Wassilij
07-01-2009, 13:55
Salve,
volevo illustrare la mia situazione. Il 19 novembre 2008 sono stato fermato nel centro di Firenze alla guida di un ciclomotore 50cc e mi hanno rilevato un tasso alcolemico di 0,62. I carabinieri, nel verbale di contestazione, avevano disposto al mezzo un fermo amministrativo di 30 giorni, senza neanche indicare la norma in base alla quale il fermo veniva disposto. Trascorso ampiamente tale termine sono andato al comando per sapere se potevo rientrare in possesso del ciclomotore ma mi hanno detto che dovevo inoltrare richiesta scritta alla Prefettura, cosa che ho fatto oggi, perché poteva esserci confisca. Restando a dir poco basito, sono andato a rileggermi la norma (art. 213, comma 2 sexies CdS) e, inoltre, rileggendo la circolare n. 300 del 26.5.2008 del Ministero dell'Interno, mi accorgo con sconcerto che il par. 1.2 conferma la confisca del mezzo anche per i casi di rilevazione di tassi inferiore a 1,5. Se fosse superiore, infatti, la confisca sarebbe automatica per TUTTI i mezzi. Risultato: se ero alla guida di una macchina, ipoteticamente anche con un tasso alcolemico maggiore purché inferiore a 1,5, evitavo la confisca, mentre per il solo fatto di guidare un motorino dopo aver bevuto 1 (una) birra ne perdo per sempre la proprietà. Mi sembra manifesta la irragionevolezza della norma anche perché immagino che il 213 sia stato costruito per scongiurare la commissione di altri reati e non proprio la guida in stato di ebbrezza, la cui configurazione si esaurisce nella condotta stessa. Consiglio del mio avvocato: fare oblazione al decreto penale di condanna, quando arriverà, non considerando che c'è qualche sentenza di Cassazione che dispone l'improcedibilità in casi di particolare tenuità del reato. Con l'oblazione eviterei la confisca? Cosa altro posso fare?
Grazie mille e complimenti per i pareri in materia, sempre estremamente chiari e dettagliati.
volevo illustrare la mia situazione. Il 19 novembre 2008 sono stato fermato nel centro di Firenze alla guida di un ciclomotore 50cc e mi hanno rilevato un tasso alcolemico di 0,62. I carabinieri, nel verbale di contestazione, avevano disposto al mezzo un fermo amministrativo di 30 giorni, senza neanche indicare la norma in base alla quale il fermo veniva disposto. Trascorso ampiamente tale termine sono andato al comando per sapere se potevo rientrare in possesso del ciclomotore ma mi hanno detto che dovevo inoltrare richiesta scritta alla Prefettura, cosa che ho fatto oggi, perché poteva esserci confisca. Restando a dir poco basito, sono andato a rileggermi la norma (art. 213, comma 2 sexies CdS) e, inoltre, rileggendo la circolare n. 300 del 26.5.2008 del Ministero dell'Interno, mi accorgo con sconcerto che il par. 1.2 conferma la confisca del mezzo anche per i casi di rilevazione di tassi inferiore a 1,5. Se fosse superiore, infatti, la confisca sarebbe automatica per TUTTI i mezzi. Risultato: se ero alla guida di una macchina, ipoteticamente anche con un tasso alcolemico maggiore purché inferiore a 1,5, evitavo la confisca, mentre per il solo fatto di guidare un motorino dopo aver bevuto 1 (una) birra ne perdo per sempre la proprietà. Mi sembra manifesta la irragionevolezza della norma anche perché immagino che il 213 sia stato costruito per scongiurare la commissione di altri reati e non proprio la guida in stato di ebbrezza, la cui configurazione si esaurisce nella condotta stessa. Consiglio del mio avvocato: fare oblazione al decreto penale di condanna, quando arriverà, non considerando che c'è qualche sentenza di Cassazione che dispone l'improcedibilità in casi di particolare tenuità del reato. Con l'oblazione eviterei la confisca? Cosa altro posso fare?
Grazie mille e complimenti per i pareri in materia, sempre estremamente chiari e dettagliati.