Visualizza Versione Completa : Notifica a vecchia residenza...
Giovanni Erre
06-02-2009, 02:25
Salve e congratulazioni per il sito ed il servizio offerto.
Mi è arrivata oggi una lettera (non raccamandata) contenente una
cartella di pagamento da parte della nota Equitalia, in cui mi viene
contestato il non pagamento di due multe (per biglietto non convalidato
su autubus) risalenti al 2003.
C'è da dire che io nel 2007 ho traslocato in un altro Comune e che nella
lettera di cui sopra - indirizzata ancora al vecchio indirizzo (me l'ha
consegnata colui che ora vive nella mia ex casa) - c'è scritto che la
cartella mi è stata notificata nel marzo 2008.
Ciò non è vero, nel senso che dal 2003 ad oggi non ho ricevuto alcuna
comunicazione, e nel marzo 2008 già avevo fatto il cambio di residenza
ad altro Comune da svariati mesi.
Quindi, vi chiedo: le due multe sono cadute in prescrizione?
Inoltre: ora come devo agire? Non essendo una lettera raccomandata, la
ignoro in attesa della prossima notifica, oppure mi conviene agire?
Grazie per l'eventuale risposta.
Saluti, Giovanni
Avv. G. Lore
06-02-2009, 10:18
Non ho ben capito.
Lei ieri ha ricevuto la cartella di pagamento da parte di chi vive nella sua ex casa o ha ricevuto una comunicazione della Gerit?
In questo secondo caso avrà sicuramente ricevuto un sollecito di pagamento, contro il quale si può fare opposizione ex art. 615 c.p.c.
O meglio non si oppone l'atto ma si oppone il diritto ad agire in via esecutiva sussistente sul Comune e la Gerit.
é necessario che invii la documentazione e un'esauriente nota di accompagno a inforicorsi@gmail.com per ogni opportuna valutazione
Avv. Favero
07-02-2009, 11:30
Si, ci invii la documentazione per l'analisi, ma se il sollecito è avvenuto con posta prioritaria, considerando che non ha alcuna valenza giuridica mi chiedo contro cosa fare opposizione.
L'equitalia, Gerit, Soris usano spesso inviare solleciti a mezzo posta prioritaria, per loro è un preavviso di una successiva esecuzione (contro questa si che si può fare ricorso)
Avv. G. Lore
07-02-2009, 12:36
Ma il sollecito presuppione una notifica precdente della cartella o dell'ingiunzione.
Correggimi collega se sbaglio, ma in tal caso il 615 si fonderebbe sul fatto del difetto di notifica degli atti prodromici.
In sostanza: perchè mi inviate un sollecito se io non ho mai ricevuto la cartella?
Giovanni Erre
07-02-2009, 18:10
Provo a ricapitolare quanto detto con maggiore chiarezza.
Le multe risalgono al 2003.
Io cambio residenza, passando ad altro Comune, nel 2007.
Fino ad una settimana fa, non avevamo ricevuto alcuna comunicazione.
In questi giorni, il nuovo inquilino della mia ex casa si ritrova tra la sua posta una lettera da parte di Equitalia indirizzata a me (al vecchio indirizzo) e me la dà (dicendomi che ovviamente non ha firmato alcunché).
In questa lettera, mi viene sollecitato il pagamento della cartella (c'è il numero identificativo) che, a detta loro, mi sarebbe stata notificata in data 29/03/2008, cioè quando io avevo già cambiato Comune da mesi.
Tale notifica non l'ho mai ricevuta.
Ora, nella lettera è scritto che "in mancanza di tale pagamento, attiveremo tutte le procedure di recupero ... già indicate nella cartella di pagamento".
Non vorrei però aspettare che si attivino tali procedure.
Se mi confermate che quella notifica a vostro parere non è valida (come a me sembra), e che quindi sono trascorsi i 5 anni previsti per la prescrizione, potrei contattare Equitalia e chiedere loro di bloccare tali eventuali procedure.
Cosa ne pensate?
Nel frattempo, vado a fare le scansioni e le invio tramite email.
Grazie per la disponibilità.
Saluti, Giovanni
Avv. G. Lore
07-02-2009, 19:05
Penso che a rigor di logica non fa una piega il Tuo pensiero, ma che in sostanza cercare di essere ragionevoli quando dinanzi si ha Equitalia Gerit è un'impresa.
Prova a chiedere se ti forniscono la prova della notifica della cartella che Ti assumono notificata.
Sicuramente se vai nei Loro Uffici questa impresa sarà meno improba.
Avv. Di Giorgio
18-02-2009, 23:33
se hai una mattinata da buttare prova ad andare alla gerit a chiedere l'esibizione della notifica effettuata in data marzo 2008; tiro ad indovinare: ti faranno vedere una fotocopia di una cartolina con cui avrebbero perfezionato la notifica ex 140 con affisione presso l'albo comunale, per cui ne saprai quanto prima...dovrai provare a recarti all'albo pretorio del tuo comune di residenza e tentare di vedere se questa cartella sta ancora li in giacenza, se sta ancora lì puoi ritirarla ed impugnarla a tua scelta o col ricorso ex art. 22 L. 689 oppure col 615 c.p.c. (vera panacea di tutti i mali della riscossione coattiva); se invece non trovi la cartella puoi impugnare l'ingiunzione di pagamento (cioè il sollecito prodromico al preavviso di fermo) sempre con il 615 c.p.c. ma non con il ricorso ex art. 22 L. 689/81.
Enrico65
20-07-2009, 14:27
Gentilissimi Avvocati, mi e` accaduta una vicenda simile a quella in discussione su questo thread (e per cui Vi ho gia` anche inviato tutta la relativa documentazione). Io sono residente a Roma. Ho ricevuto nei giorni scorsi da Soris un sollecito di pagamento per una mia presunta violazione del C.d.S. (entrata in ZTL senza diritto), commessa a loro dire a Torino nel luglio 2006. Non mi e` mai stato notificato il relativo verbale (se no lo avrei pagato subito), perche` il Comune lo ha fatto recapitare alla mia vecchia residenza e nessuno me ne ha informato. In piu` risultano passati circa 180 giorni dall'accertamento dell'infrazione alla notifica.
Nel sollecito di pagamento non e` indicato quale articolo avrei violato, ne` gli estremi degli agenti identificatori.
I vigili urbani di Torino, da me interpellati telefonicamente, mi hanno detto che "non possono annullare il verbale, perche` non ho pagato per tempo" (...una multa che non sapevo di aver preso!) e che "non possono neppure farmi avere la notifica fatta a suo tempo del verbale stesso", perche` hanno fatto affissione all'albo del comune di Carmagnola (...quando ero gia` a Roma!).
Cosa debbo fare? Pagare comunque (andare a Torino mi costa di piu` della multa...)? Impugnare adesso (se si`, come?)? Attendere l'avvio della procedura esecutiva (preferirei decisamente evitarlo!)? In questo ultimo caso (cioe` per bloccare la procedura esecutiva) e` competente il giudice di pace o il magistrato ordinario? Di Roma o di Torino?
Grazie in anticipo. Spero di potermi avvalere dei Vostri servigi.
Avv. Favero
20-07-2009, 14:49
Prima di proporre ricorso sarebbe oportuno vedere la cartella. Per cui la invito ad inviarcene copia integrale a inforicorsi@gmail.com (se non lo ha già fatto).
L'eventuale irregolarità della notifica, infatti, renderebbe agevole il ricorso.
Avv. G. Lore
20-07-2009, 14:49
Ci invii a inforicorsi@gmail.comla cartella arrivataLe dall'esattore per valutarla a fondo.
Da ciò che rifersice la vicenda è semplice: la cartella è viziata per difetto di notifica dell'atto sotteso, perchè notificato (il verbale) non nell'indirizzo di residenza.
A tal uopo intanto si munisca di certificato di residenza da cui risulti che alla data dellla notifica di carmagnola Lei fosse già residente in Roma.
A Sua disposizione
Avv. G. Lore
20-07-2009, 14:50
Post simultaneo col Collega e doppia valutazione concorde!
Avv. Favero
20-07-2009, 14:52
L'importante è dire le stesse cose!
Enrico65
20-07-2009, 16:59
Gentilissimi Avvocati, questa e` la risposta che ho appena ricevuto da Voi, dopo averVi inviato la documentazione richiesta:
"Salve,
abbiamo esaminato la documentazione che ci ha inviato ma riteniamo non sussistano sufficienti motivi di irregolarità per poter procedere alla redazione del ricorso.
Spiacenti di non poterle essere di alcun aiuto, le porgiamo cordiali saluti."
Ma come?! Mi notificano la multa ad un indirizzo sbagliato e per di piu` dopo 180 giorni e non sussistono sufficienti motivi di irregolarita`?!
Potreste spiegarmi, per favore?
Grazie, cordialita`, Enrico.
Avv. G. Lore
20-07-2009, 17:03
Le delucidazioni Le chieda a chi si è occupato della Sua pratica e di darLe una risposta, non essendo corretto scavalcare il Collega che si è occupato di redigerLe il parere.
Non avendo noi in mano la documentazione possiamo fornirLe solo indicazioni a lume di naso, basandoci su ciò che ci viene riferito dall'utente
Avv. G. Lore
20-07-2009, 17:05
Rileggendo attentamente il Suo post Lei riferisce di un sollecito di pagamento.
Lo ha per caso ricevuto per posta ordinaria?
Se così fosse si spiegherebbe il tutto, perchè tale atto non è impugnabile
Avv. Di Giorgio
20-07-2009, 17:08
credo che Lore abbia ragione, l'ingiunzione di pagamento non è atto impugnabile con il ricorso ex art. 22 L. 689, semmai con una opposizione ex 615, ma a quel punto conviene attendere la relativa cartella esattoriale.
Avv. G. Lore
20-07-2009, 17:11
Tra l'altro il ricorso andrebbe fatto al Giudice di Pace di Torino o comunque del circondario del Comune piemontese titolare del credito, mentre il 615 lo si può fare a Roma, sfruttando il foro delle esecuzioni.
Ciò posto, però ripeto se Le è giunto quel parere è bene rivolgersi a chi glielo ha dato, mandando un'e mail di richiesta di chiarimenti.
Noi purtroppo senza poter consultare le carte non abbiamo possibilità di scendere nei dettagli
Enrico65
20-07-2009, 17:13
Gentilissimi Avvocati, grazie per le fulminee risposte! Nella Vostra E-mail di risposta non e` citato chi l'ha scritta: pensavo che Voi foste un team unico, al corrente di tutti i messaggi che arrivano a inforicorsi. Mi scuso...
Si`, ho ricevuto il sollecito di pagamento via posta ordinaria. E quindi non e` impugnabile?? Cioe` non posso fare nulla?
Debbo aspettare la cartella esattoriale?!?
In tal caso dovrei fare ricorso al giudice di pace o al giudice ordinario? A Torino o a Roma?
Grazie in anticipo.
Enrico65
20-07-2009, 17:19
Le risposte a parte delle mie domande si sono incrociate...
Ma, scusate... Possibile che io debba aspettare la cartella esattoriale?? Non esiste un modo per bloccare prima questo sistema infernale (salvo pagare, naturalmente)?
Aspettare la cartella esattoriale mi espone a rischi, problemi (tipo vedersi bloccare la macchina o ipotecare di nascosto la casa o non ottenere il passaporto), ecc...?
Gentilissimo Avv. Lore, mi dica che cosa debbo fare per inviarLe i documenti: come ho scritto, credevo che foste un team unico...
Grazie.
Avv. G. Lore
20-07-2009, 17:34
Innanzitutto per chiarirLe la situazione, noi legali che scriviamo sul forum collaboriamo da esterni con l'Associazione.
In sostanza quando all'associazione arriva un atto da esaminare, la stessa affida la pratica o al proprio ufficio legale o a noi avvocati esterni.
In tale situazione presumo che il tutto sia stato vagliato dall'associazione.
Si rivolga indi a chi Le ha fornito il parere per avere delucidazioni.
Se ha ricevuto un avviso bonario preventivo alla cartella non può far nulla, non è un atto ufficiale previsto dalla legge.
Può nel caso provare a svolgere una diffida di sgravio, ma di tutto questo è bene che ne parli col prifessionusta designato.
Il ricorso ordinario alla cartella di pagamento va fatta al Giudice di Pace del luogo dove ha sede l'ente creditore, l'azione del 615 cpc al Giudice di Pace del luogo in cui vi sono i beni da aggredire (quindi la residenza del debitore).
Preciso ancora che il Giudice di Pace è un Giudice ordinario.
Un'ultima rilevazione, più rivolta ai miei colleghi.
Strana questa situazione. il nostro utente risiede ormai a Roma, a lui dovrebbe rivolgersi la Equitalia Gerit s.p.a. agente alla riscossione della Provincia di Roma e non la Serit che credo sia piemontese...mah
Avv. Di Giorgio
20-07-2009, 17:35
Caro Enrico 65,
forse sono io ad averti generato un pò di confusione e me ne scuso.
il concetto che volevo esprimere era il seguente:
- l'ingiunzione di pagamento è un atto di riscossione per così dire informale, una sorta di sollecito, che viene inoltrato al contravventore decorsi i 60 gg. dalla notifica del verbale di accertamento di violazione senza che avverso tale atto sia stato presentato riccorso oppure sia intervenuto tempestivo pagamento.
ciò premesso, per consolidata giurisprudenza è un atto che non può essere contestato con la medesima procedura del verbale di accertamento di violazioe (cioe il ricorso ex art. 22 della L. 689/81). Può altresì essere impugnato con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cosa che in ogni caso potrebbe essere fatta anche successivamente contestando appunto la futura Cartella Esattoriale che le verrà notificata).
i disagi relativi all'eventuale fermo del veicolo insorgeranno non prima della notifica di un atto successivo alla Cartella che chiamasi appunto preavviso di fermo amministrativo.
Enrico65
20-07-2009, 17:47
Gentilissimo Avv. Lore, io non sono in grado di sapere chi mi ha fornito il parere, perche` non so chi ha risposto alla mia E-mail: non c'e` firma, ne` spiegazione della risposta che mi hanno dato, ne` un numero di riferimento cui agganciare una mia eventuale replica...
Posso rispedire il tutto a inforicorsi e vedere che cosa mi dicono di nuovo, ma mi sembra di scocciare la gente e questo proprio non mi va di farlo, vista anche la Vostra estrema disponibilita`...
Se mi date indicazioni, con relativo compenso, si intende, per svolgere la "diffida di sgravio" cui Lei fa riferimento, per me va bene.
Non sapevo che il GDP fosse un giudice ordinario: grazie per il chiarimento!
Si`, SORIS e` piemontese, perche` pare che io abbia commesso l'infrazione a Torino...
Avv. G. Lore
20-07-2009, 17:50
Allora, andiamo per ordine:
1. se Le ha risposto direttamente l'associazione, non Le ha risposto tecnicamente una persona ma l'ufficio legale, quindi all'e mail che ha ricevuto replichi a Sua volta.
Ripetiamo che la pratica è già affidata e quindi non è corretto per noi invadere un Collega;
2. il fatto è proprio questo: se Lei è residente a Roma, non si deve rivolgere a Lei la Sorsi, ma la Gerit.
Le faccio un esempio: recentemente a una mia cliente è arrivata una cartella per un verbale del Comune di Terni; lei è residente a Roma e la cartella è della Gerit.
Insomma un pò strana questa situazione, chiaramente per esclusiva colpa dell'esattoria italiana
Enrico65
20-07-2009, 18:01
Per Avv. Lore: ho riscritto all'associazione... Grazie comunque e buona serata!
Enrico65
20-07-2009, 18:04
Per Avv. di Giorgio: non mi sento di aspettare che magari mi iscrivano un'ipoteca sulla casa (per 150 Euro) o mi blocchino il veicolo. Andro` a pagare, anche se sono sconcertato da questi meccanismi cosi` ingiusti verso il cittadino.
Grazie anche a Lei ed eventualmente, visto che e` di Roma e che di un buon avvocato c'e` spesso bisogno, mi faccia avere via E-mail i suoi estremi, se non violiamo le regole dell'Associazione.
Buona serata!
Avv. G. Lore
20-07-2009, 18:09
Ehhh noi avvocati di Roma serviamo sempre visto quello che fa l'Amministrazione!! :)
Scherzi a parte non paghi.
Lei ora non rischia nulla.
Prima di procedere in Suo danno devono notificarLe la cartella e quella sarà opponibile.
Non paghi, ripeto
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