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Visualizza Versione Completa : Istanza restituzione patente art 223



Zapuan
09-04-2009, 23:23
Facendo un po' di ricerca in internet (compreso questo sito) ho trovato anche questa:
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Poiché l’art. 223 nuovo cod.strad. non commina un termine di decadenza per l’esercizio del potere prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, per tale aspetto non disciplinato espressamente da tale norma deve farsi riferimento a quanto statuito in maniera generale dall’art. 218 nuovo cod.strad., non potendosi opinare che l’autorità amministrativa sia tenuta al rispetto di un termine molto ristretto in ipotesi quali quelle regolate dall’art. 218 e non lo sia, viceversa, per le fattispecie prese in considerazione dal successivo art. 223, comunque attinenti a sanzione accessoria della medesima portata.
T. Venezia-Chioggia. Venezia-Chioggia, 06-03-2000 Arch. circolaz., 2000, 405
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Significa forse che è possibile - anche nel caso del ritiro patente per guida in stato di ebbrezza - fare domanda di restituzione trascorsi i 5+15 gg. senza notifica della prefettura?

Avv. Caputo
10-04-2009, 06:40
Per stabilire se la sentenza che ha citato lei sia da consderare o meno un primo passo verso l'orientamento da lei indicato, occorrerebbe verificare se la stessa sia stata smentita o confermata dagli Uffici Giudiziari superiori, sino alla Cassazione.
L'autorità che, seppur non vincolante, dà comunque ai giudici una linea di condotta è, infatti, quest'ultima.

rimini81
10-04-2009, 10:28
beh...che dire. Speriamo che qualcuno sappia informarci con più precisione :-)

arma
11-04-2009, 10:43
Conosco quella sentenza.E' molto ragionevole però non ha avuto alcun seguito giurisprudenziale, nè di merito nè sopratutto di legittimità. Invero ,appigliandosi al dato normativo,confortato peraltro da recenti sentenze della Cassazione, la Prefettura dalla ricezione della patente ritirata in loco dagli accertatori, deve provvedere all'emissione dell'ordinanza di sospensione nel termine di 90 gg. (l'atto amministrativo è infatti vincolato all'an e meramente discrezionale sul quantum di sanzione) ex L.241/90.Tuttavia decorso tale termine,poichè la Prefettura sua sponte non consegnerà comunque il documento di guida, occorrerà ricorrere al GdP- sperando che nel frattempo l'ordinanza prefettizia sia stata emessa e notificata- per richiedere,inaudita altera parte, la patente con istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza cautelare. Questa la procedura (spesso da me seguita a volte con successo).Il vero punctum dolens è proprio il G.d.P. e la sua preparazione e/o sconfinata ignoranza.

ilRE
19-11-2010, 21:03
volevo un 'informazione importantissima...a me hanno ritirato la patente il 30 ottobre 2010...per tasso alcolemico 0.66...cioè nella fascia in cui si tratta solo di una sanzione amministrativa..con sosprensione della patente...ora io oggi ho inviato tramite raccomandata alla prefettura di roma la richiesta di restituzione della patente...aspettando adesso delle risposte...volevo chiedere...sono nel giusto??ossia anke se loro mi risponderanno che nel mio caso non posso riavere la patente posso insistere poiche sta nel mio diritto??visto ke la sanzione era solamente amministrativa..e per l'articolo 218 ho la possibilita di farla..GRAZIE in anticipo...

Avv. G. Lore
20-11-2010, 10:23
risposta già data qui http://www.ricorsi.net/forum/altre-multe/6326-sospensione-provvedimento-tempi-di-notifica-casa-2.html#post42194 , non appesantiamo il forum con doppioni di discussioni