PDA

Visualizza Versione Completa : Incidente stradale, artt. 186 e 187 C.d.S.



Foro di Napoli
28-05-2009, 18:52
Ho più una questione interessante da sottoporVi:
- sia l'art. 186 che l'art. 187 C.d.S. prevedono nel caso di incidente (letteralmente "se il conducente...provoca un incidente stradale") il raddoppio delle pene, ma se invece si è solo COINVOLTI (così si legge nel verbale di contestazione) il Prefetto può lo stesso disporre la sospensione raddoppiata?
Se la risposta è negativa, immagino che la questione potrebbe essere oggetto di ricorso al GdP.
- gli agenti accertatori nel redigere il verbale inerente a guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti hanno indicato (presumo per ignoranza!) l'art. 187 comma 7...oramai abrogato nel 2007; invece il Prefetto ha - giustamente - indicato, nel sospendere la patente, l'art. 187 commi 1 e 2. Il Prefetto ha questo potere o si deve attenere unicamente al verbale di contestazione? ed ancora...
- sempre gli stessi agenti hanno compiuto, questa volta con riguardo all'art. 186 C.d.S. un altro grossolano errore nel convertire la quantià di alcool risultante dall'analisi delle urine e precisamente hanno convertito 75 mg/dl in 7,5 mg/dl con conseguente applicazione della lettera C. Al contrario il Prefetto, probabilmente accorgendosi come nell'altro caso dell'errore, ha indicato come fascia quella giusta e cioè tasso 0,5-0,8 g/l. Poteva fare ciò?

Sarei grato di una vostra risposta che potrebbe aiutare a redigere un ricorso, spero di felice esito!!!

Dott. Panicucci
29-05-2009, 09:10
salve,
per quanto riguarda i due errori contenuti nel verbale essi sono irrilevanti, in quanto sia il Prefetto che il Giudice non sono in alcun modo vincolati da quel verbale (il verbale è determinante quanto si tratta di sanzioni amministrative, non di reati, come in questo caso), ma ricavano gli elementi di responsabilità dalla annotazione degli agenti di PG, dai referti medici, che lei non conosce ancora, e - in caso di giudizio - dalla testimonianza degli agenti.
Per quanto riguarda il primo punto invece ritengo che vi siano buoni margini di difesa, in quanto aver provocato e rimanenre coinvolti (senza ciolpa alcuna) in un sinistro è cosa diversa. Bisogna pero' verificare se vi sono pronunce della Corte di Cassazione sul punto.
Il prefettonon puo' disporre mai la sospensione della patente oltre un anno, quindi in concreto, nel suo caso, il raddoppio non dovrebbe produrre effetti. Il problema ci sarà poi davanti al giudice penale che non ha questo limite.
Il tasso alcolico rientra nella prima fascia quindi per quel reato dovrebbe essere possibile l'oblazione.
Ci sono alcuni precedenti che dicono che nel caso di due reati concomitanti (186 e 187) le due ordinanza emesse dal prefetto non possono "sommarsi" tra loro ai fini del periodo di sospensione.
Cordiali saluti

Foro di Napoli
29-05-2009, 19:14
RingraziandoLa per la pronta risposta mi preme sottoporle un altro quesito:
- posso proporre un'unica opposizione - CON UN UNICO ATTO - al GdP per le due multe (la prima relativa al 186 e l'altra al 187) e per l'ordinanza Prefettizia di sospensione della patente?

P.S. Potrebbe fornirmi le sentenze a cui fa riferimento

Dott. Panicucci
01-06-2009, 15:23
no, non puo' impugnare i verbali in quanto non si tratta di "multe" ma di reati, quindi dovrà esercitare l'attività difensiva nel procedimento penale.
L'unico atto che puo' impugnare dal giudice di pace è l'ordinanza del prefetto.
Cordiali saluti

Foro di Napoli
05-06-2009, 11:49
Grazie mille per i consigli...ma solo una cosa non mi è chiara, perchè il prefettonon puo' disporre mai la sospensione della patente oltre un anno?

Vorrei aggiungerlo quale motivo di ricorso, ma non ho trovato alcuna argomentazione a sostegno di questa tesi!!!

lupin_zaza
05-06-2009, 11:54
ART. 223 COMMA 3 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA:
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.

Foro di Napoli
05-06-2009, 12:35
Ma quindi l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente per violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S. ha natura PROVVISORIA???
(Avverso quest'ordinanza si fa ricorso ex art. 218 o 215?!?)

Poi deciderà il Tribunale penale sulla durata della sospensione?
(bisognerà fare appello sulla durata della sospensione?!?)

lupin_zaza
05-06-2009, 13:07
Si, La Sospensione Del Prefetto E' Provvisoria, La Sospensione Definitiva L'avrai Alla Fine Del Processo Penale Dal Giudice Il Quale Ti Puo' Confermare Quella Gia' Assegnata Dal Prefetto (quindi Non Dovrai Scontare Piu' Nulla) O Ti Puo' Dare Di Piu'...di Meno Mai!!!...(esempio: Se Il Prefetto Ti Aveva Dato 6 Mesi E Dopo Il Giudice Ti Da' 12 Mesi Dovrai Scontare Altri 6 Mesi Dopo....cioe' Di Sicuro Riprenderai La Patente Alla Fine Della Sospensione Del Prefetto, Guiderai Fino Al Processo E Dopo Se Il Giudice Ti Da' Di Piu' Dovrai Smettere Di Guidare E Scontare Gli Altri Mesi)!!!!!

Foro di Napoli
05-06-2009, 16:36
Grazie mille!

gino
05-06-2009, 17:29
Aggiungo che è anche possibile che la sospensione prefettizia possa essere più lunga di quella stabilita alla fine del - lungo - percorso penale.

In alcune zone infatti la prefettura aumenta la sospensione in relazione al tasso alcolemico all' interno della fascia e poi invece nel penale danno il minimo con evidente danno per il soggetto che non avesse fatto ricorso positivo al gdp avverso la sosp. prefettizia.

Esempio concreto:
tasso 1.2 sospensione prefettizia di 9 mesi
dopo un anno decreto penale con sospensionme di 6 mesi
alla fine si scontano in concreto 3 mesi in più del "dovuto".

succede anche questo!

saluti

killer
06-06-2009, 14:57
Esempio concreto:
tasso 1.2 sospensione prefettizia di 9 mesi
dopo un anno decreto penale con sospensionme di 6 mesi
alla fine si scontano in concreto 3 mesi in più del "dovuto".


se non erro c'è una sentenza della cassazione che ha stabilito che le 2 sospensioni non possono essere sommate

Foro di Napoli
08-06-2009, 19:44
Ma quali sono i tempi prima che venga emesso il decreto penale?

In questi giorni mi è venuto un altro dubbio...
Mi hanno contestato 186 e 187, il giudice penale che farà?
Spero che non faccia il cumulo materiale delle singole pene (ammenda, reclusione e sospensione), applicandosi magari un principio diverso?

Dott. Panicucci
08-06-2009, 21:11
Per la redazione del ricorso ti consiglio di farti aiutare da qualcuno esperto, altrimenti le possibilità di successo saranno inferiori e rischi di non riuscire ad individuare eventuali motivi "forti" di ricorso.
saluti

Foro di Napoli
09-06-2009, 11:14
La mia preoccupazione non è tanto il ricorso dinanzi al GdP (come mi avete segnalato la massima sospensione del Prefetto è 1 anno), quanto piuttosto la sentenza del Giudice penale...a questo proposito volevo sapere se avviene una somma matematica delle sanzioni 186 e 187 oppure si applica qualche altro principio?