Visualizza Versione Completa : info per multa 2004
Salve, avrei bisogno di alcune informazioni.
A febbraio del 2005 mi è stata notificata una multa per percorrenza corsia preferenziale dell' ottobre 2004, in realtà mai pagata. In questi giorni mi è arrivata la cartella di pagamento da parte dell'esattore e da 68 eur si è arrivati a 235 eur.
Possibile si sia arrivati a tale importo?
Grazie mille...
Avv. G. Lore
02-03-2009, 11:07
Purtroppo a tale importo l'esattore giunge secondo vari parametri: in primisi la multa non pagata viene iscritta al ruolo nella misura pari alla metà del massimo edittale (+ o meno il doppi del minimo), poi si conteggiano gli interessi e la maggiorazione ex art. 27 Legge 689/81.
Quest'ultima secondo un sempre più costante orientamento della giurisprudenza non deve essere calcolata.
Se vuole invii la documentazione a inforicorsi@gmail.com e Le daremo assistenza.
Purtroppo contestare solo la maggiorazione significa contestare non già la debenza ma la sua entità e, indi, ritualmente l'opposizione deve essere svolta ex art. 617 c.p.c. entro 20 gg. dalla notifica
Dott. Perruolo
02-03-2009, 11:11
La somma, purtroppo, viene ricalcolata in base ai criteri previsti ex lege...può essere opposta entro 30 giorni dalla notifica al GdP o col rimedio previsto ex art 615 cpc ... può inviarci la documentazione per una analisi completa...
Dott. Perruolo
02-03-2009, 11:34
In particolare, per dare un qudro completo:
1) L' opposizione (legge 689/81) è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale è emessa, ma siano presenti vizi relativi alla notifica dell’ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada.
2)L’opposizione all’esecuzione (615 cpc), invece, è esperibile quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
3)l’opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.), come giustamente detto dal Collega, è esperibile (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Avv. Ribbeni
02-03-2009, 11:48
Salve. Stante quanto da Lei esposto:
- 2004 accertamento violazione
- 2005 notifica verbale
- 2009 notifica cartella di pagamento
è corretto? ritengo in primis vadano verificati i termini giacchè, non potendosi ricondurre alle recenti modifiche, ex art. 28 L 689/81 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni ivi indicate si prescriverebbe nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Pertanto ci invii copia della documentazione in Suo possesso come anticipatoLe dai colleghi, all'indirizzo inforicorsi@gmail.com e provvederemo a valutare l'eventuale prescrizione del diritto alla riscossione delle somme.
Avv. Caputo
02-03-2009, 12:48
Oltre a quanto riferito già dai colleghi, è importante sottolineare che, se la cartella esattoriale è stata notificata entro il termine prescrizionale di 5 anni, ma con colpevole ritardo (e quindi a grande distanza dalla notifica del verbale), la sentenza del giudice di pace di roma n. 7901/08 del 18 febbraio 2008, ha stabilito che non sono divuti gli interessi di mora, sulla base dell'art. 1227 c.c. che dispone che se il creditore ha concorso a creare il danno, il risarcimento è diminuito a seconda della gravità della colpa.
Quindi, nel suo caso, se la cartella esattoriale le è stata notificata nei 5 anni dalla notifica del verbale, quanto meno le dovrebbero decurtare gli interessi di mora dall'importo richiesto.
Avv. G. Lore
02-03-2009, 12:54
L'eccezione della competentissima collega Ribbeni circa l'art. 28 legge 689/81 (termine 5 anni dalla data di infrazione) la svolgo sempre anche io.
Purtroppo l'orientamento è oscillante ed effettivamente quando un Giudice di Pace mi dice "Avvocà (siamo a Roma!!!! :) ) la notifica del verbale comunque interrompe i termini e quindi i cinque anni per la notifica della cartella decorrono dalla notifica del verbale" debbo alzare le mani...per fortuna ci sono da spendere sempre altre eccezioni!!!
Avv. Ribbeni
04-03-2009, 14:46
....concordo, avvocà! ;)
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