Visualizza Versione Completa : Decreto Penale del Giudice di Pace: INFO a riguardo
Premetto che sono stato trovato positivo all'uso di alcool (tasso 0,78 g/l e 0,75 g/l - le 2 misurazioni) in data 10 gennaio 2009, con conseguente ritiro della patente da parte della polizia stradale, mentre guidavo la mia autovettura.
Ho capito, leggendo le varie discussioni sul vostro forum, che la sospensione varierà tra 3 e 6 mesi e che l'ammenda sarà tra i 500 e i 2.000 euro (valore <0,8 g/l - art.186 comma 2 lettera a).
Ho capito inoltre che entro 20 gg (o diciamo un mese) mi arriverà a casa la notifica dalla prefettura che riporterà il numero di mesi di sospensione.
Quello che vi chiedo è:
successivamente a questa (e trascorsi i 30 gg per fare un eventuale ricorso) la "palla" passa in mano al Giudice di Pace che deve emettere un decreto penale (commisurando la sanzione pecuniaria).
Ma quello che devo fare io è solamente attendere che mi giunga a casa questo decreto penale, oppure mi devo presentare in Tribunale, per un'udienza, con un avvocato???
Quando sono stato fermato dalla polizia, mi è stato dato un verbale (di elezione domicilio e nomina del difensore) dove mi hanno nominato un difensore d'ufficio perchè non ho fornito in quel momento un altro nominativo (tra l'altro senza spiegarmi minimamente il funzionamento di tutta la procedura).
Qual'è adesso la procedura per poter chiedere il cambiamento di avvocato (a questo punto mi vedo costretto ad attivarmi per cercarmene uno con le credenziali)???
Grazie mille a tutti quelli che vorranno aiutarmi con una propria risposta, e complimenti agli amministratori di questo forum che da tante informazioni utili e tecnicamente precise.
P.S.: so bene che intanto devo solo attendere la notifica del prefetto, ma preferisco informarmi anticipatamente anche su quello che avverrà in seguito...
Spero inoltre che queste informazioni riportate in questa discussione saranno preziose per le situazioni di altre persone. Grazie ancora.
Avv. Favero
13-01-2009, 12:38
Purtroppo dovrai affrontare un procedimento penale e la difesa tecnica di un avvocato è obbligatoria.
Per ora te ne hanno nominato uno d'ufficio (che dovrà essere regolarmente pagato), ma se ne conosci uno di fiducia puoi andare da lui e conferirgli il mandato, Ci penserà lui al cambiamento.
Per il resto: per ora non c'è molto da fare, ma solo attendere.
Aggiungo che a livello pratico il tuo tasso alcolemico (compreso tra 0.5 e 0.8) ti consente di accedere anche subito all' oblazione che significa pagare 689 euro e vedere estinto il reato; ciò ti consente di chiudere definitivamente e senza danno la parte penale.
Inoltre potrebbe costituire uno dei motivi dell' eventuale ricorso al gdp contro il decreto prefettizio che riceverai nella speranza di non scontare per intero i minimo 3 mesi di sospensione amministrativa e cautelare che ti spettano.
Per presentare istanza di oblazione va firmata una procura speciale per l' avvocato; volendo potresti anche fare da solo ma secondo me, pur trattandosi di una semplicissima istanza al PM, è meglio lasciar fare all' avvocato.
saluti
Avv. Ribbeni
13-01-2009, 19:48
...l'oblazione non è più prevista per tale fattispecie..
Vi ringrazio molto per le risposte avute.
Dato quindi che l'Oblazione non è più prevista per questa tipologia di reato, non mi è chiara ancora solo un'altra cosa:
Dopo aver ricevuto il provvedimento prefettizio, e trascorsi i successivi 30 gg senza presentare ricorso, mi arriverà una comunicazione a casa mia (o allo studio del mio avvocato??) dove sarà precisata la data dell'udienza nella quale dovrò presentarmi con l'avvocato davanti al GdP?
Oppure, se io non faccio nulla, il decreto penale del GdP mi sarà notificato direttamente a casa con la sanzione economica (e poi eventualmente sarà io a decidere se fare ricorso contro questo decreto)???
Inoltre, il GdP nel decreto penale può anche aumentare il numero di mesi di sospensione della patente deciso dal prefetto (e comunicatomi con la prima notifica)???
Grazie ancora tante per i chiarimenti che saprete darmi.
Davvero grazie, meno male ci siete voi...
Quando la pena prevista per una reato è della sola ammenda l' oblazione non solo è prevista me è pure "obbligatoria" ossia il giudice la deve concedere per forza se richiesta dall' interessato (art. 162 c.p.).
Dato che per la violazione dell' art 186 comma 2 lettera A è prevista la pena dell' ammenda da 500 a 2000 euro si può accedere all' oblazione semplicemente presentando tale istanza al Pubblico Ministero; invece per le ipotesi di cui alla lett. B e C l' oblazione non può essere concessa in quanto le pene previste prevedono ammenda E arresto.
Si pagherà quindi un terzo del massimo edittale della pena ossia 2000:3=667 euro + 22 euro per le spese di procedimento= 689.
Il termine ultimo per presentare l' istanza è contestualmente all' opposizione al decreto penale di condanna ma è possibile e a mio avviso certamente consigliabile agire immediatamente (anche al fine degli effetti che l' oblazione potrebbe forse avere sulle sanzioni amministrative accessorie attivandosi prontamente anche in tale direzione).
Aggiungo che in caso di oblazione non dovrebbero nemmeno essere decurtati i punti dalla patente dato che il reato si estigue e quindi logicamente non vi è condanna.
A tal proposito se può essere utile:
Decurtazione Punti patente
"Il Ministero dell'Interno con circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre 2004, al paragrafo quinto, ha disposto una serie di prescrizioni relative alla decurtazione di punti dalla patente di guida a seguito di illeciti penali di cui: "Quando sono accertati illeciti previsti dal Codice della Strada che conservano carattere penale (artt. 186, 187, 189 C.d.S.) dai quali consegue la decurtazione di punti dalla patente del responsabile, la comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve avvenire solo dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna e cio dopo che sia trascorso il termine per i possibili gravami senza che questi siano attivati dal reo. La decurtazione si può applicare anche in caso di condanna conseguente a patteggiamento poichè la misura non può essere inquadrata come sanzione accessoria conseguente all'illecito. Visto che non esiste, allo stato attuale della normativa, un obbligo di comunicazione della sentenza di condanna ne da parte delle Cancellerie giudiziarie ne da parte dello stesso responsabile, codesti Uffici avranno cura di seguire periodicamente lo stato del procedimento penale sollecitando, anche per le vie brevi, le Cancellerie a fornire le informazioni necessarie in ordine alla sua conclusione allo scopo di consentire l'effettuazione della comunicazione prescritta dall'articolo 126"
Questo almeno è ciò che risulta a me in base alla legislazione vigente più volte modificata negli ultimi mesi.
cordiali saluti
Beh, a questo punto chiederei alla Dottoressa Ribbeni se può citare le fonti normative relative al suo intervento.
In effetti pure io avevo sentito in giro che l'Oblazione non era consentita nel caso di guida in stato d'ebbrezza (a prescindere dal tasso riscontrato).
P.s: per Gino - Nel dire che "con l'oblazione si estingue il reato", si intende che l'iter si conclude lì, senza udienze dal GdP???
Ed ancora, vuol dire che decade anche la clausola che se si riverificasse il solito reato nel biennio ci sarebbe il raddoppio della sanzione (e ho anche sentito annotazione di tale reato nel mio casellario giudiziario)???
Grazie mille.
Avv. Ribbeni
13-01-2009, 23:28
.....l'oblazione dopo le modifiche recenti non è più applicabile alla guida in stato di ebbrezza, appena mi sarà possibile Le indicherò alcune fonti atte a consentirLe un riscontro.
Sia il provvedimento del PM sia il provvedimento del Prefetto...tutto Le verrà notificato nel luogo in cui ha eletto domicilio.
Grazie dottoressa.
Approfitto allora anche di lei per rivolgerle la domanda di prima:
La violazione dell'art.186 comma 2 comporta annotazione nel casellario giudiziario (cioè, provoca che la fedina penale non sia più incensurata) alla reiterazione del reato nel biennio??
Oppure no?
Oppure, peggio, già avendo commesso il reato (anche se solo alla lettera a - tasso <0,8 g/l ) la mia fedina penale non sarà più pulita??
Grazie ancora, ma sto incominciando a preoccuparmi seriamente..
Avv. Ribbeni
13-01-2009, 23:53
Si. Ma prima di allarmarSi attenda la notifica del provvedimento del PM a seguito del quale prenderà delle decisioni....fino ad allora, attenda e non Si allarmi.
Mi scusi dottoressa Ribbeni, ma il suo "sì" era in risposta a quale delle mie domande?
Al fatto che ci deve essere la reiterazione nel biennio?
Grazie ancora per la precisazione.
Avv. Ribbeni
14-01-2009, 01:43
La mia risposta affermativa era riferita all'indicazione in quanto precedente nel casellario. Lei ha precedenti analoghi? Non ho ben compreso la Sua domanda relativa alla "reiterazione nel biennio".
Grazie dottoressa.
Approfitto allora anche di lei per rivolgerle la domanda di prima:
La violazione dell'art.186 comma 2 comporta annotazione nel casellario giudiziario (cioè, provoca che la fedina penale non sia più incensurata) alla reiterazione del reato nel biennio??
Oppure no?
Oppure, peggio, già avendo commesso il reato (anche se solo alla lettera a - tasso <0,8 g/l ) la mia fedina penale non sarà più pulita??
Grazie ancora, ma sto incominciando a preoccuparmi seriamente..
Scusate se insisto ma dato che l' oblazione che nel tuo caso è consentita come ho già spiegato non ci sarà alcuna iscrizione al casellario dato che non vi sarà condanna.
La possibilità di oblare è stata (re)introdotta SOLO con tasso alcolemico tra 0,5 a 0,8 dal cosiddetto "decreto bianchi" che per la verità è già in vigore da più di un anno; le più recenti modifiche inapriscono le sanzioni per la lett. B e C ma lasciano intatta la possibilità dell' oblazione in prima fascia, come ho già spiegato.
Se sono state introdotte nuove modifiche avrei piacere di saperlo ma a me non risulta nella maniera più assoluta.
cordiali saluti
Grazie. Preciso la mia domanda di prima poco chiara
No, io non ho alcun precedente di guida in stato d'ebbrezza e la mia fedina penale è pulitissima.
Volevo sapere se da adesso (o per meglio dire dopo che sarà fatto il decreto penale del GdP) sarò ancora incensurato o mi dovrò considerare un pregiudicato
Mi documenterò pure io meglio sul discorso dell'oblazione...magari a qualche cancelleria del giudice di pace...oppure... boh...
Grazie ad entrambi per le risposte continue. Mi fate sentire meno solo
L' oblazione va richiesta al Pubblico Ministero il giudice di pace non c' entra nulla in quanto è competente per l' eventuale opposizione al decreto prefettizio di sospensione patente cautelare che riceverai fra 3-4 settimane.
Tale provvedimento è di natura amministrativa mentre la parte penale è di competenza del Tribunale.
Con l' oblazione risolvi la parte penale (e questa è un' ottima notizia) ma rimane in piedi la sospesione cautelare prefettizia (e l' obbligo di visita medica) per evitare le quali è appunto necessario uno specifico ricorso al giudice di pace.
saluti
Grazie ancora Gino.
Per quanto riguarda l'oblazione, in effetti ho trovato un riscontro che va nella direzione di quello che dici tu:
http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/Dossier-Diritto/2008/07/Guida_ebbrezza_dic2007.pdf
E' un dossier redatto dalla redazione de IL SOLE 24 ORE aggiornato a Dicembre 2007 (quindi con le norme del cosidetto Decreto Bianchi 117/2007) - che parla di oblazione per l'art.186 c.2 a) a pagina 35 del documento pdf.
a questo punto io mi sto spulciando il " decreto-legge del 23 maggio 2008, n.92,convertito in Legge nr. 125 del 24 Luglio 2008" che nel sito della polizia di stato dicono apportare nuove modifiche....
P.S.: non sono un avvocato.
Ancora sull'Oblazione:
Non vale certo come riferimento normativo, ma ho trovato su un altro forum (scusate se leggo anche la concorrenza, ma qui pare esser diventata questione di vita o di morte, la mia ovviamente) di un tizio che dice di aver ricevuto un invito all'oblazione, dalla procura della repubblica di verona, che recita cosi:
"la legge consente di evitare processo,attraverso la procedura dell'oblazione,tramite la quale viene dichiarato estinto il reato senza necessità di giudizio e di aggravio di spese processuali"
Questo tizio dichiara di aver ricevuto tale notifica in data 11/11/2008 con ritiro avvenuto in seguito a controllo in data 26/10/2008 e con valori etilici <0,8 g/l.
Il link:
infoius.it - Oblazione per sanzioni di prima fascia? (http://www.infoius.it/nuovo_forum/topic.asp?TOPIC_ID=1858&whichpage=2)
Comincio ad acquistare speranza...
Mi pare cmq di aver capito che l'istanza di oblazione va inoltrata allegando la ricevuta di pagamento avvenuta. Quindi spulcio ancora un pò tra le norme...per evitare di pagare 689 euro a vuoto [anche se, la fedina penale pulita, come recita uno spot, "non ha prezzo..."]
Ed ancora sul tizio del forum:
Lui dichiara di aver inoltrato istanza di oblazione in data 12/11/2008 mentre il decreto prefettizio lo ha ricevuto in data 5/12/2008.
Quindi l'oblazione è stata richiesta ancor prima del decreto del prefetto...
Ancora Saluti a tutti e ringraziamenti.
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