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Visualizza Versione Completa : Estinzione reato guida in stato di ebbrezza



Piero
03-05-2009, 14:26
Ciao a tutti,
qualche settimana mi è stata sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza dato che ero risulto positivo al test con l'etilometro con un valore di circa 1mg/l (fascia b).

In queste settimane mi sono informato su cosa mi aspetta. Se per quanto riguarda la parte civile ho le idee abbastanza chiare, per quanto riguarda la parte penale sono un po' confuso.
Se non ho capito male nel mi caso è previsto l'arresto fino a 6 mesi e non è possibile ricorrere all'oblazione. Quindi, nel caso non sia possibile fare ricorso, o non venga accettato, incorrerò in una condanna penale che risulterà nel casellario giudiziario per 2 anni. I miei dubbi sono i seguenti:
1 - da quando incominciano a decorrere i 2 anni? So che i tempi del processo possono essere anche molto lunghi. Iniziano a contarli da quando avviene la condanna oppure dal momento in cui ho commesso il reato?
2 - nelle domande per i concorsi nella PA viene chiesto "di non avere riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare quali)". A questa domanda cosa devo rispondere? In particolare, già da ora devo indicare che ho un procedimento penale in corso? Altrimenti da quando?
3 - dopo 2 anni, se non commetto altri reati, il reato si estingue. Di cosa si tratta esattamente e cosa comporta nel mio caso? In particolare per quanto riguarda i concorsi per la PA posso smettere di indicare che ho condanne penali oppure riguarda solo i certificati che mi dovessero chiedere aziende private?
4 - ho sentito parlare di "richiesta di non menzione nel casellario giudiziale". Di cosa si tratta? Posso chiederla anche subito? Se sì, devo motivare la richiesta? E quali genere di motivazioni si possono presentare? Devo farla dopo i 2 anni perché non rimanga traccia nel casellario o l'estinzione avviene automaticamente?
5 - l'eventuale scelta di patteggiamento/rito abbreviato/rito ordinario come modifica questa menzione?

Grazie mille per il vostro tempo e la vostra attenzione

Saluti
Piero

themanwho
04-05-2009, 11:31
ho gli stessi tuoi dubbi. spero in una vostra risposta

Dany78
04-05-2009, 13:03
anch'io come voi sono nella medesima situazione e con gli stessi dubbi...speriamo in una risposta chiarificatrice!

Piero
06-05-2009, 09:11
Salve,
visto l'interesse dimostrato anche da altri partecipanti del forum, qualcuno potrebbe chiarire i nostri dubbi?

Grazie mille

Dott. Panicucci
06-05-2009, 18:10
Provo a dare una risposta generale, spero abbastanza esauriente, partendo dal punto 2, cioè dalla famosa domanda riportata nei bandi dei concorsi pubblici.
A tale domanda occorre rispondere secondo verità, dal momento che la risposta mendace è penalmente sanzionata.

LA risposta corretta è che, fin da subito, si ha un "procedimento in corso" mentre dopo la concluisione del procedimento, probabilmente si avrà una condanna. Il patteggiamento e il decreto penale equivalgono a sentenza di condanna.
L'oblazione non equivale a condanna, ma si puo' fare solo per la fascia A, come già indicato in molte discussioni.
LA sentenza di assoluzione o di proscioglimento (ad esempio per prescizione) evidentemente non è una sentenza di condanna.
Anche dopo che il reato si è estinto, oppure anche dopo aver ottenuto la riabilitazione, o in caso di non menzione, occorrerà sempre dichiarare PER QUELLA DOMANDA SPECIFICA, di aver riportato una condanna perchè la "sentenza di condanna" è un fatto accaduto, anche se questo non risulterà piu' dal casellario e se non produrrà più alcun effetto penale.

Ovviamente come già ripetuto altre volte, la guida in stato di ebbrezza NON è un reato che impedisce l'instaurazione del rapporto di lavoro con la PA, nè, che io sappia, determina alcun tipo di penalizzazione nei punteggi e nelle graduatorie, quindi non vi è alcun problema da quel punto di vista.
Sono altri i reati che precludono il rapporto di lavoro con la PA, infatti, subito dopo quella domanda c'è scritto: "SE SI INDICARE PER QUALI (REATI)". Forse, per qualche concorso molto particolare puo' assumere rilevanza anche questo tipo di reato, ma io non ne sono a conoscenza.

Se invece si tratta di un datore di lavoro privato, in un eventuale colloquio di lavoro non vi è un obbligo penalmente sanzionato di verità, quindi ad una domanda del genere uno risponderà come ritiene giusto, con la consapevolezza che, se il procedimento si conclude con patteggiamento o con decreto penale o con sentenza con contestuale non menzione, tale reato non risulterà dal certificato penale richiesto da soggetti privati.

Per sapere come funziona il casellario potete leggere attentamente il DPR 313 del 2002 che riguarda appunto il casellario giudiziale.

Saluti

Avv. Ribbeni
06-05-2009, 18:19
Attenzione però. Laddove venga richiesto di barrare la classica voce "si è a conoscenza di essere sottoposti a procedimento penale" o di averne pendenti, la risposta deve essere affermativa. Quando viene fatto firmare il verbale di identificazione, viene fatto presente che verrà nominato un difensore di ufficio, ove non se ne abbia uno di fiducia, e che il verbale verrà trasmesso alla Procura competente. Si instaura un procedimento penale. Indi se n'è a conoscenza. Affermare diversamente potrebbe fare incorrere in condotte penalmente perseguite.

Piero
07-05-2009, 08:47
Grazie mille,
ora la situazione mi è molto più chiara. Mi viene solo un dubbio, ma forse dovuto alla scarsa comprensione di alcuni termini.
Che differenza c'è tra estinzione del reato e riabilitazione?
In particolare, se mi oppongo al decreto penale, non faccio patteggiamento e non ho ottenuto la non menzione, dopo 2 anni senza altre condanne il reato, mi sembra di capire, si estingue. A questo punto scompare dal casellario giudiziario e io non avrò più l'obbligo di informarne i privati. È così oppure devo ulteriormente ottenere la riabilitazione? E in questo caso, in che modo si ottiene?
Un'ultima cosa, alla domanda al punto 2 del primo post è sufficiente rispondere con una frase del tipo: "sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza" e, in seguito, "condanna per guida in stato di ebbrezza" oppure bisogna fornire dati più precisi?

Grazie mille
Saluti

Avv. Ribbeni
07-05-2009, 10:14
Salve.
Le cause di estinzione del reato operano prima di una sentenza di condanna e incidono sulla punibilità astratta estinguendo la potestà statale di applicare la pena.
Quanto esposto diversamente dalle cause di estinzione della pena che presuppongono una sentenza di condanna e estinguono la punibilità in concreto.
La riabilitazione reintegra il condannato che ha scontato già la pena principale ed estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna. Il riabilitato riacquisisce la capacità giuridica persa a seguito della condanna.
Condizioni per la riabilitazione sono quelle ex art. 179 c.p..
Il procedimento per decreto è un rito di deflazione del dibattimento. L'opposizione - entro 15 gg dalla notifica - consente invece di chiedere giudizio immediato, patteggiamento, abbreviato. Se non Si oppone diviene esecutivo. Il decreto penale di condanna estingue il reato se nel termine di 5 anni per i delitti e 2 per le contravvenzioni, l'imputato non commetta altro delitto nel primo caso, contravvenzione nel secondo, della stessa indole. Per il resto sta rischiando di confonderSi e perderSi tra elementi procedurali e non che non attengono al Suo caso. Se vuole natutralmente Le illustro più chiaramente.

themanwho
07-05-2009, 11:52
Essendo incensurato, quali probabilità ci sono che il decreto penale infligga una pena ai minimi consentiti? Mi hanno consigliato di recarmi in tribunale e chiedere spontaneamente l'emissione del decreto penale, perchè sembrerebbe che questo possa mettere in buona luce chi ha commesso il reato.
A parte che credo non si possa neanche, sarebbe comunque da tentare?

themanwho
07-05-2009, 11:57
Essendo incensurato, quali probabilità ci sono che il decreto penale infligga una pena ai minimi consentiti? Mi hanno consigliato di recarmi in tribunale e chiedere spontaneamente l'emissione del decreto penale, perchè sembrerebbe che questo possa mettere in buona luce chi ha commesso il reato.
A parte che credo non si possa neanche, sarebbe comunque da tentare?

iniuria186
07-05-2009, 14:17
Faccio seguito alla risposta dell'avv. Ribbeni sul "si è a conoscenza di essere sottoposti a procedimento penale".

Forse mi sbaglio (reminiscenza di diritto penale!), ma il procedimento penale non inizia con l'esercizio dell'azione penale?

L'accertamento di cui al verbale - credo - consiste solo in una notizia di reato comunicata agli organi giudiziari.

In pura teoria, il P.M. potrebbe anche non esercitare l'azione penale, o sbaglio?

Fino a rinvio a giudizio o emissione di decreto penale, salvo che non mi sia stato comunicato, non si è a conoscenza di procedimenti penali.

Non è così?

Piero
07-05-2009, 15:10
hem... credo che mi stia un po' perdendo in quello che ha detto... :-[

Dunque, vediamo se ho capito bene: se io non mi opponessi al decreto penale di condanna, nel caso che (per esempio) venisse notificato oggi, tra 2 anni il reato si estingue. Ciò comporta che:
1 non appare ai privati che dovessero farne richiesta;
2 se ho altre condanne per lo stesso reato, subirei un processo identico a questo (in altre parole non mi ritirano la patente)

Leggendo l'ex art. 179 c.p. mi sembra di capire che la riabilitazione avviene 5 anni dopo che la pena si è estinta ed estingue le pene accessorie e ri-acquisisco la mia capacità giuridica. Non sono riuscito a capire, quali sono le pene accessorie nel mio caso e quali capacità giuridiche ho perso. A parte il fatto che non posso fare ricorso alla condizionale nel caso di nuovo processo, c'è altro?
In questo caso allora non ho bisogno di alcuna riabilitazione, giusto?

Infine avrei 1 domanda "pratica": l'estinzione è automatica oppure occorre seguire delle procedure particolari?

Avv. Ribbeni
07-05-2009, 18:36
RecarSi in Tribunale facendo una analoga richiesta...Le assicuro che non serve a nulla. Le consiglio di limitarSi ad attendere la notifica del decreto. Se è incensurato verrà tenuto in debita considerazione e ove ritenga non congrua la pena di cui in decreto, potrà sempre opporSi

Dott. M.
25-11-2009, 11:15
Buon giorno a tutti.
Vi scrivo per significarvi quanto segue.
Il sottoscritto, in data 19.09.2004, commetteva la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 1, C.d.S. (“guida in stato di ebrezza”).
In data 10.05.2005, con riferimento al fatto di cui sopra, veniva condannato dal G.I.P. alla pena dell'ammenda, alternativa all'arresto.
Tempestivamente, il sottoscritto pagava la somma corrispondente all'ammenda prescritta per la contravvenzione commessa.
Decorso il termine di 2 anni, di cui all'art. 460, ultimo comma, C.p.p. in assenza di commissione di altri delitti, il sottoscritto chiedeva al Giudice dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 676 C.p.p.
In data 15.4.2009, in udienza camerale, il Giudice pronunciava Ordinanza di estinzione del reato e degli effetti dello stesso.
Recentemente, il sottoscritto si recava presso l'Ufficio del Casellario giudiziale per verificare se nel proprio Certificato risultasse <NULLA>. Il funzionario affermava che, in effetti, nel Certificato Generale risulta <NULLA>, ma avvertiva il sottoscritto che l'iscrizione sarebbe comunque rimasta per 10 anni nel “Certificato interno della Procura”.
In particolare, il funzionario avvertiva che, ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 313/2002, qualsiasi P.A. può venire a conoscenza, fino al 2015, del summenzionato “precedente”, seppur affiancato dalla precisazione della declaratoria di estinzione del reato.

Ciò premesso, le questioni pratiche che vorrei sottoporre alla vostra attenzione sono le seguenti:

A) Nel partecipare ai concorsi pubblici, e, in particolare, a quelli delle Forze dell'ordine, il sottoscritto è costretto a dichiarare, nella domanda di partecipazione, di «avere dei precedenti penali» seppure con la precisazione di intervenuta prescrizione del reato? Si rammenta che nella maggior parte dei concorsi pubblici delle Forze dell'ordine l'esistenza di precedenti penali (qualsiasi!!) è causa di esclusione dal concorso. Oppure, dato che comunque il reato è definitivamente estinto (quindi come se non fosse mai stato commesso) è possibile dichiarare l'inesistenza di precedenti penali? E al riguardo: le commissioni concorsuali che, magari attraverso strumenti interni, riescono a “scovare” tale precedente, violano il diritto alla privacy?
B) Nel rinnovare il Passaporto, alla luce di quanto precede, il sottoscritto è costretto a dichiarare l'esistenza di precedenti penali? Se sì, tale dichiarazione potrebbe rendere “la vita più facile” a quegli Enti che volessero verificare la sussistenza di precedenti penali dichiarati estinti?

Si fa presente che il sottoscritto, a parte l'illecito di cui sopra, non ha mai commesso alcuna infrazione; mai una multa per divieto di sosta, né per eccesso di velocità. Sempre rispettoso delle norme giuridiche e delle prassi sociali. E' possibile che un piccolo errore commesso all'età di 22 anni possa pregiudicare anni di duro studio (diploma al liceo classico e laurea in giurisprudenza con lode) e precludere opportunità di lavoro?

Vi ringrazio della vostra collaborazione e dell'attenzione prestata.
Distinti saluti.
Dott. M.

Jimmy90
30-05-2012, 22:05
Ciao dott. M.,
la pubblica amministrazione può richiedere la visura del casellario giudiziale "completo", quindi se hai avuto una condanna penale devi dichiararlo. Può comportarti esclusioni da concorsi statali(nota bene può, non per forza dipende dal concorso), soprattutto se nelle forze dell'ordine. Diverso è se passano 10 anni (e quindi non compare più) o se il certificato penale è richiesto da privati. Per quello che so io, con la sospensione condizionale rimane traccia del reato sulla fedina penale. L'unico modo per avere la fedina immacolata (per le fascie B e C del 186) è richiedere di poter svolgere i lavori di pubblica utilità, a seguito dei quali il giudice dichiara l'estinzione del reato ed è come se tu non lo avessi mai commesso.

bastians
31-05-2012, 07:26
... L'unico modo per avere la fedina immacolata (per le fascie B e C del 186) è richiedere di poter svolgere i lavori di pubblica utilità, a seguito dei quali il giudice dichiara l'estinzione del reato ed è come se tu non lo avessi mai commesso.

con la richiesta dei LSU il reato viene estinto si, ma la traccia nel casellario resta eccome!!! lo hai commesso e lo hai estinto con i LSU, la fedina resta sporca uguale