Visualizza Versione Completa : Posso fare ricorso?
Giubev70
26-03-2009, 17:27
Salve, Mi chiamo Giuseppe Bevilacqua e mi sono appena iscritto al Forum, vorrei porVi il seguente quesito:
Mi è arrivato un verbale per la violazione dei limiti di velocità da parte della P.M. del Comune di Camini (RC). Questo verbale è stato notificato a mia madre giusto 3 giorni prima della scadenza dei 150 giorni. Il problema è che l'intestatario dell'autovettura e quindi del verbale sono io e la multa, come ho detto, è stata notificata a mia madre che con me non è neppure convivente. Ora mi chiedo l'ufficio postale doveva inviarmi la raccomandata con la quale mi informava dell'avvenuta notifica, prevista dall'art. 7 della legge 890/82, modificato dall'art. 36 c.2 quater della legge 31/2008 (conversione del decreto Bersani), considerato che la notifica è stata fatta a persona diversa dall'interessato?
Posso impugnare il verbale per vizio di notifica?
esiste altro modo?
Cordialmente ringrazio
con te siamo arrivati a quota 7 multati dal Comune di Camini...
Questo comune si sta facendo i soldi, considerando che molti pagano senza neanche valutare la possibilità di fare ricorso...
Avv. G. Lore
26-03-2009, 18:11
E già cara Serena, il Tuo appunto è giustissimo...le mute per i Comuni sono un mezzo (fosse il principale) di fare "cassa", col chiaro intento di sparare nel mucchio, nella certezza che la maggior parte preferisce pagare al fare opposizione.
Proprio questo non è accettabile ed è giusto spingere ogni cittadino a far valere le proprie giuste rimostranze, qualora siano fondate.
Per quanto riguarda Giubev, a prescindere dalla fondatezza del ricorso, sarebbe da valutare il solito consiglio "audace" di non pagare la multa e attendere la cartella di pagamento per dedurre il vizio di notifica.
Ma ovviamente è un consiglio - ripeto - particolare e dettato per sommi capi da quanto riferito.
Di certo la notifica a chi non è convivente è nulla ex art. 139 c.p.c.
Dott. Perruolo
26-03-2009, 18:35
Il suggerimento "audace" del Collega potrebbe essere vincente...opporsi ora significherebbe sanare l'eventuale vizio di notifica.Per la notifica a persona non convivente vi sono moltissime sentenze da citare in una eventuale opposizione contro la cartella;opposizione a cui si dovrebbe almeno allegare una certificazione storica della residenza per dimostrare la non convivenza.
Avv. Caputo
26-03-2009, 18:43
Non procedere al pagamento del verbale per poi opporre la conseguente cartella esattoriale, potrebbe essere un'idea, ma tenga conto che comunque si procederebbe alla decurtazione dei punti dalla sua patente.
Prima eventualmente di accettare il consiglio degli stimati colleghi, personalmente le consiglierei di inviarci il verbale a inforicorsi@gmail.com per verificare se ci siano gli estremi per una impugnazione che dia buone probabilità di successo, e ciò al fine sia di non pagare la sanzione che, soprattutto, di non vedersi decurtati i punti.
Avv. G. Lore
26-03-2009, 18:50
Ovviamente caro Collega, il passo primario è valutare il ricorso attuale, tenendo però presente il grave vizio di notifica.
Unica precisazione: il mancato pagamento del verbale non determinerebbe la decurtazione, ma la notifica del 126 bis...a quel punto ricorribile sul presupposto del difetto di notifica del verbale fondante
Avv. Caputo
26-03-2009, 19:08
E' opportuno allora precisare che il mancato pagamento del verbale comporterebbe la notifica del verbale ex art. 126 bis con l'irrogazione di una ulteriore sanzione di 263 euro.
Se vuole salvare i punti avrebbe, a questo punto due strade, o ricorrere avverso quest'ultimo verbale eccependo il difetto di notifica, oppure pagare entrambi i verbali non provvedendo alla comunicazione del conducente.
Insomma, attendere semplicemente la cartella esattoriale per poi opporla, personalmente non lo consiglierei.
Chiaramente si tratta di un mio parere personale, l'utente sarà libero di regolarsi in base al parere che ritiene più opprtuno per le sue esigenze.
Avv. G. Lore
26-03-2009, 19:14
Sicuramente e, anzi, non vorrei che sia una disputa tra noi due in quanto io Ti quoto totalmente e se sta sembrando che Ti stia contestando preciso che non è così, anzi.
Schematizziamo:
non paga il verbale; arriverà la sanzione del 126 bis: a questo punto o paga i due verbali e salva i punti o oppone il 126 bis, deducendo che il verbale su cui si fonda non è stato notificato (notifica a famigliare non convivente).
Primaria cosa, quindi, vedere se il verbale attuale può essere opposto e, SOLO DOPO, valutare il resto.
In sostanza: Caputo ed io diciamo la stessa cosa e spero che non sia stato interpretato così :)
Avv. Caputo
26-03-2009, 19:17
Ma figurati, ci mancherebbe.
Lo scambio di opinioni può anche portare certe volte ad avere dei pareri diversi (e non è questo il caso). :D
Dott. Perruolo
26-03-2009, 19:22
Mi sono distratto un secondo ed ecco fiorire un sano scambio di opinioni tra Colleghi.Ovviamente "l'audace" strategia proposta, come indicato dai Colleghi, implica sempre il dover valutare la proponibilità del ricorso attuale, tenendo presente che anche in mancanza di altri vizi immediatamente opponibili, in futuro può esserci la scappatoia indicata.
Giubev70
26-03-2009, 20:27
Salve, innanzitutto ringrazio per le Vostre risposte e Vi comunico che ho provveduto ad inoltrare via e-mail copia del verbale. Volevo altresì chiederVi, se è giusto quello che ho detto nel primo messaggio e cioè: in caso di notifica a persona diversa dall'interessato, a prescindere se convivente o meno, le poste devono inviare una lettera raccomandata all'interessato per avvisare della notifica? questo nuovo comma dell'art. 7 della legge 890/82 si applica anche alle notificazioni di atti amministrativi, quali i verbali, o solamente ad atti giudiziari?
Poi, mi sembra di capire che non pagando il primo verbale e non inviando la comunicazione dei dati dell'effettivo autista, attendo di ricevere la seconda multa e poi faccio ricorso contro quella, contestando il fatto di non aver mai ricevuto la prima o comunque perchè la sua notifica è nulla. Preciso che posso provare di non essere convivente, nemmeno temporaneamente, con mia madre (certificati storici di famiglia).
Ma siccome il postino avrà sicuramente messo, accanto alla firma di mia madre, la dicitura "familiare convivente" , non è che si può ipotizzare il reato di falso a carico dello stesso postino? sinceramente questo non lo vorrei.
Chiedo scusa in anticipo per essermi dilungato e spero di essere stato abbastanza chiaro nel porVi le domande.
Grazie
G.B.
Avv. G. Lore
26-03-2009, 22:34
Allora, in codesto caso la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
Tale precetto prevede che qualora la notifica non possa avvenire a mani del destinatario, la stessa si può svolgere a favoredi altri soggetti, tra cui il famigliare convivente.
SOLO nel caso di notifica a portiere o vicino di casa è necessario l'invio dell'avviso a mezzo lettera racc. AR, indi non è questo il caso in cui si applica questa ulteriore formalità.
Semplicemente provando che Lei non è convivente con chi ha ricevuto la notifica, può fondare la nullità della stessa.
Ripeto, è un passaggio "audace" perchè così facendo Lei non paga il presente verbale (che indi si raddoppia e viene iscritto al ruolo) e riceverà l'ulteriore sanzione del 126 bis (che potrà opporre - come anche da Lei rilevato - deducendo la nullità della prima notifica), quindi al momento concentriamoci sull'opponibilità del presente provvedimento e rinviamo ogni discorso a dopo l'esame del verbale.
Dott. Perruolo
27-03-2009, 09:08
Il Collega ha ragione...come detto, valutiamo prima l'opponibilità immediata e, se necessario, valuteremo la strategia un pò più audace.Quindi, ci invii la documentazione e Le forniremo quanto prima un parere gratuito.
Giubev70
27-03-2009, 09:41
Buon giorno, Volevo avvisarVi che la documentazione (il verbale) l'ho già inviata ieri sera all'indirizzo e-mail che mi avete dato nei precedenti post. Se non è stata ricevuta Vi chiedo cortesemente di farmelo sapere.
Chiedo scusa se insisto, ma volevo dire una sola altra cosa: l'articolo che ho prima citato prevede che la lettera raccomandata, per avvertire della notifica, sia inviata in qualunque caso di notifica a persona diversa dall'interessato e cita anche "familiari anche temporaneamente conviventi". Come dicevo io posso produrre idonea documentazione a prova di questa "non convivenza" con mia madre.
Comunque sono d'accordo con Voi nell'attendere la Vs. valutazione su una immediata opportunità di ricorso.
Cordialmente saluto e ringrazio
G.B.
Dott. Perruolo
27-03-2009, 09:48
Non si preoccupi...riceverà al più presto un parere dal Professionista incaricato.
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