PDA

Visualizza Versione Completa : Ordinanza prefetto



alan_p
12-03-2009, 21:16
Il 5 dicembre 2008 la stradale mi eleva un verbale...il 25 gennaio 2008 invio il ricorso,tramite la polizia stradale,al prefetto,ricorso ricevuto il 28 gennaio 2008,nel ricorso chiedo l'audizione e vengo convocato,tramite raccomandata ricevuta il 25 luglio 2008,mi viene dato un periodo di tempo di 10 giorni per presentarmi,ma io non vado perchè una settimana prima è morto il mio papà...non me la sentivo....ne di andare ne di far prevenire giustificazioni,il 27 agosto,quindi ben oltre il termine di 180+10=190 giorni dalla ricezione del ricorso il prefetto emette ordinanza sfavorevole,ordinanza arrivata oggi 12 marzo 2009.L'ordinanza del prefetto è valida?.In caso affermativo cosa dovrei fare?.Un saluto,Carlo.

Avv. Caputo
13-03-2009, 07:10
E' da premettere che la richiesta di audizione sospende i termini per l'emissione dell'ordinanza prefettizia, quindi, il primo termine è stato rispettato, dato che l'ordinanza reca la data del 27 agosto e l'audizione doveve essere svolta il mese precedente.
Detto questo, però, se le date da lei riferite sono esatte, il prefetto doveva notificarle l'ordinanza entro 150 giorni dalla data di emissione (27 agosto), cosa che non ha fatto (visto che gliel'hanno notificata il 12 marzo, e cioè abbondantemente oltre il termine di 150 giorni), per cui l'ordinanza è nulla.
Deve, pertanto, assolutamente impugnare l'ordinanza al gdp.
Se intende avvalersi della nostra assistenza, ci invii la documentazione a inforicorsi@gmail.com per un parere gratuito in merito.

Avv. G. Lore
13-03-2009, 08:03
E già, ennesimo caso di ordinanza prefettizia illegittima!
Attendiamo la documentazione del darLe la necessaria assistenza e Le ricordo che i tempi di impugnazione sono stretti, 30 gg. dalla notifica dell'atto da opporre

Dott. Perruolo
13-03-2009, 09:14
Infatti...stia attento ai termini...non di rado mi è capitato di riscontrare l'erronea credenza che i termini per opporre l'ordinanza siano di 60 giorni anzichè 30.

nivola1969
24-08-2011, 17:06
Salve a tutti ;)
Mi sono "imbattuto" in una ordinanza/ingiunzione prefettizia non sottoscritta dall'Autorità che ha emesso il provvedimento.
Nella fattispecie, in base all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento opportunamente delegato dal Prefetto, così come riportato nell'ordinanza stessa.
Ho sentito e letto pareri (sentenze) discordanti in merito alla questione: per alcuni dovrà considerarsi ugualmente nullo l'atto che reca la firma elettronica(al pari di quello non firmato affatto) poichè, trattandosi di un procedimento individuale a carattere decisorio, non suscettibile di elaborazione elettronica che lo renderebbe per così dire "standardizzato", deve risultare come pronunciato direttamente dall'autorità che lo ha emesso.
Per altri, invece, l'ordinanza che reca la firma elettronica sarebbe comunque valida.
In base all vostra esperienza, che considerazioni potete fare a riguardo?
Grazie ;)

Avv. G. Lore
24-08-2011, 17:28
Che basta l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto estensore

nivola1969
24-08-2011, 20:56
Grazie, Avvocato.

Avv. G. Lore
25-08-2011, 14:12
Si figuri e scusi la brevità delle risposte ma sono in un posto dimenticato da Dio con connessione trabballante

nivola1969
25-08-2011, 14:20
Si figuri e scusi la brevità delle risposte ma sono in un posto dimenticato da Dio con connessione trabballante

Anzi!!
Grazie, invece, per esser sempre cortese e disponibile anche in vacanza!!
Buona continuazione.