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Visualizza Versione Completa : carella esattoriale



alessiomb
22-02-2009, 19:39
Dopo aver ricevuto una cartella esattoriale per una multa non pagata risalente 03/02/2005 e notificata il 04/06/2005 mi sono accorto su un errore sulle date riportate nella cartella .Praticamente sul dettaglio degli addebiti non è stata riportata la data in cui mi è stata fatta la contravvenzione ma è stata inserita la data della notifica .Quindi risulta a questo punto che il 04/06/2005 mi è stata fatta la multa, lo stesso giorno mi è stata recapitata e notificata, e lo stesso giorno la ho ritirata alla posta perchè è stato lasciato l'avviso di ricevimento alla signora delle pulizie che pulisce le scale del condominio.Inoltre facendo i pignoli non avrei neanche potuto ritirara lo stesso giorno in quanto la multa mi è stata fatta alle 20.13.
Secondo voi ci sono gli estremi per presentare ricorso al GDP? Grazie

Dott. Perruolo
22-02-2009, 20:47
Alla luce di tutte queste incongruenze il ricorso sembra fattibile...comunque, ci invii tutta la documentzione e le daremo un parere dettagliato ...

Avv. G. Lore
22-02-2009, 21:13
Sottoscrivo e aggiungo.
Se la notifica fosse stata fatta alla signora che si occupava delle pulizie delle scale (non portiera), la stessa non sarebbe stata comunque legittimata a ricevere la notifica

alessiomb
22-02-2009, 21:29
invio subito il tutto se cortesemente mi puo far sapere se è arrivata la documentazione e se è leggibile.Dato che la cartella mi è stata notificata il 09/02 mi può far sapere se sono ancora in tempo per effettuare il ricorso, e se "l'anomalia" che ho riscontrato in questa cartella può essere elemento valido per far annullare questa cartella di pagamento?
invio la documentazione tramite la mia casella di posta elettronica

alessiomb
22-02-2009, 21:31
Ma alla signora della pulizie hanno lasciato il cedolino giallo per il ritiro della contravvenzione presso l'ufficio postale

Avv. G. Lore
22-02-2009, 21:59
Il ricorso andrebbe fatto entro 30 gg., indi entro l' 11.3.2009.
La scadenza del termine (pur definito decadenziale dalla legge 689/81) potrebbe comunque non impedire l'impugnazione, utilizzando il rimedio del 615 c.p.c.
Sui motivi di ricorso, beh, la non chiara indicazione del dettaglio degli addebiti potrebbe comportare violazione dello statuto del contribuente per non chiara indicazione della debenza, anche se genericamente l'opposizione alla cartella di pagamento si fonda sul difetto di notifica del verbale che sottende la cartella stessa ed è lì che si deve giocare il gravame.
Comunque a seguito dell'analisi della documentazione che invierà potremmo darLe un resoconto più dettagliato.

alessiomb
22-02-2009, 22:09
Dato che le ho inviato tramite la mia casella e-mail la documentazione perchè tramite il forum la dimensione dei file è eccessiva potrebbe gentilmente informarmi se questa è arrivata ed è leggibile?

Avv. G. Lore
22-02-2009, 22:15
Questa informazione purtroppo la può dare solo l'Associazione.
Noi siamo legali esterni e collaboriamo a tutela del consumatore, indi riceviamo solo successivamente la documentazione.
Stia certo che laddove non fosse leggibile, sarà lo stesso Istituto che Le riscontrerà la vicenda.

alessiomb
22-02-2009, 22:25
Grazie comunque se volessi effettuare il ricorso tramite voi con i tempi ci siamo ancora? Dato che vi ho scritto un'altra volta circa una settimana fa e mi avevate informato dell'eventuale costo del ricorso volevo sapere a questo punto se a ricorso inoltrato gli interessi di mora o maggiorazioni usi fermano o la cartella continua a lievitare perchè la multa è gia di 250 euro e i tempi in cui si viene convocati dal tribunale molto lunghi.

Avv. G. Lore
22-02-2009, 22:30
Alla domanda di annullamento della cartella si accompagna sempre anche quella di sospensione dell'esecutività della stessa che - se accolta - blocca il lievitare degli interessi.
La sospensione viene dichiarata dal Giudice nel decreto di fissazione di udienza.
Per la precisione, si adisce il Giudice di Pace, non il Tribunale.
Ultima cosa...importante: la cartella è ulteriormente impugnabile per la celebre maggiorazione ex art. 27 legge 689/81 che non sarebbe dovuta