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Visualizza Versione Completa : Rifiuto test + "incidente"



alea
17-02-2009, 14:35
Salve,
se in seguito ad incidente (in marcia, graffi causati ad una vettura per una manovra scorretta) si rifiutano i test la prevista sospensione della patente riporta da 6 mesi a 2 anni per il rifiuto (come da art 186). Tale articolo riporta comunque il raddoppio delle pene in caso di incidente. Domanda: il raddoppio riguarda solo le pene (multa, arresto) e non durata della sospensione della patente (definita come sanzione amministrativa accessoria) oppure si raddoppia tutto?

alea
17-02-2009, 18:30
Nessuno è a conoscenza delle conseguenze che comporta tale evenienza?

Avv. Caputo
17-02-2009, 20:13
Come giustamente ha osservato, la sospensione della patente è una sanzione accessoria, per determinarne il periodo, si deve avere riguardo all'art. 222 cds in relazione alle diverse conseguenze scaturenti dall'incidente.

alea
17-02-2009, 22:07
Se si va in patteggiamento a cosa si va incontro? Intendo dire:
- per quanto tempo potrebbe essere sospesa la patente;
- a quanto ammonterebbe la multa da pagare?
- la pena detentiva a quanti giorni sarebbe ridotta?
- in generale, che riduzione delle pene e sanzioni si ottengono?
Grazie mille per le risposte.

Dott. Perruolo
18-02-2009, 05:34
Non sono un penalista puro, ma in generale Le posso dire che l'applicazione della pena su richiesta delle parti (impropriamente detta patteggiamento) è un procedimento speciale caratterizzato dalla richiesta rivolta al Giudice dall'imputato (richiesta a cui deve acconsentire anche il PM -di solito ci si mette d'accordo prima dell'udienza andandoci a parlare direttamente -) di applicazione, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, o di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni (di reclusione o arresto)...sicuramente qualche altro Collega Le saprà dare ancora maggiori delucidazioni.

Dott. Panicucci
18-02-2009, 15:05
allora:
la riduzione minima che si puo' avere col paggeggiamento, parlando concretamente è questa: si prende il minimo della pena, si toglie fino ad 1/3 in caso di concessione di attenuanti generiche (ad esempio per l'incensuratezza dell'imputato) e si toglie ancora 1/3 per la scelta del rito (cioè patteggiamento).
Quindi la sanzione in totale puo' risultare molto più bassa rispetto al minimo edittale. Se il giudice la ritiene troppo bassa, cioè incongrua rispetto alla gravità del fatto puo' respingere il patteggiamento. Prima ancora del giudice puo' essere il PM a non prestare il consenso perchè ritiene troppo bassa la sanzione.
TAli sconti di pena si applicano soltanto alla sanzione penale, non alla sospensione della patente che non puo' scendere al di sotto dei limiti indicati dall'art 186.
Per il rifiuto mi pare che le sanzioni siano parificate a quelle di cui all'art 186 co. 2 lett c) quindi sospensione minima di un anno, non di 6 mesi. Verifichi controllando l'art 186 aggiornato al pacchetto sicurezza.
Saluti

alea
18-02-2009, 15:22
Riporto uno stralcio del comma 7 dell'art 186: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni ....".
Spero di non sbagliare ad aver interpretato ciò nel senso che il periodo di sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente venga compresa in un periodo che va dai sei mesi a 2 anni, per le pene invece (multa, arresto) viene equiparato al comma 2.c (terza fascia). E' corretta la mia interpretazione? Credo che la sospensione della patente venga intesa in questo modo per il fatto che il tasso alcolemico non è rilevato e quindi si tende ad immaginarlo fra la seconda-terza fascia (minimo della seconda: 6 mesi, massimo della terza: 2 anni). E' corretta la mia interpretazione?

Dott. Panicucci
19-02-2009, 14:09
esatto il minimo sono 6 mesi, ero io che ricordavo male la norma!

alea
19-02-2009, 16:03
Grazie, almeno questa piccola consolazione!

drummer
24-02-2009, 12:24
Ciao,in caso d'incidente i test alcool e stupefacenti sono OBBLIGATORI.

Se ti rifiuti ti verrà contestata sia la violazione del 186 cds sia la violazione del 187 cds!

Per quanto concerne le sanzioni...c'è una grande differenza perchè le sanzioni del 187 cds sono quelle applicate al 186 fascia c!!

alea
05-03-2009, 12:39
E' arrivata l'ordinanza della Prefettura per la sospensione provvisoria della patente: 7 mesi per il 186 e 6 mesi per il 187. Totale 13 mesi. Cosa posso fare adesso? Le pene si cumulano o si può richiedere al GdP l'applicazione della pena maggiore (7 mesi). Per evitare il 187 può bastare l'esame del capello effettuato presso un perito riconosciuto, dal quale si rileva la non assunzione di droghe?

Dott. Panicucci
06-03-2009, 11:05
La questione su come devono essere coordinate le due ordinanze, emesse contestualmente dal prefetto ex art 223, è molto interessante.
Io ritengo che in sede cautelare non si possa fare la "somma" delle due sospensioni emesse contestualmente. LA somma si fa, eventualmente, sulle sanzioni definitive stabilite dal giudice penale. Inoltre, il termine di 12 mesi di durata massima della sospensione, stabilito dall'art 223 Cds, deve considerarsi un termine complessivo, che nel tuo caso sarebbe stato superato. Su quest'ultimo punto ho trovato anche l'approvazione del GdP di Prato, che pochi giorni fa ha accolto il ricorso per violazione del termine di durata massima.
Se vuoi un parere più preciso puoi inviarci le ordinanza del prefetto via email.
saluti.

alea
09-03-2009, 20:42
A tale proposito, visto che ciò che mi è stato contestato è il rifiuto dei test per il 186 e il 187 non si potrebbe applicare l'art. 81 del c.p.? Si tratterebbe di reiterazione del reato (il rifiuto). Che poi questo rifiuto sia equiparato alle pene per la fascia c del 186 credo riguardi appunto le pene/sanzioni e non l'identificazione del reato con il reato 186/c.
In pratica non si dovrebbe applicare una maggiorazione di al massimo un terzo sul reato maggiore? Si potrebbe sperare in un 6 mesi + 2 mesi per l'intera faccenda?

Dott. Panicucci
10-03-2009, 13:19
L'art 81 c.p. potrebbe trovare applicazione, ma esso produce effetti soltanto sulle pene principali, mentre non produce alcun effetto sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
La Corte di Cassazione infatti ha affermato più volte che, se vengono accertati piu' reati, per la sanzione amministrativa "definitiva" della sospensione delle patente si deve fare la "somma" dei periodi di sospensione, e quindi non opera la continuazione (81 c.p.) in relazione a tale tipologia di sanzione (quindi il 6+2 non si puo' fare).

Quello che secondo me è sbagliato (perchè non consentito da alcuna norma) è che il Prefetto faccia la "somma" già in fase cautelare.

alea
10-03-2009, 13:36
In definitiva esiste un modo per non computare il 187 nel mio caso, portando prove, test vari contestualizzati al periodo del fatto, ecc.?