Visualizza Versione Completa : Restituzione patente dopo i 5+15 giorni
Salve,
in merito alla richiesta restituzione della patente della patente sospesa, dopo i fatidici 20 giorni dalla data del ritiro, avrei un dubbio. Se si richiede la restituzione per decorrenza dei termini per la notifica della sospensione reale, la storia finisce lì? Intendo dire: non può più essere emessa una sentenza o altro in relazione alla sospensione della patente oppure no? (Mi riferisco nello specifico all'art 186/7 rifiuto dei test).
Grazie per le eventuali risposte
Avv. Caputo
17-02-2009, 17:06
Nel suo caso non si applica l'art. 218 cds e, quindi, il 5 + 15, ma l'art. 223 cds.
Ergo, non può richiedere la restituzione della patente, ma deve attendere la notifica dell'ordinanza prefettizia con il periodo di sospensione della stessa, per verificare se ci siano gli estremi per impugnarla.
Grazie per la risposta, sono sempre più in confusione per il da farsi. Le spiego meglio: in seguito ad un incidente lieve (in marcia, graffi ad una vettura, nessun ferito) mi hanno fermato imponendomi test per il 186 che ho rifiutato (era circa l'ora di cena: avevo mangiato un'insalata e bevuto qualcosa) essendo andata nel panico quando ho visto tutte quelle persone intorno a me nel giro di pochi minuti (polizia municipale, personale medico, carroattrezzi). Non ero a conoscenza (anche se l'ignoranza non giustifica) delle nuove norme a riguardo e nel giro di poco mi sono ritrovata senza auto e con la patente ritirata, pensavo invece solo di avere una multa più alta. Non mi è stato comunicato che potevo avvalermi di un avvocato, non sapevo che comportasse un penale, non mi hanno rilasciato la copia del verbale che ho dovuto richiedere il giorno successivo direttamente alla municipale. In quel momento scopro che hanno imputato anche l'art 187 (sempre il rifiuto) cosa che non era stata neanche mensionata dagli agenti. Ora, passati quasi 18 giorni dal fatto mi ritrovo solo con il decreto di sequestro preventivo dell'auto e nessuna altra comunicazione. Ho fatto esami del sangue, delle urine, il test del capello a mie spese, prodotto documentazione a mio discapito (incensurata, tutti i punti+ bonus sulla patente che ho da più di dieci anni, in prima classe con l'assicurazione, ecc.). Oltre a questo mi sto facendo assistere dal mio avvocato e da quello di ufficio (il fatto è accaduto in una città diversa dalla mia in cui mi trovo per studio e lavoro) ma sono in confusione totale. Cosa posso fare? I verbali dell'accaduto mi hanno detto che saranno visionabili solo fra 2/3 mesi in quanto indagata.
Avv. Caputo
17-02-2009, 17:57
Purtroppo i tempi della giustizia in Italia non sono rapidi, quindi, in questa fase non è che si possa fare molto.
Il mio consiglio, quindi, è quello di cercare di stare tranquilla e di farsi aggiornare sulla vicenda dai suoi avvocati che sono sicuro che la assisteranno al meglio.
Grazie, in merito alla confisca dell'auto invece non c'è proprio nulla da fare? Appena comprata e quasi tutta da pagare. E' lecito operare un sequestro alla proprietà privata? Non c'è alcuna petizione o azione in atto per dichiarare incostituzionale un'azione del genere? E' possibile procurare un danno di tale entità con tutte le conseguenze che ne derivano (es. problemi lavorativi, ecc.)? Ora sono a conoscenza che se non fosse stata a me intestata o cointestata non sarebbe stato applicato il sequestro ma mi chiedo, retoricamente: se l'intento è punitivo/precauzionale, con una macchina non mia sarebbe stato meno grave?
Dott. Panicucci
18-02-2009, 15:34
Allora: se non le hanno chiesto di fare le analisi relative all'art 187 (Esami urine) è ovvio che non possono contestarle il rifiuto di un accertamento non richiesto. Quindi su questo aspetto potrebbero esserci buoni margini di difesa sia in sede penale che dinnanzi al GDP.
Dal giorno in cui le arrivano le ordinanze di sospensione della patente (potrebbero essere anche 2: una per il 186 e una per il 187) ha 30 giorni di tempo per fare opposizione al GDP. Se vi sono motivi di ricorso, visto che la sospensione sarà abbastanza lunga, prenderei in considerazione anche l'ipotesi di tale ricorso.
Concordo sul fatto che la confisca spesso risulti sproporzionata come pena. Tuttavia la deroga alla confisca per i casi in cui il proprietario sia persona diversa dal conducente è una norma giusta, altrimenti si punirebbe il proprietario per un fatto che lui non ha commesso.
LA confisca ci sarà soltanto alla fine del procedimento penale. Se non fa riti alternativi il procedimento durerà molto molto tempo.
Cordiali saluti
Allora: se non le hanno chiesto di fare le analisi relative all'art 187 (Esami urine) è ovvio che non possono contestarle il rifiuto di un accertamento non richiesto. Quindi su questo aspetto potrebbero esserci buoni margini di difesa sia in sede penale che dinnanzi al GDP.
Dal giorno in cui le arrivano le ordinanze di sospensione della patente (potrebbero essere anche 2: una per il 186 e una per il 187) ha 30 giorni di tempo per fare opposizione al GDP. Se vi sono motivi di ricorso, visto che la sospensione sarà abbastanza lunga, prenderei in considerazione anche l'ipotesi di tale ricorso.
Concordo sul fatto che la confisca spesso risulti sproporzionata come pena. Tuttavia la deroga alla confisca per i casi in cui il proprietario sia persona diversa dal conducente è una norma giusta, altrimenti si punirebbe il proprietario per un fatto che lui non ha commesso.
LA confisca ci sarà soltanto alla fine del procedimento penale. Se non fa riti alternativi il procedimento durerà molto molto tempo.
Cordiali saluti
Per sospensione abbastanza lunga cosa si intende?
Dott. Panicucci
19-02-2009, 14:13
In genere in via cautelare il Prefetto si attiene ai minimi previsti per la sanzione difinitiva. Quindi, se seguono questa prassi, saranno 6 mesi per il 186.
Ad ogni modo appena le arriva la notifica dell'ordinanza ci faccia sapere.
Cordiali saluti
Ad oggi, dopo 20 giorni, ancora non ho avuto tale comunicazione. Solitamente qual'è il tempo previsto per questa notifica?
Purtroppo anche mesi. Non fissando l'art. 223,3° co. cds un termine per l'emissione e notifica dell'ordinanza,ogni Prefettura fa come cavolo gli pare.Tuttavia non abbia fretta a ricevere l'ordinanza, anzi più tempo passa e più sono le probabilità che il GdP sospenda in sede di opposizione l'efficacia del provvedimento di sospensione.Si auguri che la Prefettura provveda oltre i 90 gg. dal ritiro della patente. La Cassazione parla di termine "ragionevole" per l'emissione del provvedimento cautelare di sospensione.Ma tutte le sentenze sul punto attengono però al diverso caso del trasgressore che è rimasto nella disponibilità del documento di guida, e dopo svariati mesi gli viene notificata l'ordinanza di sospensione.Nel suo caso in cui ha avuto ritirata immediatamente la patente, la ragionevolezza del termine non può essere maggiore di 90 gg. dal ritiro ex L. 241/90
rimini81
19-02-2009, 18:53
Nel suo caso in cui ha avuto ritirata immediatamente la patente, la ragionevolezza del termine non può essere maggiore di 90 gg. dal ritiro ex L. 241/90
Scusate ma io sapevo il tempo ragionevole fossero 8 mesi!
Io aspetto la notifica del prefetto dal 1 gennaio quando mi hanno ritirato la patente ma ancora non ho ricevuto niente.
Non ho ben capito questa differenza per il documento ritirato immediatamente..
In pratica, se si è "fortunati" per tre mesi si è nel limbo, poi si potrebbe fare opposizione al Giudice di Pace. In questo caso, del GdP, quali sono i tempi (oltre i fatidici 90 gg o più)?
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