Visualizza Versione Completa : Doppia multa per mancata esposizione del disco orario
Ho preso 2 multe per non aver esposto il disco orario (non sapevo che ci fosse un limite di sosta dato che solitamente si parcheggiava senza limite), ho visto le multe solo 2 giorni dopo. Perchè hanno fatto una seconda multa pur avendo visto che c'era già la prima? 2 gg consecutivi di multe, è tutto regolare?
Avv. G. Lore
05-05-2009, 17:41
Da ciò che capisco Lei ha ricevuto unicamente i preavvisi di accertamento che non sono atti impugnabili.
Per valutare ipotesi di opposizione deve attendere la notifica dei verbali a casa che deve avvenire entro 150 gg. dalla data dell'infrazione.
A quel punto se avrà piacere potrà inviarci i verbali a inforicorsi@gmail.com per darLe un parere approfondito.
Per quanto riguarda la tempistica tali multe sono elevabili a distanza di 24 ore l'una dall'altra.
E' utile poi verificare la qualifica del verbalizzante, in qunto se fosse un ausuliario sarebbe incompetente
Dott. Perruolo
05-05-2009, 17:46
Non mi resta che quotare in pieno il Collega e rinnovare l'invito ad inviarci la documentazione.
Da ciò che capisco Lei ha ricevuto unicamente i preavvisi di accertamento che non sono atti impugnabili.
Sì sono solo preavvisi, entrambi di pagamento immediato di 38Euro entro 15gg dalla data di accertamento. Li devo pagare entrambi subito?
E' utile poi verificare la qualifica del verbalizzante, in qunto se fosse un ausuliario sarebbe incompetente
In che modo potrei verificarla? sul preavviso è presente solo il numero di matricola e la sigla del nome e cognome.
Dott. Perruolo
05-05-2009, 18:04
Sul verbale, quando Le sarà notificato, dovrebbe essere indicato...utili indicazioni possono essere desunte anche dall'intestazione del verbale.
Sul verbale, quando Le sarà notificato, dovrebbe essere indicato...
Nel frattempo che attendo tale notifica posso non pagare oppure devo obbligatoriamente pagare entro 15gg altrimenti sarà maggiorata la sanzione?
Dott. Perruolo
05-05-2009, 19:32
La sanzione sarà maggiorata solo di una decina di euro, ossia i costi di notifica.
Sul Codice di Strada ho letto che si tiene anche conto della situazione economica del trasgressore. Cosa sapete dirmi a riguardo? se ho un tenore di vita mediamente basso posso chiedere una diminuzione della sanzione?
Avv. G. Lore
05-05-2009, 20:20
Al momento dell'irrogazione della sanzione Le viene comminato il minimo edittale, indi sotto lo stesso non si può andare.
E' utile poi verificare la qualifica del verbalizzante, in qunto se fosse un ausuliario sarebbe incompetente
Qualche anno fa gli ausiliari agivano in carenza di potere (incompetenza è un termine inesatto), vi risulta che nel frattempo abbiano apportato modifiche legislative per legalizzare i verbali degli ausiliari?
Dott. Perruolo
06-05-2009, 09:17
Dipende dai casi.Ci sono varie sentenza che hanno specificato quali siano i poteri degli ausiliari a seconda che la loro nomina sia avvenuta ai sensi della L. 127/97, co. 132 oppure 133.
Dott. Perruolo
06-05-2009, 09:36
Qualche anno fa gli ausiliari agivano in carenza di potere (incompetenza è un termine inesatto), vi risulta che nel frattempo abbiano apportato modifiche legislative per legalizzare i verbali degli ausiliari?
Sola una piccola precisazione...il termine incompetenza usato dal Collega significa esattamente "agire al di fuori delle competenze assegnate", dove competenza sta a significate "potere di emettere un determinato atto" ...quindi, correttamente utilizzato. E, poi, si tenga presente che in questo forum si cerca di utilizzare un linguaggio informale, accessibile anche ai "non addetti ai lavori".
Ho capito. Considerando la legittimità e la regolarità del verbale non mi sembra ci sia una via d'uscita per cui credo che pagherò le multe (la prima in banconote, la seconda in centesimi perchè quest'ultima è ingiusta a mio parere). Ma se pago le multe non avrò più la possibilità di presentare ricorso nel caso in cui rilevi qualche vizio nella notifica del verbale la quale mi arriverà solo fra 150 gg?
Avv. G. Lore
06-05-2009, 11:21
E no, il pagamento impedisce ogni ipotesi di ricorso.
Tra l'altro se paga, non Le verrà mai notificato il verbale, essendosi estinta l'obbligazione.
Mi permetto di ritornare sul termine "incompetenza" innanzitutto per plaudire la Sua "competenza" terminilogica, ma anche per specificare che gli ausiliari non hanno mai agito in carenza di potere, bensì in determinati casi oltre il loro potere.
Gli stessi, infatti, possono agire solo nelle aree oggetto di concessione e non al di fuori di esse...in pratica se emettono multe per vizi relativi alla sosta sulle "strisce blu" sono competenti, al di fuori sono incompetenti.
Un plauso a Lei per aver sollevato la dicotomia terminologica pur se in questo caso non sussistente e al Collega per le giuste precisazioni
Sul preavviso della prima multa c'è scritto "mancata contestazione 01" mentre nella seconda multa non c'è scritto nulla nella voce "mancata contestazione", cosa significa?
Dott. Perruolo
06-05-2009, 13:11
Significa solo che non c'è stata contestazione immediata...Nei verbali che le saranno notificati sarà indicata anche la motivazione della mancata contestazione, di solito la ciclostilata "assenza del trasgressore"...
Quali sono i requisiti che deve avere un preavviso per non essere considerato nè illegittimo nè inesistente?
Dott. Perruolo
06-05-2009, 13:35
Il preavviso non è un atto impugnabile, ma appunto è un semplice preavviso di accertamento dell'infrazione e del verbale che poi le sarà notificato...al massimo può essere utilizzato come prova in caso di discrepanze tra preavviso e verbale.
Avv. G. Lore
06-05-2009, 13:37
Il preavviso di accertamento non è un atto rilevante, quindi non ha alcun profilo di legittimità/illegittimità.
E', infatti, una procedura "bonaria" che svolge la P.A., ma che non trova riscontro nel c.d.s. tant'è vero che la Cassazione ha più volte affermato che un verbale notificato a casa ai sensi dell'art. 201 c.d.s. è legittimo anche se non preceduto dal preavviso sul parabrezza.
Il solo fatto che Lei l'ha ricevuto Le permette di pagare nel termine ivi indicato (che non è un termine ex lege, ma posto a suo piacimento dall'Amministrazione) senza la possiblità di eccepirne alcun vizio
Avv. G. Lore
06-05-2009, 13:38
Ecco appunto...la sincronizzazione Lorè-Perruolo colpisce ancora :)
Dott. Perruolo
06-05-2009, 13:39
E già!! ;)
Non capisco perchè debba pagare entro i termini posti dal preavviso se esso non è un atto rilevante.
Inoltre in caso di preavviso accertato da un ausiliario incompetente, tale preavviso è da considerarsi atto nullo giusto? allora se è un atto nullo non posso in ogni caso presentare istanza o ricorso?
Avv. G. Lore
06-05-2009, 17:15
Mi scusi Jane, ma Lei non deve pagare.
Se lo farà è una Sua scelta.
Per fare ricorso deve attendere la notifica del verbale alla Sua residenza.
Solo il verbale è atto impugnabile, non il preavviso
A mio parere sulle multe non è presentabile alcun ricorso, leggendo tutte le normative a riguardo purtroppo non mi sembra che ci sia una via d'uscita, nè la giurisprudenza mi dice niente. Quindi sono costretta a pagare mio malgrado. Non c'è nè vizio formale nè sostanziale che potrebbe aprire uno spiraglio per un eventuale ricorso.
Dott. Perruolo
06-05-2009, 17:26
Mi scusi, ma senza analizzare i verbali, come fa a dire che non si può fare ricorso?
Avv. G. Lore
06-05-2009, 17:26
Gli eventuali vizi formali e/o sostanziali possono essere individuati solo al ricevimento del verbale e possono andare dalla notifica tardiva, all'incompetenza dell'accertatore fino ad altri difetti, come ad esempio l'erronea indicazione della norma violata o qualunque altro vizio sotteso alla redazione del verbale.
Se ritiene che la notifica del verbale determini un aggravio di costi (in tutto sui 20 euro) che Lei non vuole sostenere, l'unica via percorribile è il pagamento del preavviso
Avv. G. Lore
06-05-2009, 17:26
Come sempre caro mio.... :)
Dott. Perruolo
06-05-2009, 17:29
;-)
Ricapitolando: se aspetto il verbale ed esaminandolo constato che non c'è alcun vizio dovrò pagare entrambi le multe più la maggiorazione di 20euro circa per le spese di notifica e nient'altro? Se invece rilevo qualche vizio potrò presentare opposizione inviandola al giudice di pace, esatto? In caso di rigetto del ricorso quanto indicativamente sarebbe la sanzione?
Avv. G. Lore
06-05-2009, 17:36
Prima domanda: esatto.
Seconda domanda: esatto.
Terza domanda: se il Giudice nel fissare l'udienza sospende l'esecutività del verbale, in caso di rigetto dovrà pagare la medesima sanzione irrogata dal verbale (sanzione minima) entro 60 gg. dal deposito della sentenza.
Altrimenti dovrà pagare o la somma che il GdP indicherà in sentenza (e potrà confermare quella minima) oppure qualora nulla dica, il doppio della sanzione
Dott. Perruolo
06-05-2009, 17:43
Credo non ci sia altro da aggiungere alla più che esauriente risposta del Collega.
In linea di massima i giudici di pace sono magnanimi?
Avv. Ribbeni
06-05-2009, 18:04
Salve. Il tenore di vita è tenuto in considerazione ai fini della richiesta di rateizzazione. Per quanto attiene agli ausiliari la normativa vigente, nonchè la giurisprudenza e di leggimità e di merito, sono concordi nel limitare i poteri dei predetti all'accertamento delle violazioni relative alle c.d. strisce blu. Ove si tratti di soggetti terzi, diversi dagli ausiliari, non appartenenti agli organi accertatori comunali o statali, potrebbero avere poteri accertatori relativi ai mezzi di trasporto e alle violazioni commesse entro le corsie a queste riservate. Quanto sopra dipende tuttavia da disposizioni locali.
Avv. Ribbeni
06-05-2009, 18:10
Più che dai giudici dipende in primo luogo dai vizi del verbale. Ove atti a fondare motivo di ricorso è verosimile lo stesso venga accolto. Ove si tratti di diverse interpretazioni normative dipende esclusivamente dal giudice e dalla sua condivisione o meno di tale interpretazione. Ove si tratti solo di merito, è difficile che venga concretamente disattesa una norma, salvo sia possibile fornire prova documentale o testimoniale.
Dott. Perruolo
06-05-2009, 19:04
Più che dai giudici dipende in primo luogo dai vizi del verbale. Ove atti a fondare motivo di ricorso è verosimile lo stesso venga accolto. Ove si tratti di diverse interpretazioni normative dipende esclusivamente dal giudice e dalla sua condivisione o meno di tale interpretazione. Ove si tratti solo di merito, è difficile che venga concretamente disattesa una norma, salvo sia possibile fornire prova documentale o testimoniale.
E già...anche se poi spesso e volentieri si incontrano GdP con cui discutere di diritto e veramente una impresa!
Avv. Ribbeni
06-05-2009, 20:45
...si infatti!!concordo!
Avv. G. Lore
06-05-2009, 22:08
E del resto fare un ricorso sperando nella magnanimità del Giudice non è consigliabile.
Si deve svolgere un ricorso laddove fondato.
E' questo che rende accoglibile un'opposizione, insieme a una buona discussione in udienza a sostegno delle proprie tesi
Quando ho parlato di magnanimità non mi riferivo a tutti i giudici indistintamente civili o penali, mi riferivo specificatamente ai giudici di pace i quali sono una categoria particolare, ritenuti più comprensivi. O forse è una mia errata cognizione.
Esistono uffici reclami per i preavvisi? cioè è possibile farsi annullare una multa senza dover fare opposizione al giudice di pace?
Dott. Perruolo
07-05-2009, 08:38
Non esistono uffici reclami preavvisi. Al massimo si può tentare un ricorso in autotutela, che nel 99% dei casi non va a buon fine.
In cosa consiste il ricorso in autotutela e quali sono i presupposti per poterlo presentare?
Avv. G. Lore
07-05-2009, 10:17
L'autotutela è uno strumento che in Italia esiste nominalmente ma in realtà è di difficile applicazione.
In pratica Lei dovrebbe rivolgersi al Comando accertatore e richiedere direttamente l'annullamento dell'atto, senza alcun ricorso, ma è quasi impossibile che Lei ottenga un risultato: 1) perchè la risposta potrebbe arrivare dopo che sono scaduti i termini di opposizione e pagamento...e Lei perderebbe sia la possibilità di opporre l'atto che quella di pagare la sanzione minima e perchè la risposta sarà sicuramente"non possiamo fare nulla faccia ricorso" come sempre accade;
2) perchè in questo caso non si può ottenere l'autotutela, perchè Lei andrebbe a contestare dei vizi di merito del verbale, ma non che Lei non ha commesso la violazione (come ad esempio può essere quando il Signor X residente a Milano prenda una multa a Roma, ma ivi non vi è mai stato...in questo caso l'autotutela avrebbe un fondamento).
Per quanto riguarda i Giudici di Pace, essi sono Giudici veri e propri anche se non togati e amministrano la giustizia come i togati.
Non pensiate che essi siano più comprensivi, anzi spesso sono molto più attaccati al Codice degli altri giudici e del resto le opposizioni alle multe sono solo una parte della loro competenza, per il resto agiscono come il Tribunale sino alla concorrenza del valore di € 2.600,00 circa.
Non sono, quindi, una categoria speciale a tutela del cittadino, ma giudici che hanno competenza su tutto il diritto fino a un determinato valore, oltre il quale, per la stessa questione si deve invece adire il Tribunale
Avv. Ribbeni
07-05-2009, 10:24
Salve. Trattasi di un atto con il quale si rivolge istanza affinchè si provveda all'annullamento di una cartella, un verbale o quant'altro poichè illegittimi o infondati, entro e non oltre un termine di 10/15 gg trascorsi i quali si adiranno le vie legali.
Dott. Perruolo
07-05-2009, 10:36
Sottoscrivo entrambi i Colleghi.Se si tenta un'istanza in autotutela è sempre meglio dare un termine all'Amministrazione per rispondere, per non far decorrere i termini per poter adire eventualmente l'Autorità Giudiziaria, come detto dall'amico Lore. Inoltre, come rilevato, l'autotutela non va quasi mai a buon fine...forse c'è qualche speranza nei centri più piccoli (abbiamo qualche rara testimonianza), ma in città come Roma, ad esempio, credo solo sia una perdita di tempo.
Posso presentare istanza di autotutela solo in base al preavviso che ho oppure devo necessariamente aspettare il verbale? Ho letto che si può presentare suddetta istanza anche dopo aver già pagato, ma posso pagare ora solo col preavviso o è necessario che io paghi dopo aver ricevuto la notifica del verbale?
Avv. Caputo
08-05-2009, 06:04
1) Può presentare l'istanza di autotutela contro il preavviso senza attendere la notifica del verbale (tenga comunque a mente tutti i giusti consigli forniti dai colleghi in merito);
2) Assolutamente no, il pagamento preclude qualsiasi istanza o ricorso;
3) Se non intende valutare la fattibilità di un ricorso paghi ora e risparmierà le spese di notifica (una decina di euro circa), altrimenti attenda il verbale, valuti la possibilità di un ricorso, e se questa non sussiste, proceda al pagamento.
Dott. Perruolo
08-05-2009, 07:36
1) Può presentare l'istanza di autotutela contro il preavviso senza attendere la notifica del verbale (tenga comunque a mente tutti i giusti consigli forniti dai colleghi in merito);
2) Assolutamente no, il pagamento preclude qualsiasi istanza o ricorso;
3) Se non intende valutare la fattibilità di un ricorso paghi ora e risparmierà le spese di notifica (una decina di euro circa), altrimenti attenda il verbale, valuti la possibilità di un ricorso, e se questa non sussiste, proceda al pagamento.
Sottoscrivo parola per parola.
Dott. Perruolo
08-05-2009, 07:41
Tenga comunque presente che, se presenta ora l'istanza in autotutela, non avrà la possibilità di valutare tutti i possibili vizi da cui può derivare l'annullamento della sanzione...
Ricapitolando: io ho sostato l'auto in una zona a disco in cui si poteva sostare gratuitamente per un'ora, ho preso una multa per mancata esposizione del disco orario. Il giorno seguente ho preso una seconda multa per lo stesso motivo. La mia domanda è: è legittimo che mi facciano una seconda multa 25 ore dopo averne già fatta una per mancata esposizione del disco orario in una zona in cui si può sostare gratuitamente per un'ora?
Avv. G. Lore
15-05-2009, 09:49
Come già riferitoLe è legittima la doppia multa ai sensi dell'art. 7 c.d.s. il cui comma 15 indica che le multe per divieto di sosta sono elevabili per periodi di 24 ore
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