Visualizza Versione Completa : Cartella Notificata a "terza persona" presso la Vecchia residenza
Buongiorno,
giorni addietro ho scritto in questo forum per chiedere lumi circa un eventuale ricorso ad una cartella esattoriale....
Oggi però ho notato questo "piccolo" particolare che potrebbe rivelarsi importantissimo ai fini della corretta notifica:
Dal 26/11/2008 sono regolarmente residente presso la mia attuale abitazione
il 9/05/2009 è avvenuta la notifica della cartella presso la mi VECCHIA residenza ove è stata recapitata ad un mio familiare che, di fatto, OGGI non è piu' convivente.
A questo punto posso IGNORARE la cartella e dire che non mi è mai arrivata?
Sono trascorsi meno di 6 mesi dal cambio di residenza alla notifica.
Quali sono gli obblighi di Equitalia in merito alla corretta notifica? devono procedere ad una seconda comunicazione visto che la prima è stata fatta ad un terza persona?
Grazie del Vs aiuto!
Avv. G. Lore
04-06-2009, 11:27
La notifica se è stata svolta a indirizzo dove Lei non è più residente è nulla.
Chiaramente non può farla valere come motivo di opposizione perchè così la sanerebbe.
Potrebbe farla valere al ricevimento del successivo atto (diffida, intimazione, fermo amm.vo direttamente), indi allo stato la cartella può ingorarla, ma sia ben chiaro che l'esattore procederà nella Sua attività esattoriale
Benissimo,
a questo punto la ignoro e vedo che succede.
Anche perchè la cartella deriva da un verbale del 2004 notificato il 16/02/2005 quindi credo che il tutto sarà prescritto il 16/02/2010 (cinque anni) o sbaglio?
Ma la prossima mossa di Equitalia non dovrebbe essere una seconda raccomandata, visto che la prima è stata ritirata da persona diversa dal destinatario?
Avv. G. Lore
04-06-2009, 11:53
No, ai sensi dell'art. 139 c.p.c. la raccomandata con cui si avvisa il destinatario che la notifica è stata svolta a soggetto terzo, si deve solo quando la stessa è fatta a favore di vicino di casa o portiere, non per i casi di conviventi, essendosi in quel caso la notifica compiuta nel luogo d residenza.
Preciso che non si procede a nuova notifica dell'atto, comunque, ma solo ad un avviso di effettuazione di notifica a soggetto diverso dal destinatario.
Signirfico, infine, che se anche fosse fatta, sarebbe fatta nell'indirizzo errato, perchè evidentemente all'esattore risulta ancora quello come luogo di residenza
Egr Avv Lore è proprio questo il bello!
Ho chiamato "informalmente" un amico in Equitalia il quale mi ha consigliato di ignorare il tutto in quanto, seppur a loro risulti il nuovo indirizzo di residenza, "stranamente" hanno proceduto alla notifica presso il vecchio... bho? non ci sto capendo piu' niente.
Lui mi ha chiaramente consigliato di "far finta di niente"... mi posso fidare???
Avv. G. Lore
04-06-2009, 12:18
non è questione di fidarsi o no.
La nullità della notifica sussiste pacificamente.
Ciò posto può ignorare questa notifica e attendere il prossimo atto, ma stia attento che il prossimo potrebbe essere direttamente il preavviso di fermo amm.vo chiaramente impugnabile per vizio di notifica dell'atto sotteso, ma un pò più fastidioso di un atto interlucotorio, dato che nelle more dell'opposizione potrà essere iscritto il fermo
Questa discussione è interessante...se invece si parlasse di ingiunzioni prefettizie? Sarebbe lo stesso?
Ho inviato alcuni ricorsi a prefetti competenti, dichiarando una residenza che da 6 mesi è stata trasferita su altro indirizzo.
Nel caso ricevessi ordinanze di pagamento presso la mia vecchia residenza, devo ignorare?
Avv. G. Lore
01-02-2013, 07:11
Ha eletto domicilio o solo indicato la residenza?
Ha eletto domicilio o solo indicato la residenza?
Domanda apparentemente semplice ma a cui non so dare risposta...
Il certificato rilasciato dal comune parla di "trasferimento di residenza", non parla di domicilio.
Come posso "eleggere" anche il domicilio?
Avv. G. Lore
01-02-2013, 08:52
No, non ci capiamo.
Nel ricorso ha eletto domicilio?
khikko83
28-01-2018, 10:58
Buongiorno, a me è accaduta una cosa analoga all'utente " carlo__ ", mi è stato notificato tramite la portiera un verbale ad un indirizzo dove non ero più residente da circa 1 mese, ed io ne sono venuto a conoscenza circa 70 gg dopo la notifica.
Cosa potrei fare? ... ignorare l'atto e aspettare la successiva cartella esattoriale per poi impugnarla?
Grazie in anticipo per un eventuale Vostro riscontro. Saluti.
Avv. G. Lore
28-01-2018, 11:58
Se estraendo un certificato di residenza risultasse che alla data della notifica Ella non fosse stato invi residente, la scelta sarà duplice:
1. Valutare l'attuale opposizione dell'atto nel merito, sanando il vizio di notifica, laddove sia contestabile ex art. 615 c.p.c., dunque senza termini di incardinazione;
2. Attendere il successivo atto esattoriale e opporlo per difetto di notifica del titolo fondante.
khikko83
31-01-2018, 22:45
Si si dal certificato di residenza si evince che alla data della notifica io ero residente altrove già da 30 gg.
Avv. G. Lore
02-02-2018, 09:22
Bene.
La scelta è trai due punti indicati
erbandito
29-05-2018, 22:44
Buonasera avvocati
come gli utenti precedenti anche a me è stata notificata una cartella esattoriale per un verbale di cui solo ora vengo a conoscenza. Come riferito dalla polizia municipale che ha elevato la contravvenzione è stato notificato alla vecchia residenza, (ero già alla nuova residenza da 2 mesi) ed è stato applicato l'art 140 cpc. Volevo capire però qual'è la strada da seguire per impugnare la cartella in quanto ho letto questa sentenza della cassazione e ho dei dubbi.
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 22/09/2017 n° 22080
Cosa vuol dire? Posso comunque applicare l'art 615 cpc? Lo chiedo in quanto per difendermi con la procedura ex art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 dovrei fare ricorso, credo, dove è stato elevato il verbale (Palermo) ma io sto al nord Italia, mentre nelle forme della opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc potrei difendermi dove mi è stata notificata la cartella (PAdova). Per ora sto provando una terza strada agendo in autotutela, ma i vigili mi hanno già anticipato che molto probabilmente rigetteranno l'istanza. E se facessi ricorso al prefetto?
Sia nella forma ex art 7 decreto legislativo 1 sett 2011 n.150, sia nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc avrò bisogno di un legale??
Riassumendo cosa mi conviene fare?
1 Autotutela
2 art 7 d.l. 1 sett 2011 n 150
3 ex art 615
4 prefetto
grazie dell'attenzione
Cordiali saluti
Avv. G. Lore
30-05-2018, 08:26
Caro,
ormai la giurisprudenza, con la citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite è chiara e stabilisce un doppio canale oppositivo.
Se si vuol contestare la notifica del titolo, si deve procedere ex art. 7 D. Lgs. 150/11 se, invece, la contestazione riguarda un fatto estintivo della pretesa creditoria (prescrizione, intervenuto pagamento, intervenuto annullamento del verbale, ecc.) si deve procedere ex art. 615 c.p.c.
In entrambi i casi può agire in autodifesa senza il necessario patrocinio forense.
Per la procedura ex art. 615 c.p.c. quanto sopra è esperibile solo entro il valore di € 1.100,00 ai sensi dell'art. 82 c.p.c.
erbandito
30-05-2018, 10:49
Grazie della gentilissima e celere risposta. Quindi in termini meramente pratici mi conferma che per far valere la irregolarità della notifica dovrò presentare ricorso presso il tribunale di Palermo...tra spese di viaggio ecc.. non so quanto mi convenga, tranne che non ci sia una certezza di rimborso delle spese in caso di vittoria, ma solitamente si procede con la compensazione. Quindi il rischio di procedere, sempre con le stesse motivazioni, ex art 615 c.p.c. (a Padova) è che venga rigettato per inammissibilità? L'importo comunque è inferiore a 1.100 €.
Ps. Sono passati già 10 giorni e sono scandalizzato dalla lentezza/ostruzionismo con il quale il comando di polizia municipale stia adempiendo alla mia richiesta di accesso atti. Possibile che loro non siano obbligati a inviare la documentazione via email o fax entro un certo periodo di tempo?
Grazie 1000 dell'attenzione
Avv. G. Lore
30-05-2018, 12:30
La competenza non è del Tribunale, bensì del Giudice di Pace.
A norma di principi giuridici e procedurali è come Le è stato descritto, sia dai Suoi previi approfondimenti che da me.
Poi, tutto può succedere con gli essere umani, ma questo esula da un parere legale.
Il termine di lavorazione di una richiesta di accesso agli atti può variare da 30 a 90 gg. a seconda dei singoli casi
erbandito
30-05-2018, 22:04
Grazie della gentile risposta e mi scuso per l'ignoranza, ma come faccio a fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica della cartella se per la lavorazione di un'istanza di accesso agli atti ci vogliono anche 90 giorni?
Cordiali saluti
Avv. G. Lore
06-06-2018, 19:11
Caro,
questo è.
O ricorso al buio o si spera nella velocità nella concessione delle copie.
Purtroppo alternative non ve ne sono.
erbandito
20-06-2018, 20:05
Buonasera
volevo ringraziarla per la disponibilità e la grande padronanza con cui tratta la materia giurisprudenziale, non sono tipo da sviolinate, ma mi sono bastati oggi pochi minuti al telefono per capire che Lei non ha nulla a che vedere con la maggior parte degli avvocatucoli che conosco. Nell'ambito delle sanzioni amministrative, e mi auguro ache in altre materie del diritto, ho potuto constatare che è sicuramente il numero 1. Le devo 10 caffè.;)
Cordiali saluti.
Avv. G. Lore
21-06-2018, 14:51
Ahhh...ma era Lei al telefono...il famoso erbandito!!
Si figuri, per così poco
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