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Visualizza Versione Completa : Obbligo di segnalazione di autovelox



Avv. Caputo
14-03-2009, 07:51
Dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 5621 del 9 marzo 2009 che limita drasticamente la competenza degli ausiliari del traffico (i c.d. "vigilini"), è di questi giorni un'altra importantissima sentenza che tutela maggiormente gli automobilisti, già abbondantemente e spesso ingiustificatamente vessati da abusi della p.a.: la n. 11131 del 13 marzo 2009 della Seconda Sez. Penale.

Con essa la Cassazione ha confermato il sequestro di alcuni apparecchi della "Speed Control", dolosamente occultati per poter lucrare sulle sanzioni irrogate, dato che il titolare della stessa riceveva un compenso per ogni multa riscossa (vedi Autovelox, giro di vite della Cassazione - LASTAMPA.it (http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200903articoli/41852girata.asp)).

Nel far ciò, la Suprema Corte sancisce a livello giurisprudenziale ciò che era già contenuto in una circolare del Ministero dell'Interno del 2007, in cui si affermava l'obbligo della segnalazione dell'autovelox almeno 400 metri prima del punto di collocamento.

La speranza è, adesso, quella che quest'orientamento si consolidi nel tempo.

Dott. Perruolo
14-03-2009, 09:04
Utilissima segnalazione.

Avv. G. Lore
14-03-2009, 11:01
Ulteriore passo verso l'applicazione di un principio indefettibile, quale quello della preavvertenza dell'autovelox, principio che - è ben ricordarlo - non è un'elucubrazione giurisprudenziale, bensì sancito dalla Legge 168/02, art. 4.
La superiore sentenza continua una seria di pronunce già svolte sul punto e che hanno dichiarato che quanto disposto dalla citata legge ha carattere imperativo (cass. 24526/06, 23833/07).
E' bene rilevare che da noi nel Lazio, per una volta, è stato il Prefetto a tutelare il cittadino e non a vessarlo, emanando la celebre direttiva 19333/07, appunto disponendo la idonea preavvertenza degli autovelox come per legge.
E' bello constatare che tra mille storture, il principio di diritto alla fine prevale sempre.
Ciò posto proprio ieri un mio cliente mi affida un verbale per eccesso di velocità...fatevi due risate...nello stesso è dichiarato che l'autovelox era posto al civico 42 di una tot. strada e l'avviso della sua presenza al civico 44...ridiamo o piangiamo??

enricobb
17-03-2009, 00:53
Questo obbligo riguarda anche (come credo)
le postazioni autovelox mobili?

Nel caso in cui l'autovelox non fosse stato segnalato,
è sufficiente riferirlo nella comunicazione del ricorso,
o è anche necessario dimostrarlo con qualche fotografia?
O c'è anche altro che bisogna fare?

Se ho capito bene, la notifica del verbale dovrebbe riportare
anche dettagli relativi all'opportuna segnalazione della
postazione autovelox che ha rilevato l'infrazione contestata?
E l'assenza di questi dettagli nel verbale di notifica
può costituire una valida ragione di ricorso?

Grazie.

Avv. Caputo
17-03-2009, 07:09
1) Sì, riguarda anche quelli mobili;

2) No, deve essere provato con foto o con testimoni;

3) No, il verbale non contiene dettagli sulla previa segnalazione dell'autovelox.

4) Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, direi di sì.

enricobb
17-03-2009, 09:44
Grazie.


1) Sì, riguarda anche quelli mobili;

2) No, deve essere provato con foto o con testimoni;

3) No, il verbale non contiene dettagli sulla previa segnalazione dell'autovelox.

4) Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, direi di sì.


D'altra parte, soprattutto nel caso in cui si tratti postazioni mobili, è possibile che il ricorso sia respinto sostenendo che la segnalazione era presente ma che anche quella era mobile, cioè che era presente soltanto nel momento in cui era installato anche il dispositivo autovelox?

Peraltro non ricordo di avere mai visto segnalazioni "mobili" di un dispositivo autovelox in funzione, ma nel caso potrebbe anche essere un modo per sostenere l'inammissibilità di qualche fotografia come prova sufficiente a dimostrare l'assenza di segnalazioni, a meno che la fotografia sia stata fatta proprio nello stesso momento in cui è stata contestata l'infrazione, e che sia anche possibile dimostrarlo. In altre parole, se anche si presentano fotografie che dimostrano l'assenza di segnalazioni, il ricorso può essere comunque respinto sostenendo che la segnalazione c'era ma che era una segnalazione mobile presente soltanto nel momento in cui è stata rilevata l'infrazione?

Per quanto riguarda invece l'assenza di dettagli in merito all'opportuna segnalazione della postazione autovelox nella notifica del verbale, e dunque la possibilità che l'assenza di questi dettagli possa costituire una valida ragione di ricorso, a voi risulta pure che qualche ricorso sia stato presentato proprio in riferimento a questi difetti di forma, e che abbia avuto successo?

Grazie.

duro
19-03-2009, 11:27
Grazie.




D'altra parte, soprattutto nel caso in cui si tratti postazioni mobili, è possibile che il ricorso sia respinto sostenendo che la segnalazione era presente ma che anche quella era mobile, cioè che era presente soltanto nel momento in cui era installato anche il dispositivo autovelox?

Peraltro non ricordo di avere mai visto segnalazioni "mobili" di un dispositivo autovelox in funzione, ma nel caso potrebbe anche essere un modo per sostenere l'inammissibilità di qualche fotografia come prova sufficiente a dimostrare l'assenza di segnalazioni, a meno che la fotografia sia stata fatta proprio nello stesso momento in cui è stata contestata l'infrazione, e che sia anche possibile dimostrarlo. In altre parole, se anche si presentano fotografie che dimostrano l'assenza di segnalazioni, il ricorso può essere comunque respinto sostenendo che la segnalazione c'era ma che era una segnalazione mobile presente soltanto nel momento in cui è stata rilevata l'infrazione?

Per quanto riguarda invece l'assenza di dettagli in merito all'opportuna segnalazione della postazione autovelox nella notifica del verbale, e dunque la possibilità che l'assenza di questi dettagli possa costituire una valida ragione di ricorso, a voi risulta pure che qualche ricorso sia stato presentato proprio in riferimento a questi difetti di forma, e che abbia avuto successo?

Grazie.



ciao a tutti, approfitto per presentarmi e collegarmi a quanto scritto da enricobb;
a me è successa in pratica la stessa cosa: come posso dimostrare che nella data dell'infrazione il cartello di segnalazione removibile non era presente? in quanto removibile dovrebbe esserci solo con autovelox presente anche se quando è capitato a me di essere multato non mi pare proprio ci fosse il cartello di segnalazione.. è dimostrabile questo fatto?
grazie mille.

Avv. G. Lore
19-03-2009, 11:32
L'onere della prova dovrebbe incombere sulla P.A. convocata in giudizio.
I ricorsi alle sanzioni amm.ve sono giudizi di opposizione in cui il ricorrente è attore solo formalmente, ma non sostanzialmente e, indi, l'obbligo di provare la fondatezza del diritto fatto valere (in questo caso fondatezza sanzione) deve essere in capo alla controparte.
Lei eccepisca la mancanza di idonea segnaletica e l'ente convocato dovrà dare prova che il cartello c'era

Avv. Caputo
19-03-2009, 11:45
Già.
L'obbligo di provare che era stato posizionato il cartello di segnalazione spetta alla p.a. e non al presunto trasgressore dimostrare che non vi era.
Troppo spesso le amministrazioni tendono a scordarsene.

Avv. G. Lore
19-03-2009, 11:46
Purtroppo ogni tanto anche i GdP tendono a scordarsene...meno male che ci sono i bravi e attenti avvocati che puntualizzano subito i principi fondamentali della procedura!

duro
19-03-2009, 12:07
Purtroppo ogni tanto anche i GdP tendono a scordarsene...meno male che ci sono i bravi e attenti avvocati che puntualizzano subito i principi fondamentali della procedura!

Vi ringrazio per le tempestive risposte;
non so se la mia domanda potrà essere banale ma Vi chiedo: non dovrebbe essere molto semplice per la P.A. provare che loro il segnale lo avevano messo compilando qualche pezzo di carta magari al momento che certifichi la dotazione che quel giorno di gennaio loro avevano a seguito della loro uscita con l'autovelox mobile? in quel caso credo che la mia parola varrebbe molto poco. :(

per buttarla in ridere: se il colonnello Jessep (Jack Nicholson in Codice d'onore) era riuscito a falsificare i registri delle torri di controllo per cancellare un paio di voli militari, non potrei pensare che sia molto semplice fare qualche carta per molto meno??
A quel punto in aula dovrei presentarmi con Tom Cruise per far confessare alla P.A. il "Codice Rosso".. ovvvero il fatto che in realtà il cartello removibile non c'era.
Spero abbiate visto il film sennò il paragone potrebbe non essere semplicissimo.. :D

Avv. G. Lore
19-03-2009, 12:17
Una semplice dichiarazione ex ost pur se proveniente da un Pubblico Ufficiale lascia il tempo che trova.
Dovrebbero provare documentalmente che quel giorno c'era il cartello o dovrebbero depositare un'ordinanza datata il giorno dell'infrazione

duro
19-03-2009, 12:31
Una semplice dichiarazione ex ost pur se proveniente da un Pubblico Ufficiale lascia il tempo che trova.
Dovrebbero provare documentalmente che quel giorno c'era il cartello o dovrebbero depositare un'ordinanza datata il giorno dell'infrazione

per quello dicevo che non dovrebbe essere difficile compilare un foglio con la dotazione prevista, datandola poi in modo retroattivo.
sa io sono molto malizioso e a queste cose credo molto.

Avv. G. Lore
19-03-2009, 12:49
Diciamo che a pensar male speso "ci si azzecca", ma simili abusi è facile smascherarli

Avv. Caputo
19-03-2009, 14:11
Non solo è facile smascherarli, ma incorrerebbero anche nel rischio di essere denunciati penalmente e non credo che a loro convenga.

Dott. Perruolo
19-03-2009, 15:04
Mi associo a quanto detto più che giustamente dai Colleghi.

duro
20-03-2009, 14:23
Mi associo a quanto detto più che giustamente dai Colleghi.

grazie mille per le vostre risposte;
leggengo e rileggendo il verbale sono riuscito a trovare un paio imperfezioni che vorrei sottoporVi;
1) dicono che l'autovelox mobile è regolarmente segnalato da cartello fisso posizionato a mt 1190 dalla postazione di rilevazione infrazione: cosa non vera in quanto anche oggi facendo la strada a ritroso ho appurato che a quella distanza (facilmente calcolata col contachilometri) non c'è nessun cartello fisso (cosa che oggi ho documentato facendo qualche foto dall'auto)
2) ribadiscono che la postazione mobile autovelox era segnalata pure da un cartello mobile posizionato a 250 mt dalla postazione mobile dell'autovelox (testuali parole del verbale): cosa possibile ma dando a una letta alla sentenza 11131/2009 ci si troverebbe di fronte ad una seconda mancanza (nel caso fosse retroattiva) visto che la distanza deve essere almeno di 400mt.

A questo punto Vi chiedo: è retroattiva che Voi sappiate la sentenza?
Se si come faccio ad avviare il ricorso?
Grazie mille ancora.:)

Avv. G. Lore
20-03-2009, 14:30
Una sentenza non ha una sua validità passata. presente o futura.
Dichiara semplicemente un principio di legge a cui i Giudicanti inferiori alla Cassazione debbono uniformarsi.
In sostanza una sentenza non si sostituisce alla legge (quella sì può essere retro o irretroattiva) ma la interpreta unicamente.
Quindi quanto sancito dalla Cassazione, tra l'altro a SS.UU. (massima espressione della giurisprudenza in Italia) ha valore attuale e passato.

duro
20-03-2009, 14:36
Una sentenza non ha una sua validità passata. presente o futura.
Dichiara semplicemente un principio di legge a cui i Giudicanti inferiori alla Cassazione debbono uniformarsi.
In sostanza una sentenza non si sostituisce alla legge (quella sì può essere retro o irretroattiva) ma la interpreta unicamente.
Quindi quanto sancito dalla Cassazione, tra l'altro a SS.UU. (massima espressione della giurisprudenza in Italia) ha valore attuale e passato.

Grazie mille avvocato; mi rincuora davvero; come procedo per il ricorso?
Basta carta semplice e raccomandata?
Se vinco minimo le offro una pizza. :D

Avv. G. Lore
20-03-2009, 14:45
Rediga un ricorso in cui indica tutte le deduzioni e eccezioni da svolgere e lo invii al GdP competente o al Prefetto a seconda della Sua scelta entro i termini di impugnativa con Racc AR senza busta.
Per la pizza no problem, è più che sufficiente sapere che apprezza il nostro operato e siamo a Sua disposizione per ogni necessità futura

duro
20-03-2009, 15:23
ok grazie mille.
una sola domanda se posso: cosa significa senza busta? ::)

Avv. G. Lore
20-03-2009, 15:48
Significa che deve piegare il ricorso in tre parti, sigillarlo ai lati con lo scotch (e non la spillatrice perchè altrimenti c'è una sovrapprezzo); tali atti è sempre meglio inviarli senza busta per evitare che il ricevente possa eccepire la ricezione della busta vuota.
Di tale modalità di invio ne dia indicazione al termine dell'atto stesso con la seguente dichiarazione: "si dichiara che il sovraesteso atto viene inviato a mezzo racc AR senza busta".

duro
20-03-2009, 17:33
Significa che deve piegare il ricorso in tre parti, sigillarlo ai lati con lo scotch (e non la spillatrice perchè altrimenti c'è una sovrapprezzo); tali atti è sempre meglio inviarli senza busta per evitare che il ricevente possa eccepire la ricezione della busta vuota.
Di tale modalità di invio ne dia indicazione al termine dell'atto stesso con la seguente dichiarazione: "si dichiara che il sovraesteso atto viene inviato a mezzo racc AR senza busta".

avvocato questa non la sapevo davvero
grazie ancora è stata/o davvero molto gentile.
;)

Avv. G. Lore
20-03-2009, 17:42
Purtroppo fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!
Prego e ci confermiamo a Suo servizio

duro
27-03-2009, 17:28
Purtroppo fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!
Prego e ci confermiamo a Suo servizio

Buonasera avvocato,
mi scusi se La disturbo; volevo chiederLe un parere in quanto avrei buttato giù una bozza di ricorso.
Posso?

Avv. G. Lore
27-03-2009, 17:32
Meglio passare per l'email dell'Associazione se vuole un confronto diretto

Avv. Solito
27-03-2009, 19:07
sottoscrivo in toto i colleghi!

duro
27-03-2009, 20:11
Meglio passare per l'email dell'Associazione se vuole un confronto diretto

ok grazie mille

Avv. G. Lore
27-03-2009, 21:59
Sempre a Sua disposizione

duro
21-04-2009, 13:14
Sempre a Sua disposizione

avvocato mi scusi ho un atroce dubbio.
il ricorso va fatto entro 30 gg o 60gg? io volevo ricorrere al giudice di pace.
grazie mille.

duro
21-04-2009, 13:41
avvocato mi scusi ho un atroce dubbio.
il ricorso va fatto entro 30 gg o 60gg? io volevo ricorrere al giudice di pace.
grazie mille.

approfitto le chiedo anche questo.. poichè ho delle foto che testimoniano il fatto che all'epoca della rilevazione della mia velocità non era presente alcun cartello fisso e dopo il 27 marzo è comparso miracolosamente, devo allegare pure quelle in triplice copia al ricorso o non serve fare copia di quelle?
grazie.

Dott. Perruolo
21-04-2009, 13:49
Non è necessario allegare le foto anche alle copie.

Dott. Perruolo
21-04-2009, 13:51
I ricorsi contro i verbali vanno presentati entro 60 giorni dalla notifica, 30 se si tratta di cartelle di pagamento.

Avv. Caputo
21-04-2009, 13:51
Il ricorso va fatto entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Dott. Perruolo
21-04-2009, 13:52
Doppia risposta e migliore consulenza.

duro
21-04-2009, 14:06
grazie a tutti.
molto gentili e tempestivi.

Dott. Perruolo
21-04-2009, 14:19
Si figuri...a disposizione.

Avv. Caputo
21-04-2009, 16:22
Grazie a lei. Mi fa piacere che il topic da me iniziato sull'argomento abbia avuto successo. Spero sia utile a tanti altri utenti.

psicofrenica
05-05-2009, 11:08
Approfitto anch'io della Vs. competenza.
Mi è stato elevato verbale per eccesso di velocità rilevata con telelaser.
Sul verbale è indicato che l'avviso era a 150 mt. dal rilevatore.
Posso fare ricorso??

Avv. G. Lore
05-05-2009, 11:13
Ovviamente.
Se avrà piacere di inviarci il verbale a inforicorsi@gmail.com potrremmo valutare ancor meglio il provvedimento e individuare ulteriori ipotesi di opposizione

psicofrenica
05-05-2009, 20:52
Grazie infinite invierò appena possibile il verbale

Avv. G. Lore
05-05-2009, 20:55
Prego ... siamo qui per Lei per poterLe essere di ausilio

Eolo
15-06-2009, 11:28
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e colgo l'occasione per congratularmi con voi per la professionalità e l'utilità di quanto ho potuto leggere.
Di qui chiedo il vostro parere.
Venerdì mattina scorso sono stato fermato da due vigili urbani per l'infrazione di eccesso di velocità (art.142- 9bis) oltre i 60km/h.
In pratica venendo al lavoro, in un rettilineo in mezzo ai campi un'accelerata con la moto e mi sono ritrovato più avanti i vigili che si sono catapultati in mezzo alla strada a braccia aperte per intimermi l'alt (anche se già avevo rimoderato la mia velocità).
Nel rettilineo che porta alla mia azienda, sono presenti due indicazioni verticali di "controllo velocità elettronicamente", l'uno grossomodo a 300 metri dall'inizio e l'altro ripetuto dopo 50-100 metri (le distanze non le ho misurate).

La rilevazione dell'infrazione è stata fatta come scritto sul verbale, a 410.2 metri, pari a 147km/h che con gli scarti dell'apparecchio è stata riportata a 139 km/h su un limite di 50.
Sempre nel verbale, che a prima vista sembrava già precompilato con grande esperienza visti i dettagli riportati tanto da usufruire di asterisci per scrivere qui e li, sta scritto di lato dal basso verso l'alto la frase "si attesta che è presente a mt.650 dalla postazione di controllo, nella direzione di marcia tenuta dal conducente cartello mobile indicante "rilevamento elettronico della velocità".

Il mio primo quesito è inerente alle segnalazioni di "controllo elettronico della velocità".
La segnalazione "mobile" che attestano a verbale non l'ho assolutamente vista e chiedendo anche ai colleghi (visto che l'autovelox era a 50 metri dall'ingresso della mia azienda) nessuno ha visto quella segnalazione mobile venendo al lavoro.

C'è forse possibilità di ricorso in tal verso nonostante almeno un cartello visibile e fisso era presente ?
ci sono alcune regole sulle distanze, tali da permettermi di non dover aspettare di riavere la patente a Natale ?

Nel caso di art.142 comma 9bis, è possibile circolare con uno scooter 50 ?

Vi ringrazio infinitamente per le indicazioni che mi darete.

Avv. G. Lore
15-06-2009, 11:33
Innanzitutto La ringraziamo per i complimenti che ci ha posto, che cerchiamo di meritare operando con il massimo della professionalità.
Ciò posto, per poterLe offrire un parere compiuto sulla vicenda, sarebbe necessario consultare il verbale, indi se vorrà inviarcelo a inforicorsi@gmail.com potremmo operare in tal senso.
Per quanto riguarda le Sue domande, è da dire che secondo quanto dichiarato dalla Cassazione il velox deve essere preavvertito da apposita segnaletica posta almeno 400 m. prima dell'apparecchiatura

Dott. Perruolo
15-06-2009, 11:44
Sottoscrivo quanto detto dal sapiente Collega e rinnovo l'invito ad inviarci la documentazione.

Avv. G. Lore
15-06-2009, 11:49
Aggiungo e mi scuso per la svista, che in caso di patente sospesa per eccesso di velocità, si mantiene il diritto a guidare gli scooter 50 cc ex art. 116 cds unicamente nell'ipotesi dell'art. 142 c.d.s. comma 9.
Lei purtroppo è incappato nel 9 bis (eccesso velocità oltre i 60 km7h) quindi ahimè non rientrerebbe in questo diritto.
Detto ciò, la questione però è particolare, perchè l'art. 116 è stato modificato nel 2005, quando ancora vi era solo il 142 comma 9 (comma unico), mentre i 9 bis è stato insierito solo nel 2007.
Indi la regolamentazione del 116 afferiva a una situazione di vigenza del comma 9 del 142 come comma unico.

Eolo
15-06-2009, 13:19
Grazie infinite per le informazioni, vi invierò il verbale non appena riuscirò a scannerizzarlo, anche se haimè credo ci sarà poco a ciu appigliarsi (ho notato solo che hanno precisato la mia località di residenza non completa)

Essendo il 9-bis post all'articolo 116 se non viene precisata modifica non dovrebbe esser ancora valido ?
Per sapere quindi se la guida del motorino 50 sia per me possibile, devo chiamare la questura seocndo voi ?

Vi ringrazio ancora, a prestissimo.

Avv. G. Lore
15-06-2009, 13:26
A norma di legge (intepretazione letterale) il 9 bis non è ricompreso nell'ammissione del 116.
Dato che però il 142 9 bis rispetto al 142 9 prevede unicamente una sanzione più grande ma dello stesso tenore (sanzione monetaria + sospensione patente, muta solo il valore della monetaria e la durata della sospensione) ritengo che la ratio del 116 sia quella di permettere la guida dei 50 cc. in caso di patente sospensa per eccesso di velocità, escludendola invece per le ipotesi di sospensione diverse (guida in stato di ebbrezza.....).
Sicuramente sentire la Questura permette di avere un elemento in più su cui discutere

itmax86
15-06-2009, 19:53
ho appena sentito per il tg che il discorso dell'obbligo di segnalazione di presenza autovelox per le postazioni mobili non è più d'obbligo se c'è la contestazione immediata. verità o balla al fine di evitare che la gente faccia ricorsi!? nel servizio infatti affermavano che a una coppia è stato rifiutato il ricorso per questo motivo! l'ho sentito ora al tg2 alle 20.40 circa

Avv. G. Lore
15-06-2009, 19:56
Non ho sentiro la notizia, quindi mi riservo ogni commento.
Di certo l'obbligo di presegnalazione del velox non ha alcuna relazione con la contestazione immediata o meno, rispondendo ad altri principi ed esigenze

Dott. Perruolo
15-06-2009, 21:32
ho appena sentito per il tg che il discorso dell'obbligo di segnalazione di presenza autovelox per le postazioni mobili non è più d'obbligo se c'è la contestazione immediata. verità o balla al fine di evitare che la gente faccia ricorsi!? nel servizio infatti affermavano che a una coppia è stato rifiutato il ricorso per questo motivo! l'ho sentito ora al tg2 alle 20.40 circa

Mah..sarei curioso di leggere la motivazione della sentenza e capire come è stato messa in correlazione la contestazione immediata e il conseguente mancato obbligo di presegnalare l'autovelox...Mah...

Avv. G. Lore
15-06-2009, 21:35
Comunque nel caso sarebbe una sentenza del Giudice di Pace che lascia il tempo che trova a prescindere

Dott. Perruolo
15-06-2009, 21:37
Sicuramente...non penso che la Cassazione possa aver detto qulacosa del genere...