Visualizza Versione Completa : 2 multe autovelox margherita di savoia
Salve
vorrei porvi qualche domanda riguardo 2 multe che ho preso, nel giro di 5 giorni, sulla strada provinciale 141, margherita di savoia - manfredonia, beccato da una postazione fissa autovelx appena fuori margherita.
Il primo dei due verbali di accertamento riporta quanto segue:
In data xx/xx/xxxx alle ore xx:xx (la data in cui è stata commessa l'infrazione)
Data accertamento: xx/xx/xxxx (la data in cui hanno redatto il verbale)
Poi sulla busta raccomandata c'è la data di consegna alla posta della stessa, e la data dell'ufficio postale ricevente.
Per il calcolo dei 150 giorni entro il quale va notificata la multa su quali date si fa fede?
Se conto i giorni dalla data che ho commesso l'infrazione alla data in cui mi è stata recapitata la posta che coincide con quella del timbro postale dell'ufficio ricevente, sono passati 152 gg.
Invece se si fa riferimento alla data in cui è stata spedita la raccomandata i 150 gg non si superano.
Come si effettua il conteggio dei giorni?
Grazie.
Avv. G. Lore
30-03-2009, 12:45
Secondo quanto pacificamente sancito dalla Cassazione la notifica è assolta nel momento in cui l'atto viene consegnato all'Ufficiale Giudiziario.
In questo caso, con la notifica postale, questo si determina al momento in cui è stato consegnato alle Poste.
Quindi purtroppo sotto tale profilo non si può dedurre alcun vizio.
Se avrà piacere di inviarci il verbale a inforicorsi@gmail.com potremmo però verificare ulteriori ipotesi di ricorso, in particolare relative alla preavvertenza dell'autovelox
Avv. Caputo
30-03-2009, 12:49
Già, il collega ha ragione per ciò che concerne la notifica.
Ma, di solito, questo tipo di infrazioni contengono vari motivi sulla cui base è possibile esperire ricorso, onde ci invii la documentazione, come già riferitole.
Ok grazie.
Una cosiderazione:
a me hanno fatto due verbali identici nel giro di 5 giorni, loro, sindaco e comandante vv uu, sostengono che gli autovelox sono stati installati per prevenire incidenti, insoma per salvaguardare l'utente. Ma se la multa te la recapitano dopo 150 gg, l'utente potrebbe essersi schiantato nel frattempo quindi potrebbe mai essere definita prevenzione questa?
Avv. G. Lore
30-03-2009, 13:35
Lei ha centrato uno dei problemi.
Le multe sono un mezzo per fare cassa per i comuni e hanno perso la loro valenza primaria, quale quella della prevenzione.
Lottiamo contro tali abusi e la situazione prima o poi cambierà
Sul verbale è indicata la data di taratura dell'apparecchiatura, ovvero circa 2 mesi prima della mia infrazione.
Si possono ritenere sempre attendibili le rilevazioni di un'apparecchiatura fissa esposta liberamente all'azione dei vandali o agenti atmosferici?
Avv. G. Lore
30-03-2009, 13:40
Purtroppo una serie di ultimissime recenti della Cassazione hanno sotratto gli autovelox dalla vigenza della legge sulla metrologia, con la ardua conseguenza che l'onere della prova della corretta taratura dell'apparecchio non grava più sulla P.A., ma è il ricorrente che deve fornire la prova (e non la presunzione) della sua inattendibilità.
Insomma si tratta di prova diabolica, come tale difficilmente deducibile.
Ciò non toglie che se il decreto di omologazione prescrivesse ad esempio dei controlli annuali, questi debbano essere svolti e ne deve essere data prova
Alberto61
30-03-2009, 18:36
X stevross: ti segnalo il topic di fabizapp. Ti potrà dare delle buone informazioni
Alberto61
30-03-2009, 18:38
oops scusami ho omesso la "o" di fabiozapp
fabiozapp
31-03-2009, 17:08
ieri ho inviato un messaggio su questo topic ma oggi nn lo trovo, è stato oscurato o è stato un mio abbaglio?
grazie.
fabiozapp
31-03-2009, 17:11
http://img14.imageshack.us/img14/170/allegato1.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=allegato1.jpg)
http://img14.imageshack.us/img14/allegato1.jpg/1/w760.png (http://g.imageshack.us/img14/allegato1.jpg/1/)
Secondo quanto pacificamente sancito dalla Cassazione la notifica è assolta nel momento in cui l'atto viene consegnato all'Ufficiale Giudiziario.
In questo caso, con la notifica postale, questo si determina al momento in cui è stato consegnato alle Poste.
Quindi purtroppo sotto tale profilo non si può dedurre alcun vizio.
Se avrà piacere di inviarci il verbale a inforicorsi@gmail.com potremmo però verificare ulteriori ipotesi di ricorso, in particolare relative alla preavvertenza dell'autovelox
Il termine dei 60 gg per pagare o fare ricorso decorrono dalla data in cui l'atto viene consegnato alla posta o la data in cui il trasgressore riceve la raccomandata?
Facendo ricorso al Giudice di Pace mi sembra di aver capito che a differenza del Prefeto, in caso di esito negativo, non ti raddoppia la somma da pagare?
Cosa significa quel documento della Prefettura?
Avv. G. Lore
01-04-2009, 10:05
Il termine di 60 gg. decorre dalla data di ricezione dell'atto se la notifica è svolta a mani o dalla ricezione dell'avviso di giacenza se svolta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Per quanto riguarda il riocrso al GdP:
1) se il Giudice sospende l'esecutività del verbale sino all'esito del giudizio, in caso di rigetto si pagherà la misura minima della sanzione entro i 60 gg. dalla dat di emissione delle sentenza;
2) se non sospende si pagherà o il doppio se in sentenza non indica alcuna precisazione della somma o la somma indicata dal Giudice, il quale può confermare la misura minima
Dott. Perruolo
01-04-2009, 14:46
Esattamente...come dicevamo poi in altri thread, è sempre necessario ritirare le raccomandate, in quanto l'avvenuta giacenza equivale ad avvenuta notifica.
fabiozapp
01-04-2009, 16:25
PER UCCIO:
questa nota della prefettura di FG, è la prova che la prefettura ha dichiarato la convenzione margherita/aci contro legge.
nel fare ricorso indica fra i tanti motivi che la convenzione è contro legge e allega la stampa della nota del prefetto.
il ricorso verrà accolto in autotulela, come dice l'attenta lettura di quel foglio.
saluti.
fabiozapp
01-04-2009, 16:39
per gli avvocati:
sulla relata di notifica a mezzo posta è scritto che il plico è spedito dall'ufficio postale di Margherita di S., tra i tanti ricorsi che ho visto ho notato (dal tibro di accettazione) che le multe sono spedite da diversi uffici postali dei comuni limitrofi, questo è un vizio di notifica?
in più ho notato una cosa stranissima, ultimamente hanno adottato il timbro meccanizzato, con accettazine margherita di S., ma se si va a fare la ricerca su (dove e quando), le multe vengono acettate dall'uff. postale di Foggia, caso strano coincide con la sede dove opera la società ACI che ha preso in gestione la faccenda autovelox. quindi fornendo anche la stampa del sito delle poste, può essere prova di vizio di notificazione?
Avv. G. Lore
01-04-2009, 16:50
Mah, effettivamente sarebbe una falsa attestazione dell'Ufficiale Giudiziario, ma la materia delle notifiche postali dei v.a.v. è particolarmente articolata e non si rifa in toto alle norme del c.p.c. in tema di notifica, posto che anche ordinariamente non so quanto possa rilevare tale vizio.
Sicuramente è irrilevante quello dell'Ufficio postale di partenza.
Tengo comunque a precisare che eventuali vizi di notifica sono sanati dalla proposizione dell'opposizione.
fabiozapp
01-04-2009, 17:04
leggevo nella sentenza cassazione civile n°5559 del 7 giug. 1999, che l'omessa relata di notificazione è una mera irregolarità, ma non inficia la validità della notificazione stessa.
Avv. G. Lore
01-04-2009, 17:14
La sentenza non dice proprio questo.
Leggendola afferma che il vizio di notifica è sanato laddove l'atto raggiunga il suo scopo...ossia come dicevo prima qualora avverso l'atto di cui alla notifica viziata sia stata fatta opposizione o sia comunque seguita la costituzione in giudizio.
E' ovvio che in tali casi, pur in costanza di una notifica viziata lo stesso è stato comunque ricevuto, tant'è vero che la parte lo impugna o fa seguire una difesa giudiziale.
Purtroppo ogni tanto le massime non sono molto chiare o coloro che commentano le sentenze vanno fuori strada, ingenerando equivoci nell'utenza.
Del resto affermare che la mancata relata di notifica sia qualificabile come mero errore materiale e non rilevante sarebbe stato uno scivolone della Suprema Corte.
E' vero invece che un atto senza relata, opposto, determina che l'evidente vizio viene sanato per quanto detto prima.
Può essere utile alla mia causa questo?
Testo unificato
(11 marzo 2009)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE
CAPO I
MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 8 (ex Art. 6).
(Modifica all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli).
1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «di marcia,» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) al comma 6-bis le parole «o di dispositivi» sono sostituite dalle seguenti: «e di dispositivi»;
c) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi»;.
d) al comma 9-bis, le parole «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 800 a euro 3.200».
e) è aggiunto in fine il seguente comma «12-bis. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e secondarie non comunali ai Corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), dell’articolo 12 è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni».
O questo:
Semaforo rosso, niente multa senza vigile
Lo ha deciso la Cassazione dopo il ricorso di un cittadino di Modena che ha ricevuto il verbale grazie al "Photored"
MILANO - Se si passa con il rosso non basta la foto scattata dall'apparecchio di rilevamento della velocità per avere una multa: è necessaria la presenza del vigile, cui si può presentare una contestazione immediata. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 7388 della seconda Sezione civile, che ha annullato la sanzione a un cittadino di Modena. Aveva ricevuto un verbale per essere passato col rosso in presenza dell'apparecchio "Photored" (un sistema simile a quello dell'autovelox), ma in assenza del vigile non aveva potuto presentare obiezioni immediatamente dopo il fatto.
POSSIBILI EQUIVOCI - Ha fatto ricorso in Cassazione e ha vinto: la sentenza del giudice di pace modenese è stata annullata. «La mancata presenza in loco di agenti operanti per un verso preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile - si legge nella motivazione -, così eludendo il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolubili con certezza, proprio l'assenza degli agenti sul posto».
CONSUMATORI - Soddisfatte le associazioni di difesa dei consumatori. Il Codacons: «La Cassazione conferma la tesi che sosteniamo da anni: senza la presenza di un vigile cui poter contestare l'infrazione, le multe elevate in automatico dai sistemi elettronici non sono valide e vanno annullate. Si tratta di una sentenza importante perché riconosce il diritto fondamentale dell'automobilista e poter contestare immediatamente la contravvenzione». L'Adoc parla di «sentenza giusta a favore degli automobilisti». Secondo l'associazione «le sentenze emessa dalla Corte Suprema testimoniano la crescita degli abusi da parte degli enti locali, che utilizzano in maniera distorta apparecchi e leggi al fine non di garantire una maggiore sicurezza, una migliore circolazione e il rispetto delle regole e degli automobilisti, ma solo allo scopo di fare cassa».
Fonte: http://www.corriere.it/cronache/09_marzo_27/semaforo_rosso_foto_vigile_cassazione_7804fd64-1aea-11de-b646-00144f486ba6.shtml
Avv. G. Lore
02-04-2009, 11:36
Questa sentenza che Lei cita è stata già oggetto di un topic in questo forum e si riferisce a una situazione passata non più attuale, indi il principio di diritto è pacifico ma è privo di efficacia concreta.
Per quanto riguarda la nuova disciplina del c.d.s. sui limiti di velocità può esser utile l'aggiunta del comma 12 bis se la Sua infrazione è stata elevata dalla Polizia Municipale su strada extraurbana
Purtroppo non posso affermare con certezza che l'autovelox si trovi su strada extraurbana. Intanto posto uno stralcio del verbale:
http://img22.imageshack.us/img22/1356/verbalex.jpg
Avv. G. Lore
02-04-2009, 11:50
La strada è denominata "provinciale" quindi non di competenza del comune
E' possibile che si tratti di un tratto urbano della provinciale?
O se fosse urbano magari si sarebbe dovuto chiamare ad esempio Via Manfredonia?
Avv. G. Lore
02-04-2009, 11:57
Solitamente i tratti urbani acquistano un nome diverso, ma per esser sicuri bisognerebbe recarsi in loco
L'amatissimo autovelox:
http://img22.imageshack.us/img22/6348/autoveloxmargherita.jpg
Avv. G. Lore
02-04-2009, 12:09
Dalla foto sembra esser posto poco prima dell'inizio del tratto comunale
Infatti, il tratto comunale dovrebbe iniziare dopo il cartello che indica la citta.
Se così fosse i miei verbali sarebbero da annullare secondo le nuove disposizioni del CdS?
Avv. G. Lore
02-04-2009, 12:23
Sarebbe un ulteriore motivo di opposizione
fabiozapp
02-04-2009, 15:26
ma questa modifiche da che data hanno validità?
quindi se le multe sono state fatte prima del 11 marzo 2009,
sono valide?
Avv. G. Lore
02-04-2009, 15:29
La materia delle o.s.a. avendo attinenze penalistiche si rifa a tale ordinamente e, indi, sarebbe da applicare il principio del favor rei per il quale nessuno può essere condannato in forza di un fatto che una legge successiva nel tempo non qualifica come reato.
Indi se è intervenuta una norma che prevede che la Polizia Municipale non è competente a installare autovelox sui tratti extra comunali (tra l'altro cosa già ampiamente discussa in passato) la stessa si deve applicare ai casi precedenti.
fabiozapp
02-04-2009, 15:32
ma questa è una manna dal cielo. nn trovate?
Avv. G. Lore
02-04-2009, 15:33
Potrebbe essere, ma temo che presto troveranno dei rimedi, quali ad esempio nuove topografie dei confini comunali...
fabiozapp
02-04-2009, 15:39
so bene che l'Italia è fatta così,
fatta la legge, trovato l'inganno!
però pensandoci bene, se la PM,
deve mettersi su strada comunale, per tutte le strade,
che vige il decreto prefettizio della mancata contestazione immediata, tipo quella in questione SP141, quest'ultimo decade in territorio comunale. quindi sono costretti a applicare la contestazione immediata.
giusto?
L'amatissimo autovelox:
http://img22.imageshack.us/img22/6348/autoveloxmargherita.jpg
Fabiozapp sai per caso se l'autovelox della foto è collocato su strada urbana o extraurbana?
fabiozapp
02-04-2009, 16:16
secondo me è fuori territorio, ma basta andare a chiedere alla PM.
comunque perchè ti preoccupi di questo presupposto?
come ti ho detto nel topic:
http://www.ricorsi.net/forum/autovelox/2650-convenzioni-autovelox-margherita-di-savoia-fg-aci.html
e l'allegata nota del prefetto, cosa vuoi più dalla vita?
invia il ricorso al prefetto con motivazione n°1 convenzione contro legge, allega la nota trova altre motivazione che nn sono difficili da trovare e invia il tutto e il gioco è fatto.
magari tutti i multati d'Italia, avevano il prefetto dalla loro parte!!!
Può essere che il Comune successivamente alla nota del Prefetto abbia dimostrato il contrario?
Se si dovesse trattare invece di un tratto di strada di competenza comunale varrebbe questa norma?
Autovelox: obbligo di contestazione immediata nei centri urbani
Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di “Italia dei Valori”, Giovanni D’AGATA, segnala in merito una circolare del 13/12/08 Prefettura di Padova.
La Prefettura di Padova con una propria circolare emanata il 13.12.2008, a tutti i comandi di Polizia Locale, Stradale e Carabinieri, ha ribadito che il D.L. 121/02, convertito con legge 168/02 obbliga gli organi di polizia stradale alla contestazione immediata delle infrazioni rilevate a mezzo autovelox nei centri urbani e che quindi spetta al Prefetto individuare quei tratti di strada pericolosi in cui si può fare a meno di procedere alla contestazione immediata, che giammai possono essere rappresentati dalle strade urbane di quartiere e locali.
L'emanazione di questa circolare è avvenuta al seguito di richieste di chiarimenti e di numerosi ricorsi avverso verbali di violazione ai limiti di velocità rilevate a mezzo autovelox in cui si contesta la legittimità dell'accertamento.
La Prefettura interpretando rigorosamente le prescrizioni del Codice della Strada e successive modifiche relativamente alla materia in oggetto ha chiarito, se c’era bisogno di chiarire, che nelle strade urbane di quartiere e strade locali non si possono installare misuratori velocità senza che ci sia la contestazione immediata.
Come è ormai noto, mentre nelle strade extra urbane secondarie e strade urbane di scorrimento, di cui alle lettere "C e D" dell'art. 2,comma 2 del C.d.S., spetta alla Prefettura individuare i tratti di strada pericolosi dove si può procedere alla misurazione della velocità senza la contestazione immediata, peraltro a seguito di emanazione di un apposito decreto, al contrario sulle strade urbane di quartiere e locali, gli organi di polizia stradale hanno l’obbligo di contestare immediatamente le infrazioni, a pena di nullità delle stesse.
Secondo il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di “Italia dei Valori”, Giovanni D’AGATA, tale ennesima pronuncia in materia contribuisce a condannare l’odiosa prassi di alcuni comuni che usano a proprio piacimento gli autovelox e simili strumenti allo scopo di “fare cassa” e a discapito dell’effettiva necessità di sicurezza stradale.
Testo della circolare (http://www.sicurauto-video.it/download/CIRCOLARE%20PREFETTURA%20PADOVA%2013.12.08.pdf)
Confermato: l'autovelox a cui fa riferimento la foto non è su strada provinciale ma è posizionato nel centro abitato.
Recita un vecchio proverbio: "non mettere tutte le uova nello stesso paniere":D
Chissà perchè a Margherita hanno installato un'autovelox su strada provinciale e uno nel centro urbano?
Credo che in tutti e due i casi andranno all'acqua!
fabiozapp
04-04-2009, 18:41
ciao uccio,
anch'io sto facendo un po di ricorsi
contro i velox di margherita di s.
nn per partita presa o motivi economici,
ma solo per aiutare un po di amici,
che in questo periodo di crisi,
e di calamità naturali contro l'agricoltura,
che la moneta sfugge!!!
se vieni dalle mie parti, vienimi a trovare.
fabio
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