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Visualizza Versione Completa : ricorso alla cartella Equitalia, mi fornite indicazioni?



luca74c
31-05-2009, 12:13
Buongiorno a tutti!
Vi espongo subito il mio caso:
Equitalia Puglia mi ha notificato una cartella esattoriale lo scorso 9 maggio.

Nel merito, trattasi di un verbale al CdS comminatomi dalla Polizia Municipale di Gallipoli (LE) il 21/08/2004 e (leggo dalla cartella) notificato il 15/02/2005 (autovelox).
So che mi è stato notificato oltre i 150 giorni ma il mio problema è che NON HO MAI RICEVUTO IL VERBALE (quindi non ho potuto esercitare il mio diritto di opposizione)
Nello specifico, essendo un appartenente alla Polizia di Stato, all'epoca dei fatti ero residente a Milano, presso una Caserma della Questura, ove risiedono almeno 1000 Agenti e vi è un corpo di guarda 24 ore su 24.
Quindi è strano che non mi sia mai arrivato il verbale...
Di conseguenza, ho chiesto copia degli atti ai Vigili di Gallipoli e ho notato (è un'assurdità) che il verbale risulta notificato per "compiuta giacenza".
Negli allegati c'è anche un foglio redatto dal portalettere che attesta l'impossibilità della consegna per assenza del destinatario... mi chieso: MA SE IN QUELLA SEDE C'E' UN CORPO DI GUARDIA h24 che riceve SEMPRE la posta COME E' POSSIBILE che non abbiano trovato nessuno???

Secondo voi posso proporre ricorso al Giudice di Pace cercando di far leva sulla NULLITA' ASSOLUTA della notifica?

Inoltre, dai recenti Post dell'Avv. Lorè , ho letto che potrei oppormi anche alla maggiorazione ingiusta (ex L. 689/81) applicata nella cartella, considerato che il mio debito riguarda un verbale al CdS, già di per se raddoppiato in quanto "non pagato" entro i 60 gg...

Infine, (giuro che è l'ultima domanda!!) mi sembrano strani i termini di iscrizione a ruolo della cartella:
considerato che il verbale è del 21/08/2004 (notificato il 16/02/2005) leggo in cartella che il nr. di iscrizione a ruolo è il 2009/1785 reso esecutivo in data 17/12/2008 (ruolo orinario) . MA NON E' CHE SONO SCADUTI I TERMINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO?

Vi ringrazio anticipatamente per il Vs prezioso contributo

Dott. Perruolo
31-05-2009, 12:27
Da ciò che riferisce i presupposti per presentare opposizione appaiono esserci, sia per qunto riguarda vizi della notifica e, sicuramente, per quanto riguarda la maggiorazione (come stabilito dalla Cassazione). La prescrizione non sembra essere maturata. Ad ogni modo, per avere un parere preciso ci invii la documentazione e Le faremo sapere...

Avv. G. Lore
31-05-2009, 15:08
Quoto il Collega circa i presupposti dell'opposizione e la nostra disponibilità a valutare insieme a Lei il da farsi.
Tenga presente che il termine per proporre il ricorso esente da ogni bollo ex Legge 689/81 è di 30 gg. dalla notifica.
Nessuna prescrizione è invece maturata, posto che la cartella deve essere notificata entro 5 anni dalla data di notifica (presunta) del verbale o, comunque, dal giorno dell'infrazione.
Non c'è, poi, nessun limite di tempo all'iscrizione al ruolo esattoriale delle debenza (come ad esempio è invece vigente per le imposte dirette).
L'unico limite operante a seguito della Finanziaria 2008 è che il recupero esattoriale deve essere azionato entro 2 anni dall'iscrizione al ruolo

Dott. Perruolo
31-05-2009, 15:51
Quoto a mia volta il Collega ed aggiungo che nel caso decorresse il termine di 30 giorni, bisognerebbe ricorrere al rimedio previsto dall'art 615 cpc che prevede l'assitenza di un legale e, purtroppo, maggiori costi. Quindi Le consigliamo di muoversi con una certa celerità.

luca74c
31-05-2009, 16:27
Benissimo, vi ringrazio immensamente per l'aiuto.

Mi resta un ultimo dubbio: devo ricorrere al G.di P. di Bari (sede della Equitalia che ha emesso la cartella) o a quello del luogo di Residenza (nel mio paese, in prov. di BA, c'è un Ufficio del Giudice di Pace). Ci sono dei limiti di stretta competenza territoriale?

Avv. G. Lore
31-05-2009, 16:39
Certamente vi sono delle regole.
Come sempre teniamo a precisare un procedimento di opposizione a verbale o cartella di pagamento determina l'incardinazione di un vero e proprio giudizio dinanzi all'A.G. da non poter prendere sotto gamba e regolato secondo le regole procedurali del cpc e della Legga 689/81.
Per quanto riguarda le opposizioni alle cartelle di pagamento è competente il Giudice di Pace del circondario in cui è l'Amministrazione titolare del credito vantato.
Nel Suo caso l'ente creditore è il Comune di Gallipoli, indi il Giudice di Pace che copre la circoscrizione di Gallipoli è il Giudice di Pace proprio di Gallipoli, dato che il centro salentino è sede di GdP

luca74c
31-05-2009, 16:45
Mi scusi Avvocato Lore...
credo di non essere stato abbastanza esaustivo.
Io sto ricorrendo avverso una cartella esattoriale emessa dalla Equitalia, con sede a Bari, quindi credo, in ossequi a quanto appreso in questo forum, che sia legittimato a ricorrere al G di P di questo capoluogo (o quello del Comune di Casamassima - BA - ove risiedo?)

Avv. G. Lore
31-05-2009, 16:50
No, se propone il ricorso ex Legge689/81 (entro 30 gg. dalla notifica) la competenza è del GdP del luogo in cui è l'ente creditore, quindi in questo caso il Comune di Gallipoli, viceversa se dovesse proporre l'azione ex art. 615 cpc, con assistenza di legale (cosa che non credo Lei al momento consideri), in tal caso si applicano le norme sulla competenza del rito esecutivo, quindi competente è il Giudice del luogo dove vi sono le cose da escutere indi il Giudice di Pace competente per la Sua residenza

luca74c
31-05-2009, 16:52
Adesso è tutto chiaro. Grazie mille

Avv. G. Lore
31-05-2009, 16:53
Grazie a Lei.
A Sua disposizione

luca74c
31-05-2009, 20:22
Gentilissimo Staff del forum
vorrei chiarire che la mia reticenza a rivolgermi ad un Legale non è dovuta a scetticismo e/o a sfiducia verso la categoria ma solo ad un discorso meramente economico.
La cartella esattoriale in esame infatti ammonta a "soli" 488 euro e, purtroppo, ricorrere ex art 615cpc mi comporterebbe spese legali non indifferenti (almeno credo). Il tutto non mi darebbe, tra l'altro, garanzie assolute di accoglimento...
Allo stesso modo, ricorrere ex Legge 689/81 significherebbe fare tutto "da me", risparmiare, ma dover ricorrere al G di P di Gallipoli con le conseguenti spese di viaggio e l'impossibilità di eleggere domicilio in quel Comune (rischierei di non ricevere le notifiche)..
Sinceramente non so che fare...

Vorrei chiederVi un'altra cosa: ma se ricorro a Gallipoli posso chiedere al Giudice di esprimersi oltre che sulla mancata notifica, anche sull'applicazione (in caso di bocciatura del ricorso) della sentenza della cassazione sugli ingiusti aumenti? o quello è un caso che puo' essere valutato solo dal giudice competente per la cartella esattoriale, quindi quello di Bari?
Grazie ancora e complimenti per il Vs servizio

Avv. G. Lore
31-05-2009, 20:26
Credo ci sia una incomprensione di fondo.
Il Giudice che è competente ex legge 689/81 è sempre competente a decidere sulla cartella.
La competenza si sposta territorialmente solo unicamente in virtù delle regole procedurali che si applicano (nell'un caso Legge 689/81, nel secondo rito dell'esecuzione) ma il thema decidendum è sempre la regolarità o meno della cartella, indi la sua conferma o il suo annullamento.

Avv. G. Lore
31-05-2009, 20:27
Per quanto riguarda la maggiorazione ex art. 27 Legge 689/81 questa è eccepibile sia con l'azione speciale (legge 689/81) sia con quella del 615.

Dott. Perruolo
01-06-2009, 08:38
Mi associo a quanto detto dal Collega e la invito a far attenzione alla regole sulla competenza territoriale. Inoltre, in relazione alle Sue perplessità sull'azione ex art 615, faccio presente, a titolo puramente informativo, che l'onorario di un legale viene stabilito, sempre che non vi sia la necessità di risolvere anche particolari questioni collegate, tenendo presente il valore della causa.

luca74c
01-06-2009, 23:39
E' evidente che mi sono allarmato un po troppo in fretta allora.
Valuterò di rivolgermi ad un legale. Grazie ancora per il vostro aiuto e complimenti

Avv. G. Lore
02-06-2009, 09:51
Grazie per apprezzare il nostro operato

Dott. Perruolo
02-06-2009, 10:19
E' evidente che mi sono allarmato un po troppo in fretta allora.
Valuterò di rivolgermi ad un legale. Grazie ancora per il vostro aiuto e complimenti

Si figuri...a Sua disposizione.

ivana
03-06-2009, 11:16
Buon giorno, vorrei chiedere una semplice informazione. Ho presentato ricorso verso contravvenziione del codice della strada al giudice di pace che ha emesso in data 28/09/2001 sentenza poi notificata in data 9/10/2001. Il 28/04/2009 mi viene notificata la cartella esattoriale. Dopo la pronuncia del giudice di pace si ha lo stesso la prescrizione di 5 anni per la cartella esattoriale? O la sentenza comunque interrompe la prescrizione?

Avv. G. Lore
03-06-2009, 11:31
La sentenza cosa dice? è accoglitiva o no? Chiaramente se ha annulltao il verbale gravato nulla qaestio e la cartella è illegittima.
Se invece è di rigetto è necessario sapere se il Giudice aveva sospeso il verbale o no.
nel primo caso opera l'interruzione della prescrizione

Dott. Perruolo
03-06-2009, 11:42
Quoto. Comunque, in caso di rigetto, tenga presente che ex art. 2953 cc,dal momento in cui si è formato il giudicato, la prescrizione dovrebbe essere diventata di dieci anni.

ivana
03-06-2009, 11:55
Prima di tutto grazie per la tempestiva risposta. La notifica pervenuta da parte dell'ufficio del giudice di pace contiene solo dati relativi al numero di sentenza e relativa data. All'udienza, comunque, il gdp aveva già sentenziato il rigetto del ricorso. Ma nella notifica non è stato allegato il dispositivo nè l'accogliemto/rigetto. La sospensione dell'esegutorietà viene menzionata solo nella comunicazione effettuata dal giudice di pace per l'udienza di comparizione. Se la prescrizione è di 10 anni, in caso di istaurazione di giudicato, comunque tale cartella esattoriale è valida. Grazie per la disponibilità.

ivana
03-06-2009, 12:11
Vorrei chiedere un ulteriore domanda. La cartella esattoriale va pagata entro 60 giorni. Da dove vengono calcolati? In data 28/04/2009 è stata lasciata a.r. la quale conteneva gli estremi della cartella esattoriale, recitando che "vista l'impossibilità di eseguire la consegna alle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. in data 26/03/2009, è stata notificata cartella di pagamento mediante deposito presso la casa comunale". In data 4/05/2009 è stata ritirata presso la casa comunale. Io ho penso che la decorrenza dei 60 giorni parta dal 28/04/2009, giorno in cui ho avuto comunque notizia dell'esistenza della cartella, e non dal 26/03/2009 giorno in cui gli addetti alla notifica hanno provato fisicamente a notificarla. Grazie

Avv. G. Lore
03-06-2009, 12:17
Appunto volevamo sapere se il Giudice avesse sospeso o no l'esecutività del verbale con il decreto di fissazione di udienza.
Se il dispositivo in udienza ha decretato il rigetto la sentenza motiverà solo tale dispositivo.
A questo punto ci invii la cartella perchè potrebbe essere affetta da vizi e comunque impugnabile per il calcolo della maggiorazione ex art. 27 legge 689/81

Avv. G. Lore
03-06-2009, 12:18
Il dies a quo per pagamento o opposizione è il 28.4.2009

Dott. Perruolo
03-06-2009, 12:23
Sottoscrivo entrambi gli interventi dell'Egregio Collega, rinnovando l'invito ad inviarci la documentazione.Essendo trascorsi comunque 30 giorni, bisognerà fare riferimento al rimedio previsto ex art 615 cpc.

nick_o
27-06-2009, 05:35
scusate, vorrei chiedere un informazione. è ammissibile fare ricorso a cartella esattoriale, che arriva dopo 3-4 anni, nel caso avessi firmato il verbale al momento della infrazione? Grazie

Dott. Perruolo
27-06-2009, 06:48
Certo che è possibile. Bisogna solo analizzarla e vedere se vi sono vizi della stessa su cui fondare l'opposizione.

nick_o
27-06-2009, 07:42
Certo che è possibile. Bisogna solo analizzarla e vedere se vi sono vizi della stessa su cui fondare l'opposizione.

La ringrazio per la risposta.
Possono essere ritenuti validi i vizi come: mancata autentica sul verbale dell'ente creditore?
Ed è vero che ora, l'Equitalia Gerit può pignorare il c/c dell'intestatario della cartella? Ma se un soggetto propone ricorso, e tra udienza, pubblicazione di sentenza e notifica della stessa passassero un paio d'anni? Io mi vedo svuotare il conto corrente, non avendo intestato nulla in questo momento, senza alcun preavviso?
Grazie ancora

Dott. Perruolo
27-06-2009, 07:51
Sembra un pò poco per proporre opposizione. Certamente la gerit potrebbe sottoporre a pignoramento un c/c, ma sono stati individuati dei limiti ben precisi. Ad esempio, i c/c di aziende, in virtù di alcune sentenze (Comm. Trib. e Cassazione), sono considerati impignorabili in quanto, ex art. 514 cpc, è strumento indispensabile "..per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore".Se si fa opposizione bisogna formulare anche istanza di sospensione.