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wvichi
31-05-2009, 10:34
Buongiorno vorrei sottoporre alla vostra attenzione quanto capitato e se ho speranze di riottenere il maltolto.
Ho ricevuto un fermo amministrativo della mia autovettura per 2 cartelle esattoriali emesse nell'anno 2000 per IRPEF e SSN 1992 ed IRPEF 94 mai notificate. Per evitare problemi ho chiesto la rateizzazione della cartella e nel frattempo ho fatto ricorso in Commissione Tributaria Prov.le a Roma. Il ricorso è stato da me vinto lo scorso 2 marzo annullando il fermo amministrativo ed il 18/05/09 è stata depositata la sentenza che mi accingo a prendere.
Nel frattempo sto anche pagando le rate della rateizzazione concessa. Riuscirò a farmi restituire dalla GERIT quanto fino ad ora ho pagato? E come? Quale atto ora devo fare per richiedere il rimborso?

Dott. Perruolo
31-05-2009, 12:45
Sarebbe utile fare una telefonata per esporre la situazione (magari x prendere un appuntamento e verificare la loro disponibilità ad eliminare questa situazione) e, sicuramente, più che opportuno inoltrare una diffida con tanto di sentenza allegata con cui si intima la cancellazione del credito ingiustamente ingiunto e la restituzione di quanto già versato.

Avv. G. Lore
31-05-2009, 15:04
Bisogna comunque chiarire preliminarmente se la sentenza della Commissione Tributaria ha annullato solo il fermo amm.vo o anche le cartelle su cui questo è stato posto, perchè se non avesse annullato le cartelle ovviamente la debenza rimane.
Ciò posto, qualora la sentenza avesse annulato le cartelle alla luce del fatto che ora la Gerit ha aperto uno sportelo solo per gli avvocati presso il nostro Consiglio dell'Ordine a Piazza Cavour, ci si può recare direttamente là con la sentenza in mano e ottenere lo sgravio.
Dico di sfruttare lo sportello avvocati perchè chiaramente è più veloce e ifa meno fila piuttosto che nelle sedi ordinarie.
Siamo a Suo servizio

Dott. Perruolo
31-05-2009, 15:38
Bisogna comunque chiarire preliminarmente se la sentenza della Commissione Tributaria ha annullato solo il fermo amm.vo o anche le cartelle su cui questo è stato posto, perchè se non avesse annullato le cartelle ovviamente la debenza rimane.
Ciò posto, qualora la sentenza avesse annulato le cartelle alla luce del fatto che ora la Gerit ha aperto uno sportelo solo per gli avvocati presso il nostro Consiglio dell'Ordine a Piazza Cavour, ci si può recare direttamente là con la sentenza in mano e ottenere lo sgravio.
Dico di sfruttare lo sportello avvocati perchè chiaramente è più veloce e ifa meno fila piuttosto che nelle sedi ordinarie.
Siamo a Suo servizio

Confermo. Controlli bene cosa è stato statuito nella sentenza.Ovviamente la questa deve essere di annullamento, altrimenti tutti i nostri consigli perderebbero di significato.

Dott. Perruolo
31-05-2009, 16:12
Naturalmente, poi, se l'Amministrazione manifestasse una certa resistenza alla richiesta di sgravio ( e di rimborso) effettuata direttamente presso gli sportelli o a mezzo posta, vi sono tutti gli strumenti e le procedure per ottenere l'ottemperanza della sentenza.

wvichi
01-06-2009, 16:42
Sarebbe utile fare una telefonata per esporre la situazione (magari x prendere un appuntamento e verificare la loro disponibilità ad eliminare questa situazione) e, sicuramente, più che opportuno inoltrare una diffida con tanto di sentenza allegata con cui si intima la cancellazione del credito ingiustamente ingiunto e la restituzione di quanto già versato.
Buonasera, la ringrazio per la risposta; oggi sono andata in commissione tributaria e ho fatto la richiesta per ricevere la sentenza che avrò tra cinque giorni. Non appena in mio possesso vi richiamerò in causa per verificare insieme le motivazioni e per ottenere consigli su cosa fare.
Grazie ancora.
Walter Vichi

Avv. G. Lore
01-06-2009, 16:49
A Sua disposizione.
Per Sua fortuna ha avuto a che fare con la Commissione Tributaria, l'unico Ufficio Giudiziario "umano" in tema di organizzazione interna che abbiamo a Roma...speriamo che sia un buon segno in vista della definizione della questione sotto tutti i punti di vista!

wvichi
12-06-2009, 22:46
A Sua disposizione.
Per Sua fortuna ha avuto a che fare con la Commissione Tributaria, l'unico Ufficio Giudiziario "umano" in tema di organizzazione interna che abbiamo a Roma...speriamo che sia un buon segno in vista della definizione della questione sotto tutti i punti di vista!

Buonasera a tutti, ho ritirato la copia della sentenza che recita in questo modo:
Svolgimento del Giudizio
Con ricorso depositato il Sig. Vichi Walter IMPUGNA il provvedimento di fermo amministrativo con il quale la Equitalia Gerit SPA ha avvertito il ricorrente che provvederà ad attivare il fermo del veicolo di proprietà del ricorrente qualora lo stesso non provveda entro 20 giorni al pagamento di euro 2807,23 relativo a due cartelle di pagamento dettagliamente riepilogate nell'elenco allegato al provvedimento impugnato che a detta del Concessionario sarebbero rimaste inevase. Eccepisce che nonostante nell'allegato elenco per ciascuna delle due cartelle siano state indicate le date delle quali le stesse sarebbero state notificate, afferma di non aver mai ricevuto la notifica delle stesse. Contesta, infine, che entrambe le suddette richieste di pagamento essendo relative a tributi rispettivamente dovuti per gli anni 1992 e 1994, le relative richieste di pagamento qualora le cartelle fossero state effettivamente notificate alle date come riportate nell'allegato elenco, le stesse risultavano nulle ai sensi dell'art. 1, comma 5 bis. della legge 156/2005 in quanto prescritte. Per tutto quanto sopra rappresentato chiede che venga annullato l'impugnato provvedimento di "Fermo" nonchè l'annullamento degli atti presupposti con vittoria di spese.
Il Concessionario Equitalia Gerit SPA al quale il ricorso è stato tempestivamente notificato il 15/10/2008 come da ricevuta di spedizione a mezzo A/R allegata al ricorso, non siè costituito in giudizio.
MOTIVO DELLA DECISIONE
Senza valutare nel merito se i pagamenti richiesti con le cartelle di pagamento sottese all'impugnato provvedimento di fermo si fossero prescritti o meno, il Collegio rileva che il Concessionario si è limitato solo ad affermare di aver notificato al ricorrente le sottese cartelle di pagamento.Poichè in atti non esiste la prova atta a dimostrare che le sottese cartelle siano state realmente notificate al ricorrente, il provvedimento di fermo come sopra impugnato risulta illeggettimo e per gli effetti il Collegio ne dispone il suo annullamento compensando, tra le parti, le spese di giudizio.
P Q M
La Commissione accoglie il ricorso come in motivazione spese compensate.

Questo è il quadro; ora vorrei un consiglio da voi considerando che sto pagando la Gerit, come avevo esposto , avendo rateizzato il debito.
Riuscirò ad interrompere le rate che devo ancora pagare e farmi rimborsare quanto da circa 6 mesi ho pagato?

In attesa di una vostro riscontro vi ringrazio infinitamente.

Walter Vichi

Avv. Di Giorgio
13-06-2009, 08:18
non vorrei apparire come l'uccello del malaugurio, anzi preliminarmente sottoscrivo tutte le valutazioni fatte dai colleghi in merito a questo argomento.
Mi sembra di capire che successivamente al ricorso in commissione tributaria lei abbia presentato istanza di rateizzazione. l'istanza medesima rappresenta un riconoscimento del debito (rateizzato) del contribuente a favore dell'ente riscossore. Per caso ha fatto presente in corso di causa (dinanzi alla Comm. Tributaria) questo aspetto? credo di no, altrimenti, e aggiungo per sua fortuna, la commissione avrebbe potuto dichiarare cessata la materia del contendere e non emettere la sentenza che ha indicato.
Ciò detto a questo punto può far leva sulla disorganizzazione della Gerit presentando (alla "chetichella") una richiesta di rimborso esibendo la sentenza medesima, se la istanza viene recapitata ad un funzionario impreparato...lei ha fatto bingo e può riottenere la sorte, viceversa se trova un funzionario cavilloso, eccepisce quando le ho indicato sopra e la faccenda va a complicarsi.... parecchio.

Dott. Perruolo
13-06-2009, 09:34
Confermando che nella pratica possa succedere quanto detto più che giustamente dal Collega Diggio, a seguito di annullamento di una cartella, si deve presentare richiesta di sgravio e l'ufficio dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) dare ordine al Concessionare di rimborsare al Contribuente le somme riconosciute come non dovute.

Avv. G. Lore
13-06-2009, 10:44
Purtroppo con i sistemi informatici credo che aprendo la pratica la rateizzazione risulti....temo di aver battuto il nostro Diggio in tema di "uccello del malaugurio" ma si può sempre tentare di appellarsi al solve et repete.
Caro Diggio una domanda: hai già avuto a che fare con lo sportello presso l'ordine? Io mi ci sono recato in settimana e debbo dire che l'iniziativa mi sembra buona, procedura senlla, disponibilità, competenza dell'addetto...speriamo bene!

Dott. Perruolo
13-06-2009, 11:33
Purtroppo con le PA la chiarezza non esiste...se si controlla anche sui relativi siti del Concessionario e/o Agenzie dell'Entrate, a seguito di annullamento tramite sentenza, si dovrebbe presentare richiesta di sgravio e si dovrebbe ottenere anche il rimborso di quanto versato.Ma nella pratica, come rilevato, può succedere di tutto. La mia personalissima opinione è che se la PA fa resistenza vi sono tutti i presupposti e mezzi processuali per ottenere l'ottemperanza della sentenza ed il rimborso (vi sono anche sentenze in merito).