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Visualizza Versione Completa : rigetto opposizione a ordinanza prefettizia



sabi
09-06-2009, 22:09
salve, dopo che è stato rigettata un'opposizione ad un'ordinanza ingiunzione del prefetto, posso fare appello al tribunale?

Avv. Caputo
10-06-2009, 06:11
Assolutamente no.
Contro la stessa è ammesso unicamente ricorso in cassazione per motivi di legittimità.

Avv. Di Giorgio
13-06-2009, 08:21
bisogna vedere quando ha incardinato il ricorso al GDP avverso l'ordinanza di rigetto, se prima o dopo la riforma del C.d.s.
con la riforma infatti l'appello in Tribunale è previsto, però ripeto bisogna vedere in che hanno è stato iscritto a ruolo il procedimento.

Avv. G. Lore
13-06-2009, 10:40
Su questo argomento ci siamo amabilmente confrontati in privato il caro Caputo ed io.
In sostanza è da capire se un'opposizione a ordinanza prefettizia sia equiparabile a un' "osa" ordinaria, ossia a un'opposizione a verbale di violazione del c.d.s. dinanzi al GdP e quindi appellabile o, trattandosi in sostanza di questione di legittimità (simil Cassazione mi si passi il paragone atecnico), non sia appellabile.
Io onestamente a Roma appello in Tribunale, però effettivamente è da analizzarla la questione

sabi
14-06-2009, 19:57
salve,
in pratica avevo fatto il ricorso al prefetto contro un verbale di violazione del c.d.s.; il prefetto ha rigettato e emesso ordinanza con la quale ha ingiunto il pagamento del doppio. Ho fatto opposizione all'ordinanza e il g.d.p. ha rigettato. Se è ammesso l'appello in tribunale vi spiego anche il motivo per cui vorrei fare appello.

Avv. G. Lore
14-06-2009, 20:27
Sì sì quanto da Lei descritto era chiaro.Il punto è: una sentenza del GdP di rigetto di un'opposizione a ordinanza prefettizia è equivalente a una sentenza del gdP di rigetto di un'opposizione a verbale di accertamento di violazione del c.d.s.?
Personalmente io tali sentenze le appello, ma ha eccelsa dignità anche il pensiero del Collega Caputo sulla inappellabilità di tali sentenze, ritenendole di legittimità e non di merito.
Comunque, innanzitutto tenga presente che la riforma che ha concesso l'appellabilità delle sentenze del GdP in materia di o.s.a. è del 2006, quindi se eventualmente a Sua opposizione fosse stata incardinata precedentemente non si porrebbe alcuna questione, dunque come detto dal Collega Diggio è necessario previamente inquadrare questo punto.
Inoltre l'appello è svolgibile solo a mezzo di legale

sabi
15-06-2009, 11:52
l'opposizione l'ho fatta nel 2008, provo a spiegarle anche il motivo del rigetto. io ho impugnato l'ordinanza ritenendo che il prefetto l'avesse emessa oltre i termini, cioè oltre 180 gg. Ciò in quanto ho inviato il ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione ai vigili e non al prefetto, quindi i termini dovrebbero essere 60 ( adisposizione dei vigili per inviare il tutto al prefetto) e 120 (adisposizione del prefetto per emettere l'ordinanza). I giorni, cumulati, sono 180. Il giudice invece ha ritenuto, ma aveva forti dubbi al riguardo (ha fatto una telefonata a chissà chi per conferma) che il termine fosse di 210 gg. (30 + 60 + 120). Ma il codice mi sembra chiaro; e poi che senso ha dare un termine di 30 gg. al prefetto per fargli inviare la documentazione ai vigili se io ho già inviato tutto proprio ai vigili?! che ne pensate?

sabi
15-06-2009, 11:57
mi sembra di aver capito poi che se avevo fatto direttamente ricorso innanzi al giudice di pace, potevo appellare la sentenza, mentre avendolo fatto innanzi al prefetto e solo dopo innanzi al g.d.p. non si è sicuri dell'appellabilità o meno della sentenza. Mi conviene pagare e basta?Anche considerando che l'unico motivo di appello sarebbe quello di cui vi ho parlato su (termini non rispettati).

Avv. G. Lore
15-06-2009, 11:58
I Tuoi conteggi sono giusti.
Se il ricorso al Prefetto è consegnato al comando accertatore i termini di emissione dell'ordinanza sono 180 e non 210.
Ciò posto, l'ordinanza deve essere emessa entro 180 gg. ma non anche notificata (questo deve avvenire entro 150 gg.), hai controllato questo aspetto?

Dott. Perruolo
15-06-2009, 12:36
Esattamente...bisogna conteggiare anche il termine previsto per la notifica che è di 150 giorni.In sostanza, per stare tranqulli deve trascorrere un periodo di 360 giorni (210 giorni per l'emissione+150) o 330, se il ricorso è presentato direttamente al comando.

sabi
16-06-2009, 08:27
la notifica è stata effettuata nei termini, ma l'ordinanza è stata emessa il 186° giorno più o meno. Ho fatto il calcolo a partire dalla data di ricevimento del ricorso da parte dei vigili alla dalta di emissione dell'ordinanza, che risulta in calce all'ordinanza stessa.

Dott. Perruolo
16-06-2009, 08:37
Se le cose stanno così, l'ordinanza è tardiva e non credo vi possano essere dubbi in merito...

sabi
16-06-2009, 16:00
ma quindi potrei fare appello al tribunale?Considerando che il ricorso al prefetto è un procedimento amministrativo e non giudiziario, dovrebbe essere ammesso l'appello, come 2°grado di giudizio, no?

sabi
19-06-2009, 17:37
gentili avvocati, allora posso fare appello al tribunale contrro il rigetto dell'opposizione all'ordinanza prefettizia?

Avv. G. Lore
19-06-2009, 17:43
In questi giorni ho provveduto a interessare della vicenda il Tribunale del mio Foro, secondo il quale l'appello a sentenza del GdP di rigetto di un'opposizione a ordinanza prefettizia è appellabile.
Nulla tiglie che qualche Foro possa avere un orientamento diverso, magari un interessamento in tal senso presso il Suo Tribunale Le può dare la certezza.
Ripetiamo comunque che dovrà farsi assistere da un legale

sabi
19-06-2009, 17:50
ok, grazie, allora cercherò di informarmi e vi farò sapere. Inogni caso quanto tempo ho?Devo aspettare la sentenza del giudice?

Avv. G. Lore
19-06-2009, 17:54
Beh chiaramente finchè non è depositata la sentenza l'appello non si può svolgere....si impugnerebbe qualcosa che non esiste.
Il termine di appello è di 6 mesi (ai sensi dell'ultima recentissima riforma del cpc) dal giorno del deposito