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Visualizza Versione Completa : Divieto di sosta senza alcun cartello



metw
07-04-2009, 17:17
Salve a tutti i lettori del forum ed un saluto particolare agli Avvocati che lavorano per darci una mano. Oggi ero di fretta perchè una mia amica si doveva laureare e visto che a Trieste non esistono molti parcheggi, ho ben pensato di trovare parcheggio in una stradiva secondaria limitrofe all'Università. Successivamente, al mio ritorno, ho trovato l'avviso di violazione per l'inosservanze all'art. 7 comma 2° del C.d.S., subito ho colto l'occasione per andare a vedere se all'inizio della strada c'era la presenza del cartello con il succitato divieto (sono stati effettuati vari rilievi fotografici), ma non c'era nessun cartello ne tantomeno palo che potesse dar modo agli accertatori di diffendersi dicendo che qualcuno aveva tolto il cartello. Poi, sono andato alla fine della strada (la mia macchina era parcheggiata a circa 50mt. prima) dove c'era un cartello con il divieto di fermata e sotto la freccia di fine del divieto (quindi si presume che ci debba essere anche un cartello con la freccia di inizio, giusto?) dove sul retro di quest'ultimo non vi era traccia del numero dell'Ordinanza Comunale ne la data, quindi il cartello a mio avviso è stato messo li sicuramente tramite un'Ordinanza specifica ma se omettono di scriverla il cartello non dovrebbe trovarsi li in quella via e pertanto la mia sanzione può essere considerata nulla? Secondo voi è meglio fare un ricorso al G.d.P. o al Prefetto? So che se si fa al Prefetto e lo si perde si paga automaticamente il doppio, quindi?Grazie a tutti quelli che hanno perso tempo per leggere quanto ho scritto e per rispondermi ed aiutarmi per questa sanzione. P.S. SPERO VIVAMENTE CHE IL MIO QUESITO E LE SUCCESSIVE RISPOSTE SIANO D'AIUTO AD ALTRE PERSONE. Distinti saluti Mattia

Avv. G. Lore
07-04-2009, 17:23
Innanzitutto il preavviso di contravvenzione non è un atto opponibile.
Allo stato può solo pagre o attendere la notifica del verbale a casa da evadere a cura della P.A. entro 150 gg. da oggi.
A quel punto potrà svolgere opposizione.
Intanto consiglio di fare qualche bella foto dello stato dei luoghi.
Preciso che in ordine al difetto di indicazione di ordinanza sul retro del cartello, la Cassazione lo ha ormai considerato come irrilevante ai fini dell'illegittimità del verbale.
Per quanto riguarda il ricorso, il rigetto dinanzi al Prefetto determina il raddoppio della multa, con la possibilità di comunque impugnare l'ordinanza dinanzi al GdP.
Di fronte a quest'ultimo, invece, l'impugnazione del verbale può determinare la sua sospensione e, indi, in caso di rigetto si è ammessi a pagare la sanzione attuale.
Se vuole siamo a Sua disposizione

metw
08-04-2009, 14:39
Avv. Lore, volevo ringraziarla per l'aiuto e il tempo perso per la mia causa è stato/a molto gentile. Un'ultima cosa, mi sa dire il riferimento della Suprema Corte di Cassazione in merito a quanto stabilito dalla stessa per l'Ordinanza da apporre sul retro dei cartelli stradali? Con l'occasione porgo distinti saluti Mattia Mingotto

Avv. G. Lore
08-04-2009, 14:50
Si figuri, è un gran piacere per noi essere di aiuto per l'utenza.
L'ultima pronuncia della Cassazione sul punto dell'ordinanza sul retro dei cartelli è la sentenza 7125/06.