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Visualizza Versione Completa : ricorso al gdp - dubbi



lucaledd
06-05-2009, 07:53
Devo presentare un ricorso al Giudice di Pace, ma ho alcuni dubbi che gradirei sottoporvi:
- esiste un tempo limite entro cui deve giungere la convocazione davanti giudice di pace? nel caso, dopo tale limite il ricorso è accolto d'ufficio?
- nel mio ricorso chiedo preliminarmente la sospensione delle sanzioni. se non ricevo alcuna risposta entro i 60 gg dalla notifica (che stanno per scadere, anche se non ho ancora presentato il mio ricorso) sono comunque soggetto a mora?
- nel caso non potessi presentarmi alla data prevista dall'udienza, il mio ricorso sarebbe sicuramente perso? Avrei modo di richiedere un'altra data?

Grazie mille,

Luca

Dott. Perruolo
06-05-2009, 08:36
1) Può passare anche un anno dalla data di iscrizione della causa; dipende dal carico di lavoro del GdP interessato e, quindi, non si possono indicare dei termini precisi.
2)La sospensione deve essere concessa dal Giudice.Questa viene comunicata nel decreto di fissazione udienza, se concessa; decreto che, come dicevo, può essere emesso anche abbondantemente oltre i 60 giorni utili per il pagamento in misura ridotta. Le notifiche vengono effettuate dagli uffici del GdP.
3) C'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice che il giudice, salvo la ricorrenza di alcuni presupposti, dovrebbe valutare il ricorso anche in assenza delle parti.Ma per esperienza è sempre meglio presentarsi per non rischiare una pronuncia di inammissibilità.Se riesce a dimostrare il legittimo impedimento, può richiedere il rinvio dell'udienza o delegare un terzo perche presenzi in udienzia.

lucaledd
06-05-2009, 09:39
Grazie della velocissima risposta.
Un dubbio mi resta circa il secondo punto: se, come probabile, non riceverò alcuna comunicazione entro i 60 giorni dalla notifica, è comunque corretto che non paghi la multa? E come dovrò rispondere a eventuali cartelle esattoriali?

Dott. Perruolo
06-05-2009, 09:43
Allora, se nel decreto di fissazione, notificato anche dopo i 60 giorni utili per il pagamento in misura ridotta, viene concessa la sospensione, si avrà sempre la possibilità, anche in caso di rigetto del ricorso, di pagare la misura minima della sanzione. Se non viene concessa la sospensione e il ricorso è rigettato, si dovrà pagare il doppio del minimo edittale, sempre che il Giudice nella sentenza non riconfermi l'importo iniziale.

Avv. G. Lore
06-05-2009, 11:24
Aggiungo alle mirabili indicazioni dell'amico Perruolo che qualora Le arrivasse la cartelal di pagamento e il verbale sia stato sospeso dal Giudice la stessa sarebbe illegittima.
Qualora non sia stata concessa la sospensione vi sarebbe comunque un'ipotesi di pregiudizialità dell'opposizione al verbale.
Tenga comunque presente che usualmente le cartelle prima di 3 anni non vengono notificate, indi l'opposizione alla multa si definirà prima

lucaledd
12-05-2009, 08:23
Ancora un dubbio: voi mi dite che se riesco a dimostrare il legittimo impedimento, si può richiedere il rinvio dell'udienza o delegare un terzo perche presenzi in udienzia.
Ora, io devo presentare ricorso in questi giorni, ma so già che per tutto luglio sarò irreperibile (in vacanza) e non avrò modo di ricevere eventuali raccomandate.
Mi chiedo:
a) Un soggiorno per una vacanza già prenotata è un legittimo impedimento?
b) E se durante la mia assenza ricevessi a casa la convocazione e non sapendolo, non chiedessi il rinvio?
c) Dato quanto sopra, mi conviene forse far ricorso al prefetto, così da non dovermi presentare di persona, o faccio ricorso al gdp e rischio di venir convocato e di non potermi presentare? In questa valutazione si consideri che mi aspetto di vincere il ricorso perché si tratta di una sosta su marciapiede da ausiliare atm di milano...

Grazie per la vostra competenza e disponibilità,

Luca

Avv. Caputo
12-05-2009, 08:48
a) Ovviamente no.

b) Il procedimento si concluderebbe con il rigetto del suo ricorso.

c) Se non può proprio presenziare, allora inoltri ricorso al prefetto senza chiedere l'audizione personale.

Dott. Perruolo
12-05-2009, 08:56
Aggiungo che a prescindere dalla possibilità di richiedere il rinvio per legittimo impedimento, Lei potrebbe sempre farsi sostituire da un terzo, come detto. Inoltre, potrebbe richiedere che le comunicazioni Le siano mandate a mezzo mail o chiamare direttamente la cancelleria. Comunque, nel Suo caso il problema non dovrebbe presentarsi perchè, in ogni caso, tra il giorno della notifica del ricorso e quello di fissazione dell'udienza devono intecorrere termini liberi non inferiori a quelli previsti dall'art. 163 bis cpc.

Avv. G. Lore
12-05-2009, 10:07
E' assorbente quanto detto dall'amico Perruolo.
Il problema non si pone perchè se anche ricevesse la comunicazione di fissazione/convocazione nel periodo della Sua vacanza, la stessa atterrebbe a un giorno chiaramente siccessivo rispetto al detto periodo

Avv. Ribbeni
13-05-2009, 15:00
Posto che ricorrendo dal Prefetto, in caso di condanna non vi sarà certamente compensazione delle spese....all'unisono Le consigliamo di non preoccuparSi, mal che vada delegherà qualcuno..