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Visualizza Versione Completa : omessa rinotifica al conducente



fieso
13-05-2009, 23:22
Vi scrivo per avere un parere in merito ad un verbale relativo ad una
infrazione art. 126 CdS commessa nel 2006. Ho comunicato i dati del conducente (mia moglie) entro i termini e, in attesa di una nuova notifica, ho omesso di pagare la sanzione ridotta. Sono passati alcuni mesi ed è arrivata la comunicazione della decurtazione dei punti a mia moglie. Purtroppo non avendo ricevuto nessuna ulteriore notifica, in totale buona fede, ci siamo dimenticati di pagare la sanzione. Successivamente ho ricevuto una semplice lettera di "comunicazione di iscrizione a ruolo" nel caso non avessi pagato la sanzione (raddoppiata!) entro il termine stabilito. Ho risposto alla P.M. che non intendevo pagare in quanto ritenevo non corretto tale comportamento (omessa notifica al trasgressore e richiesta di pagamento al propietario obligato in solido raddoppiata). Adesso ho ricevuto una iscrizione a ruolo. Vi chiedo se è corretto un tale comportamento da parte della P.A. e se è possibile opporre ricorso. Se mia moglie non ha ricevuto nessuna notifica, la sanzione dovrebbe essere decaduta e quindi non dovremmo pagare alcuna sanzione?

Avv. Caputo
14-05-2009, 06:16
Purtroppo, da quello che ha scritto, il suo errore è stato nel rimanere inerti dopo aver inviato la comunicazione dei dati di sua moglie.
A quel punto, doveva o pagare la sanzione o proporre ricorso contro il verbale, perchè alla p.a. poco importa di chi fosse stato l'effettivo trasgressore, dato che si tratta di una obbligazione solidale tra proprietario (presumo lei) e trasgressore (sua moglie).
Insomma, la p.a. non era tenuta ad una nuova notifica nei confronti di sua moglie ed ha richiesto a lei legittimamente il pagamento della sanzione.
Ad ogni modo, per un parere definitivo e gratuito, ci invii la documentazione a inforicorsi@gmail.com e le risponderemo tempestivamente.

Dott. Perruolo
14-05-2009, 08:25
Quoto il Collega e rinnovo l'invito ad inviarci la documentazione.

Avv. G. Lore
14-05-2009, 08:57
E già...la comunicazione dei dati del conducente è finalizzata unicamente all'individuazione del soggetto a cui decurtare i punti della patente, ma la solidarietà rimane sempre tra proprietario e trasgressore.
Credo tra l'altro che a questo punto Lei abbia utilizzato il c.d. modulo A, ossia è stata direttamente Sua moglie a comunicare di esser stata Lei alla guida e quindi alcuna notifica alla stessa andava fatta.
Ciò posto, comunque, anche se fosse stato usato il modulo B (proprietario che comunica chi era alla guida) e si fosse dovuto procedere a nuova notifica al trasgressore, ciò non toglie che in caso di inadempimento Lei rimane comunque obbligato nei confronti della P.A. ed è giusto il conteggio della sanzione raddoppiata a norma di legge (la sanzione si raddoppia se il pagamento non avviene entro i 60 gg. dalla notifica).
Attendiamo comunque la documentazione per ogni definitiva valutazione come detto dai Colleghi.
Tenga presente che in tale modo il proprietario non è danneggiato, perchè ha sempre diritto di rivalsa sul trasgressore coobbligato, chiaramente a rigor di diritto e logica, essendo in questo caso il trasgressore Sua moglie e indi non credo che si rivarrà sulla stessa!!! :)

fieso
01-06-2009, 10:10
Purtroppo non ho fatto a tempo ad inviarvi la documentazione, comunque il GdP ha annullato la cartella esattoriale in base alla circ. ministero interno n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.09.04 (obbligo della notifica al trasgressore).
Ringrazio comunque per la disponibilità. Cordiali saluti

Avv. G. Lore
01-06-2009, 10:18
Si figuri e ci felicitiamo per l'avvenuta vittoria

nivola1969
23-03-2010, 15:15
Interessante questa discussione;)

nivola1969
16-04-2010, 13:44
Buon pomeriggio. Leggendo questa discussione ed in particolar modo la Circolare citata in riferimento a quando considerare definito il verbale (riporto testualmente: Tale notifica (nuova notifica all’effettivo conducente Nd.R.) deve essere effettuata sia nel caso in cui il proprietario non abbia pagato la sanzione pecuniaria, sia nel caso in cui abbia provveduto al pagamento. In quest’ultimo caso, il verbale non può considerarsi definito e la somma versata dal proprietario deve essere contabilizzata in modo da non costituire pagamento in misura ridotta fino a quando la procedura amministrativa non si esaurisca anche per la persona che è stata indicata come effettivo trasgressore. In tali circostanze,infatti, deve essere riconosciuta a questi la possibilità di provvedere, a sua volta, alla presentazione di un ricorso ai sensi degli artt. 203 o 204 bis, C.d.S.) e sulla quale si è basato il GdP per l’annullamento della cartella esattoriale, mi chiedevo se l’invio al proprietario del veicolo di un verbale ex 126 bis 2° comma, nonostante il pagamento e la comunicazione dei dati del conducente utilizzando la forma prevista, appunto, per il proprietario, e dunque prima della definizione del verbale, secondo la Circolare, possa essere equiparato ad una decurtazione punti effettuata prima della definizione di una multa?

Grazie.

Avv. G. Lore
16-04-2010, 14:09
No.

nivola1969
16-04-2010, 19:31
Molte grazie:)

Avv. G. Lore
16-04-2010, 20:39
Prego!!