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Visualizza Versione Completa : articolo 186/2



Fabrizio89ax
18-03-2009, 20:56
buonasera, sono nuovo in questo forum e spero che qualcuno possa aiutarmi con alcuni dei miei dubbi...
In data 21-12-2008, sono stato sottoposto dalla polizia di stato alla prova dell'etilometro, per aver infranto l'articolo 186/2 (0.8 in entrambe le prove, fortunatamente nello scaglione più basso). Al momento della verbalizzazione, preso dalla paura e con la consapevolezza della mia ignoranza in materia, non ho fatto alcuna domanda (sbagliando), ma ragionando a "mente fredda" mi sono sorti alcuni dubbi:
1- è corretto che il tempo trascorso tra le 2 prove effettuate sia stato di soltanto 4 minuti (nemmeno il tempo di fumare una sigaretta!!)?
2- come mai sull'unico verbale a me rilasciato non vi è traccia di:
*modello dell'etilometro utilizzato (quindi senza alcun dato che lo riguardi)
*scontrini delle prove effettuate (non è nemmeno riportato l'orario della prove)
3- come è possibile che mi abbiano fatto firmare solamente il verbale? perchè non i risultati dell'etilometro? quei risultati potrebbero essere stati benissimo di un'altra persona...
Ora per fortuna ho scontato quasi totalmente la mia "pena" di 3 mesi, però della multa non ho avuto alcuna notizia.... volevo fare un'ultima domanda: esiste un tempo limite per la consegna di quest'ultima? sono leggende metropolitane le affermazioni che trascorsi i 3 mesi dall'emissione del verbale la multa non è più valida?

grazie in anticipo e saluti da fabrizio.

Dott. Panicucci
19-03-2009, 15:40
salve,
1) l'art 379 del regolamento al codice della strada dice che l'intervallo di tempo tra le 2 misurazioni deve essere di 5 minuti.
2) il verbale che ha lei probabilmente è il verbale di elezione di domicilio, dove non è necessario riportare il tipo di etilometro e i 2 valori.
3) Talvolta vengono fatti firmare anche gli scontrini, ma non mi risulta che la legge preveda un obbligo di questo tipo.

Ad ogni modo puo' fare richiesta per visionare gli scontrini e, dopo la conclusione delle indagini, potra' visionare anceh tutti gli altri atti che la riguardano.
Poichè la guida in stato di ebbrezza costituisce reato, la "multa" è una sanzione penale, non amministrativa, quindi non valgono le regole relative alla contestazione di sanzioni amministrative. Molto spesso il procedimento penale sfocia in un decreto penale di condanna che prevede una sanzione pecuniaria da pagare.

Una cosa positiva è che nel suo caso, se il tasso alcolico era non superiore a 0.8, è consentita l'oblazione, quindi prenda in considerazione la possibilità di fare istanza di oblazione! Si tratta sempre di una "multa" da pagare, ma il vantaggio rispetto al decreto penale è che si estingue il reato, quindi non risulterà alcun precedente. Le consuiglio di leggere anche le vecchie discussioni del forum in cui si parla dell'oblazione.
Cordiali saluti.

Fabrizio89ax
19-03-2009, 17:20
grazie Massi! ora provo a cercare qualche informazione a riguardo.... grazie ancora saluti!

Fabrizio89ax
19-03-2009, 17:53
Ho letto alcuni post riguardanti l'istanza di oblazione, ma ho ancora qualche dubbio; nel mio caso avrebbe comunque senso presentare l'istanza dato che sono trascorsi i 3 mesi di sospensione(precisamente domenica 22 marzo)?
riuscirei comunque ad estinguerte il reato? dato che non ho mai avuto a che fare con questioni del genere, e sinceramente non saprei nemmeno come muovermi a riguardo riuscirebbe a darmi qualche indicazione su come presentare l'istanza di oblazione?
grazie ancora della disponibiltà, fino ad ora ne gli organi di polizia (che ritengo incompetenti) e nessun'altro mi aveva accennato la possibilità di richiedere tutto ciò!

studiolegalemorelli
29-03-2009, 20:14
Premesso che il "fai da te" in questi casi è estremamente pericoloso, per cui le consiglio di rivolgersi tempestivamente ad un avvocato di sua fiducia, l'istanza di oblazione può essere proposta fino all'apertura del dibattimento o al decreto penale di condanna.
Normalmente si preferisce attendere l'emissione di quest'ultimo, per poi chiedere l'oblazione in sede di opposizione allo stesso, oppure la data dell'udienza nel caso in cui non venga emesso il decreto penale, ed in questo caso l'istanza andrà rivolta tra le questioni preliminari al giudice procedente, cioè prima che venga dichiarato aperto il dibattimento.
In ogni caso, come le dicevo e come i colleghi le hanno già evidenziato, si tratta di un vero e proprio reato, non di una contravvenzione, quindi si rivolga ad un avvocato per evitare di commettere errori dei quali potrà pentirsi in futuro.