Visualizza Versione Completa : Prefetto Di Milano
Buona sera a tutti, qualcuno di voi ha dimestichezza con il Prefetto di Milano? Quali sono le tempistiche con cui solitamente risponde ai ricorsi? Credete convenga inoltrare ricorso al Prefetto di Milano sperando che non risponda nei 210 giorni? Grazie mille!!!
Avv. Favero
07-02-2009, 11:01
Difficilmente sforano i termini, ma a volte accade.
ho fatto ricorso al prefetto di milano e sono trascorsi i 210 gg. e non ho avuto notizie. secondo il CdS in queste condizioni il ricorso si intende accolto. ma leggendo meglio il CdS si evince che se il prefetto emette un'ordinanza (entro appunto i 210 gg), successivamente l'ente eccertatore, ovvero chi ha notificato il verbale originale, dispone di ulteriori 150 gg. per notificare l'ordinanza adottata dal prefetto al ricorrente. di fatto i giorni diventerebbero 360. è corretto?? oppure il prefetto, nel momento in cui emette l'ordinanza deve informare tempestivamente il ricorrente, in modo che siano rispettati i tempi previsti dal CdS??
Avv. Caputo
18-02-2009, 18:10
E' corretto.
Il Prefetto deve emettere l'ordinanza entro 210 giorni.
Dalla emissione, hanno tempo 150 giorni per notificagliela.
Insomma, per stare tranquillo deve attendere 360 giorni.
Dott. Perruolo
18-02-2009, 18:28
Precisamente, questi sono i termini una volta proposto il ricorso al prefetto:
30 giorni: tempo che il prefetto ha per interessare il comando accertatore per le opportune valutazioni.
60 giorni: tempo che ha il comando accertatore per rispondere al prefetto.
120 giorni: tempo del prefetto per accogliere o rigettare il ricorso.
Quindi: 30+60+120=210+150 per la notifica.
Avv. Di Giorgio
18-02-2009, 23:07
a termini di codice siamo nei 210 per l'emissione del provvedimento pena il silenzio assenso, tuttavia in molte prefetture tra cui milano il termine di 210 viene considerato comprensivo della notifica, non tanto del perfezionamento della stessa quanto della consegna dell'atto alle poste.
sull'argomento vi è anche una certa giurisprudenza che considera i 210 gg. onnicomprensivi.
quindi se sono già decorsi i 210 sei a buon punto.
ci sono degli esempi pratici di questa giurisprudenza che contempla solo i 210 gg?? ovvero ci sono dei precedenti dimostrati e dimostrabili in cui si evidenzia questo stato di cose? perchè visto così, dal punto di vista strettamente legale, mi sembra che il CdS sia abbastanza chiaro e quindi i giorni complessivi siano 360. se invece la giurisprudenza afferma che il prefetto, una volta adottata l'ordinanza, deve informare il ricorrente entro 210 giorni e poi quest'ultimo nei 150 giorni successivi si deve attendere la notifica da parte dell'accertatore, allora occorre individuare la norma o atto giuridico che preveda questo tipo di procedura.
Avv. Caputo
19-02-2009, 13:47
l di là di alcune prassi locali, di cui non sono a conoscenza, la giurisprudenza della cassazione si è ormai pacificamente attestata sul fatto che l'ordinanza deve essere emessa (sottolineo emessa e non notificata) nel termine di 210 giorni.
Si veda, ad es., Multe: illegittima l'ordinanza-ingiunzione emessa oltre il termine di 210 giorni (http://www.altalex.com/index.php?idstr=70&idnot=1609)
Avv. Caputo
19-02-2009, 13:49
Ma, come giustamente ha rilevato il collega Diggio, ci potrebbero essere delle situazioni locali diversamente orientate.
Dott. Perruolo
19-02-2009, 14:06
In effetti l'orientamento della giurisprudenza sembra indicare come termini di riferimento: 210 giorni per l'emissione e 150 per la notifica...ma, come giustamente rilevato dai Colleghi, ciò non toglie che in determinati ambiti si segua una prassi diversa...bisognerebbe informarsi circa la prassi seguita a Milano...
Avv. Di Giorgio
22-02-2009, 09:59
non conosco strettamente il modus operandi della prefettura di Milano, vi posso dire che la Prefettura di Roma presso la quale effettuo un discreto numero numero di audizioni settimanalmente è orientata per i 210 omnia (stesso dicasi per i GDP) anche perchè spesse volte, la notifica viene sicuramente perfezionata nei 150 gg. ma quello che non viene rispettato sono proprio i 210 gg. per l'adozione. Spesso in giudizio è difficile far capire ai GDP questo passaggio, poichè molti ritengono che il termine per l'adozione non sia perentorio e come tale possa essere "sanato" con la notifica nei 150 gg.
vi porto un esempio leggermente diverso ma sul quale la giurisprudenza si sta consolidando: i famosi 20 gg. per la notifica del provvedimento di sospensione patente (15 + 5); anche qui varrebbe lo stesso principio 20 gg. per emettere e 150 gg. per notificare, anche qui però se non viene NOTIFICATO il provvedimento entro i 20 è molto più agevole ottenere la revoca del provvedimento.
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