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Visualizza Versione Completa : Omessa comunicazione dati



Ricorsi.net
20-06-2007, 13:01
Solo per le infrazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.L. 262/2006 (convertito in legge con la Legge 286/2006), al proprietario, persona fisica, di un veicolo non può applicarsi l’art. 126 bis, comma II, del Codice della Strada - nè la conseguente sanzione prevista dall’art. 180, comma I, del Codice della Strada, per l’omessa comunicazione dei dati del conducente del proprio veicolo al momento dell’infrazione.

Il citato decreto ha, infatti, posto fine alla problematica relativa all’interpretazione da attribuire all’art. 126 bis, comma II, del Codice della Strada, estendo anche alle persone fisiche la sanzione pecuniaria.

RITABARZACCA
25-07-2008, 10:25
Solo per le infrazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.L. 262/2006 (convertito in legge con la Legge 286/2006), al proprietario, persona fisica, di un veicolo non può applicarsi l’art. 126 bis, comma II, del Codice della Strada - nè la conseguente sanzione prevista dall’art. 180, comma I, del Codice della Strada, per l’omessa comunicazione dei dati del conducente del proprio veicolo al momento dell’infrazione.

Il citato decreto ha, infatti, posto fine alla problematica relativa all’interpretazione da attribuire all’art. 126 bis, comma II, del Codice della Strada, estendo anche alle persone fisiche la sanzione pecuniaria.

Quindi in sostanza se capisco bene la risposta il mancanza invio del modulo relativo alla comunicazione dei dati del proprietario e del conducente comporta una successiva sanzione pecuniaria con la conseguenza correlata del mancato toglimento dei punti (nel caso la multa comporti la detrazione) e la relativa sospensione della patente (sempre nel caso che il verbale riporti la sospensione)

sissi3164
28-02-2012, 14:13
Buongiorno potreste aiutarmi? ho ricevuto la multa l'ho pagata e inviato per posta ordinaria i miei dati. Ora ricevo una multa per non averli comunicati. Deduco che sia andata persa la comunicazione. Ora visto che nelle istruzioni per la compliazione della Dichiarazione non è scritto l'obbligo di inviarla per raccomandata (io nn c'ho pensato) pensate sia opportuno fare ricorso?
Grazie
Francesca

Avv. G. Lore
28-02-2012, 14:22
Purtroppo ogni atto che va all'Amministrazione deve essere ricettizio, dunque deve una prova della ricezione o quantomeno della spedizione.
Ciò che dice Lei è corretto, la legge espressamente non lo dice e sul punto anni fa feci un ricorso che vinsi, ma è abbastanza traballante onestamente perchè, come detto, Lei deve provare di aver adempiuto all'obbligo e senza la prova liberatoria è difficile procedere