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Visualizza Versione Completa : Novita' "infrazioni Notturne"



lupin_zaza
18-05-2009, 21:56
Sanzioni più pesanti per chi non rispetta le regole dopo il tramonto. Il giro di vite riguarda anche la guida sotto l’effetto di stupefacenti e alcol

Il nuovo Codice introduce l’aggravante notturna: le sanzioni sono inasprite per chi commette un’infrazione dopo il tramonto.

La novità è stata introdotta nel disegno di legge sulla sicurezza, già approvato alla Camera e ora all’esame del Senato.

Tra le altre novità c’è pure una stretta sul rilascio della patente, maggior rigore sulla guida sotto l’effetto di droghe, sui motociclisti minorenni e per chi non è in regola con gli obblighi assicurativi.

L’aggravante temporale farà aumentare le sanzioni per chi commette infrazioni dalle ore 22 alle 7 del mattino.

Per chi è sorpreso alla guida sotto l’effetto di stupefacenti o alcol è previsto l’aumento fino alla metà dell’importo della precedente ammenda. Ovvero nel caso della guida sotto l'effetto di stupefacenti il massimo da pagare sarà di 9.000 euro, mentre l'effetto alcol costerà anch'esso fino a 9.000 euro solo quando il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi/litro.

L’inasprimento sanzionatorio by night riguarda pure altre violazioni, come, per esempio, quelle sul mancato rispetto delle norme sulla velocità, sui limiti di distanza fra veicoli, sul cambiamento di corsia.

In tutti questi casi l’aumento della sanzione pecuniaria è di un terzo.

La stretta riguarda in particolare la guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto l'effetto di stupefacenti. Se fino ad oggi era prevista la sospensione della patente solo fino a un massimo di 2 anni, il disegno di legge raddoppia, portando lo stop a 4 anni.

Come pure a 4 anni viene portato il periodo di sospensione a causa della misura di sicurezza decisa nei confronti di chi è stato condannato, anche a titolo non definitivo, per reati di produzione, detenzione o traffico di droghe.

Fissati nuovi requisiti per avere la patente. Non potranno avere la patente, oltre i certificati per la guida di moto e ciclomotori, i delinquenti abituali o per tendenza, tutti coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione in basse alla legge n. 1423/1956.

E’ disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente privo di copertura assicurativa quando è stato fatto circolare con documenti falsi o contraffatti. Sospensione per un anno della patente, inoltre, per l'autore della contraffazione.

Infine, è introdotta una nuova norma sul ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida, il "patentino" del ciclomotore per i minorenni di età compresa tra 14 e 18 anni. Si dispone, in sostanza, un'equiparazione ai casi in cui è stabilita la sanzione amministrativa accessoria per i possessori della patente di guida. Con il paradosso per cui chi è in possesso della patente di guida si vedrà applicate le misure accessorie (ritiro, sospensione e revoca) anche quando per il veicolo condotto non serviva la patente.


LA MIA DOMANDA A QUESTO PUNTO E':
MA CHI HA GIA' COMMESSO UN'INFRAZIONE TIPO COME NEL MIO CASO GUIDA IN STATO DI EBREZZA, PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI QUESTE NUOVE NORME, MICA E' SOGGETTO A QUESTA NUOVA LEGGE?

Avv. Caputo
19-05-2009, 05:59
Iniziamo col dire che non si tratta ancora di legge, dato che non è ancora stata approvata da entrambi i rami del parlamento.
Se interviene, infatti, qualche modifica al senato o l'aggiunta di qualche emendamento, il testo, così come modificato deve tornare alla camera e seguire normalmente l'iter previsto per l'approvazione della legge.
Oviiamente, poi, per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della possibile nuova legge, si continuerà ad applicare la vecchia legge, sulla base del principio della irretroattività della legge penale se più sfavorevole al reo.