per evidenziare che non bisogna mai affidarsi al fai da te.E' utile ribadire che con tali tipi di opposizioni si instaura un giudizio vero e proprio, che deve essere gestito con tutti gli opportuni crismi. Questioni che un operatore del diritto considera come naturali, possono sfuggire ad un occhio meno esperto.

Avv. G. Lore
11-06-2009, 11:56
Mi hai tolto le parole di bocca, volevo aggiungere proprio questo e non posso che quotarti.
Il problema non è che è permessa l'autodifesa, cosa che io non contesto, ma è che è permessa, senza però dare al cittadino le indicazioni e si fa capire allo stesso che andando al GdP si può ottenere giustizia in maniera "facile", cosa non vera, perchè devono essere rispettate tutte le esigenze procedurali, cosa che solo un avvocato può garantire.
Grazie a queste associazioni si riesce a contemperare le esigenze di assistenza legale con quelle del risparmio

Dott. Perruolo
11-06-2009, 11:58
E qui tocca a me sottoscrivere tutto parola per parola!

teresa
11-06-2009, 12:45
sono d'accordo con voi, ma in giudizio ho portato il contratto di locazione e le bollette che dimostra che nel periodo considerato mi asorella viveva per conto suo. anche se il giudice non le ha nenache volute vedere, perche per lui avevano poco conto, in quanto era pur sempre un famigliare. non ho portato il certificato di residenza, perche in quel periodo mia sorella aveva ancora la residenza li, pur essendo domiciliata altrove. io ho puntato sul difetto di diritto di difesa ex art. 24 cost che non e stato garantito a mio padre perche non ha mai ricevuto il verbale di accertamento e non ha potuto eventualmente contestarlo.cmq mi sembra di sapere che in appello se ci sono prove o dumenti che aiutano a dirimere la questione si possono portare e produrre. e cmq di solito se uno non e delegato non gli danno un tubo come dumenti anche se e famigliare, cioe a me e successo sempre cosi, e adesso non capisco perche sia irrilevante il fatto che non era stata delegata mia sorella

Avv. G. Lore
11-06-2009, 14:26
Lei ha perfettamente ragione, io per primo quando un mio collaboratore deve andare alle Poste a ritirare un atto in giacenza lo doto di delega.
Il punto però è questo...fino a prova contraruia Sua sorella era delegata, spetta a Lei dare prova del contrario.
Per quanto riguarda la documentazione da Lei prodotta, purtroppo come unico documento rilevante era da esibire l'estratto anagrafico.
Per quanto riguarda poi l'appello, in esso si possono produrre solo quelle prove che non erano producibili nel grado precedente dando prova di questo, non si possono invece produrre prove che erano già nella disponibilità delle parti