Zapuan
09-04-2009, 23:23
Facendo un po' di ricerca in internet (compreso questo sito) ho trovato anche questa:
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Poiché l’art. 223 nuovo cod.strad. non commina un termine di decadenza per l’esercizio del potere prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, per tale aspetto non disciplinato espressamente da tale norma deve farsi riferimento a quanto statuito in maniera generale dall’art. 218 nuovo cod.strad., non potendosi opinare che l’autorità amministrativa sia tenuta al rispetto di un termine molto ristretto in ipotesi quali quelle regolate dall’art. 218 e non lo sia, viceversa, per le fattispecie prese in considerazione dal successivo art. 223, comunque attinenti a sanzione accessoria della medesima portata.
T. Venezia-Chioggia. Venezia-Chioggia, 06-03-2000 Arch. circolaz., 2000, 405
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Significa forse che è possibile - anche nel caso del ritiro patente per guida in stato di ebbrezza - fare domanda di restituzione trascorsi i 5+15 gg. senza notifica della prefettura?
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Poiché l’art. 223 nuovo cod.strad. non commina un termine di decadenza per l’esercizio del potere prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, per tale aspetto non disciplinato espressamente da tale norma deve farsi riferimento a quanto statuito in maniera generale dall’art. 218 nuovo cod.strad., non potendosi opinare che l’autorità amministrativa sia tenuta al rispetto di un termine molto ristretto in ipotesi quali quelle regolate dall’art. 218 e non lo sia, viceversa, per le fattispecie prese in considerazione dal successivo art. 223, comunque attinenti a sanzione accessoria della medesima portata.
T. Venezia-Chioggia. Venezia-Chioggia, 06-03-2000 Arch. circolaz., 2000, 405
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Significa forse che è possibile - anche nel caso del ritiro patente per guida in stato di ebbrezza - fare domanda di restituzione trascorsi i 5+15 gg. senza notifica della prefettura?