Visualizza Versione Completa : Possibilità di sospensione in fascie orarie?
superbaldo
23-12-2008, 17:40
Bungiorno,
sabato sera sono stato trovato positivo al test - 1,15
Dato che era la prima volta e che non ho provocato incidenti appena mi arriverà la notifica dal prefetto ho intenzione di fare ricorso al giudice di pace
per un permesso di guidare in alcune fascie orarie. Se cosi non sara' ho seri rischi di perdere il posto di lavoro.
Sono un funzionario commerciale e sono da clienti tutto il giorno.
A me basterebbe il permesso dalle 8 alle 19 dal lunedi al venerdi anche pattuendo una sospensione più lunga.
Voi conoscete casi in cui e' stata accolta una richiesta simile?
grazie mille...
Dott. Panicucci
24-12-2008, 15:50
Salve,
purtroppo la legge non prevede una simile possibilità. Tuttavia ci puo' inviare per email l'ordinanza del prefetto per valutare se ci sono motivi validi per proporre ricorso.
Cordiali saluti e buone feste
superbaldo
24-12-2008, 16:31
grazie mille..... molto gentile...
superbaldo
08-01-2009, 10:59
Salve,
purtroppo la legge non prevede una simile possibilità. Tuttavia ci puo' inviare per email l'ordinanza del prefetto per valutare se ci sono motivi validi per proporre ricorso.
Cordiali saluti e buone feste
Buongiorno, scusate se riprendo questa discussione....
ad oggi non mi e' ancora arrivata la notifica del prefetto, dunque non posso fare ancora nulla tramite il mio avvocato.
Continuo a sentire casi di persone dove per motivi lavorativi hanno restituito la patente in alcuni giorni della settimana o in alcune fascie orarie.
Voi siete sicuri che questa cosa sia impossibile? cioe' una "leggenda metropolitana"?
Nel mio contratto di lavoro e' specificato che il mio lavoro si effettua da clienti, infatti sono in possesso dell' auto aziendale. Sono assolutamente impossibilitato ad effetturare il mio lavoro senza patente.
Altra domanda. Ho a carico due genitori invalidi. Questo non può aiutare in caso di ricorso per avere un pò di "clemenza" nella sentenza?
Vi ringrazio per la disponibilità e per il tempo che ci dedicate..
Avv. Di Giorgio
08-01-2009, 13:33
a termini di legge la notifica del provvedimento prefettizio di sospensione patente deve pervenire entro 20 gg. dall'accertamento al diretto interessato.
Qualora tale termine sia già decorso lei può presentare un'istanza di sospensione del provvedimento dinanzi al GDP competente adducendo come motivo principale per la concessione della sospensiva proprio il fatto che la patente di guida per lei rappresenta uno strumento di lavoro.
il suo avvocato saprà sicuramente di cosa parliamo.
superbaldo
08-01-2009, 17:31
a termini di legge la notifica del provvedimento prefettizio di sospensione patente deve pervenire entro 20 gg. dall'accertamento al diretto interessato.
Qualora tale termine sia già decorso lei può presentare un'istanza di sospensione del provvedimento dinanzi al GDP competente adducendo come motivo principale per la concessione della sospensiva proprio il fatto che la patente di guida per lei rappresenta uno strumento di lavoro.
il suo avvocato saprà sicuramente di cosa parliamo.
grazie mille, molto gentile.
A questo punto essendo la patente stata sospesa il 20/12 se entro domani mattina non riceverò nulla farò questa richiesta all' avvocato.
Anche se e' una fortuna a metà.. nel senso che comunque dovro' scontare la pena in un secondo momento e il problema e' solo posticipato.
Ultima domanda, che e' quella che mi preme di più.. sento gente che ha avuto la sospensione in alcune ore concordate... secondo voi e' una bufala o in alcuni casi esiste questa possibilità...
Vi ringrazio nuovamente.
superbaldo
22-01-2009, 10:33
Buongiorno,
questa mattina mi e' arrivata la notifica di sospensione del prefetto.
Con mio grande dispiacere note che la sospensione e' stata fissata in mesi 7.
I miei valori erano 1.15/1.21.
Speravo in mesi 6 (il minimo della seconda fascia).
Nei prossimi giorni ho l ' appuntamento con l' avvocato per discutere su come muoversi.
Secondo voi c'e' la possibilità con ricorso o patteggiamento di avere la riduzione a mesi 6?
Oppure mi devo rassegnare?
Vi ringrazio per le gentili risposte che mi arriveranno
a termini di legge la notifica del provvedimento prefettizio di sospensione patente deve pervenire entro 20 gg. dall'accertamento al diretto interessato.
Qualora tale termine sia già decorso lei può presentare un'istanza di sospensione del provvedimento dinanzi al GDP competente adducendo come motivo principale per la concessione della sospensiva proprio il fatto che la patente di guida per lei rappresenta uno strumento di lavoro.
il suo avvocato saprà sicuramente di cosa parliamo.
Vorrei avere delle risposte alle seguenti domande.
1) fermato per guida in stato d'ebrezza a luglio 2007.
scontato visite varie e ritiro patente. Mai arrivata la multa a casa. e' caduta in prescrizione ormai??? mai stato alcun processo o udienza.
2) fermato di nuovo il 19 settembre 2010 sempre per guida in stato di ebrezza sempre stesso tasso 1,20. ma in questo caso nessun ritiro di patente poiche' non l'avevo con me portata ieri in visionema non mi e' stata ritirata. ad oggi non ho ancora ricevuto nulla posso fare ricorso quando mi arrivera' la comunicazione? ad oggi guido ed ho ancora la patente... non sono 15+5 i giorni entro i quali deve arrivare la comunicazione prefet. di sospensione?? chiedo chiarimenti. inoltre non ho intenzione di rifare nuovamente tutte le visite che ho sempre passato a pieni voti nuovamente.inoltre io ci lavoro con l'auto e non posso permettermi di perdere il lavoro. come posso fare? vorrei dele delucidazioni e delle risposte a queste domande. grazie tante
RISPOSTE DA AVVOCATI E ESPERTI
E' bene sgomberare il campo da alcune inesattezze.
1) per il ritiro di patente per stato ebbrezza (e conseguente ordinanza di sospensione) non è prevista la possibilità della guida in determinate fasce orarie (anche se per motivi di lavoro). Tale possibilità infatti ricorre ex art. 218 cds (riformato nel luglio 2020) solo per quegli illeciti meramente amministrativi (eccesso di velocita, sorpasso lungo la linea continua ecc.) che comportano il ritiro e sospensione della patente.Non per i reati di cui all'art. 186 cds;
2) I termini per la notifica dell'ordinanza di sospensione prefettizia consistono in 20 gg dal ritiro, ma ancora una volta solo per il ritiro conseguente agli illeciti amm.vi di cui al punto 1). Per il ritiro conseguente alle ipotesi di cui all'art. 186 cds (guida in stato di ebbrezza) la norma di riferimento è solo l'art. 223 (anch'esso riformato) che non prevede nessun termine (a differenza del citato art. 218).Per giurisprudenza prevalente anche se non univoca, il termine per adottare il provvedimento di sospensione non può eccedre i 90 gg. dal ritiro (attingendo tale termine dalla L.241/90).L'emissione dell'ordinanza oltre il suddetto termine (ordinanza che deve comunque essere emessa e notificata,altrimenti non si può impugnare alcunché-il verbale non è autonomamente impugnabile-),può giustificare l'opposizione avanti il G.d.P. per la sospensione del provvedimento prefettizio e restituzione della patente (ma non è sempre così facile).
3) il patteggiamento in sede penale non incide in alcun modo con la durata della sospensione della patente (che resta indifferente al patteggiamento).
4) Riporto tuttavia una importante innovazione dell'art.186cds introdotto dalla riforma del luglio/agosto 2010 : " art. 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di una volta
E' bene sgomberare il campo da alcune inesattezze.
1) per il ritiro di patente per stato ebbrezza (e conseguente ordinanza di sospensione) non è prevista la possibilità della guida in determinate fasce orarie (anche se per motivi di lavoro). Tale possibilità infatti ricorre ex art. 218 cds (riformato nel luglio 2020) solo per quegli illeciti meramente amministrativi (eccesso di velocita, sorpasso lungo la linea continua ecc.) che comportano il ritiro e sospensione della patente.Non per i reati di cui all'art. 186 cds;
2) I termini per la notifica dell'ordinanza di sospensione prefettizia consistono in 20 gg dal ritiro, ma ancora una volta solo per il ritiro conseguente agli illeciti amm.vi di cui al punto 1). Per il ritiro conseguente alle ipotesi di cui all'art. 186 cds (guida in stato di ebbrezza) la norma di riferimento è solo l'art. 223 (anch'esso riformato) che non prevede nessun termine (a differenza del citato art. 218).Per giurisprudenza prevalente anche se non univoca, il termine per adottare il provvedimento di sospensione non può eccedre i 90 gg. dal ritiro (attingendo tale termine dalla L.241/90).L'emissione dell'ordinanza oltre il suddetto termine (ordinanza che deve comunque essere emessa e notificata,altrimenti non si può impugnare alcunché-il verbale non è autonomamente impugnabile-),può giustificare l'opposizione avanti il G.d.P. per la sospensione del provvedimento prefettizio e restituzione della patente (ma non è sempre così facile).
3) il patteggiamento in sede penale non incide in alcun modo con la durata della sospensione della patente (che resta indifferente al patteggiamento).
4) Riporto tuttavia una importante innovazione dell'art.186cds introdotto dalla riforma del luglio/agosto 2010 : " art. 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di una volta
ho capito piu' o meno tutto e la ringrazio ma vorrei capire un ultima cosa ora che sono passati gia' 30gg dall'etilometro vorrei capire come mai quando ho portato la patente in visione ieri come mai non mi e' stata ritirata..??? e ad oggi io ancora ce l'ho la patente. vorrei capire se passano altri 60gg quindi 30+60= 90gg e mi dovesse arrivare la sospensione con l'obbligo di consegnarla allora potrei fare ricorso per decorrenza dei termini dei 90gg??? oppure potrei appellarmi al fatto che quando l'ho portata in visione non mi e' stata ritirata? grazie
la sua è una sfortuna"fortunata".Pensi che prima della riforma del luglio 2010, vi era un apposto comma dell'art. 223 per cui in caso che il trasgressore non avesse appresso la patente, l'accertatore doveva trasmettere senza indugio il verbale di contestazione in prefettura e il prefetto ordinare la consegna del documento entro 5 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza ( comma che non è stato riprodotto nel testo riformato). Più tempo trascorre dall'illecito-reato è meglio è per lei ( per quanto detto sopra),oltretutto è rimasto in possesso della patente: faccia perciò tutti gli scongiuri e speri che la prefettura si "addormenti"....
la sua è una sfortuna"fortunata".Pensi che prima della riforma del luglio 2010, vi era un apposto comma dell'art. 223 per cui in caso che il trasgressore non avesse appresso la patente, l'accertatore doveva trasmettere senza indugio il verbale di contestazione in prefettura e il prefetto ordinare la consegna del documento entro 5 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza ( comma che non è stato riprodotto nel testo riformato). Più tempo trascorre dall'illecito-reato è meglio è per lei ( per quanto detto sopra),oltretutto è rimasto in possesso della patente: faccia perciò tutti gli scongiuri e speri che la prefettura si "addormenti"....
capisco! ma come mai quando l'ho portata in visione non me l'hanno ritirata?? cmq da quanto ho capito devono passare 90gg dall'etilometro.quindi ancora 60gg...tanto... in caso poi faccio opposizione. ma il mio dubbio e' potrei farla ugualmente se dovesse arrivare prima dei 90gg per il fatto che non mi e' stata ritirata quando l'ho portata in visione??
camillab
19-10-2010, 08:57
carissimi, rieccomi... ci sono ancora ... anche se costretta a viaggiare a piedi, autobus o treno. il meso prossimo davanti al giudice e in fin dei conti da fine agosto sono anche andata veloce. vi terró aggiornati ma la cosa sembra tosta ma neanche cosi nera. saluto amilcare .... se c'è ancora :) e chiedo se qualcuno navigando o anche qualche avvocato del sito sà qualcosa di una causa precente, revoca confisca auto (quindi la macchina sia tornata al propietario?). attendo una vostra risposta rimanendo con un forza e coraggio...... un abbraccio a tutti
camillab
19-10-2010, 08:57
cerco una sentenza.-.- il dove e il quando ... mille grazie
Amilcare1
19-10-2010, 19:46
Ciao Cammilab , guarda se ti puo' interessare questo link parla della prima concessione dei Lpu in provincia di como .
Il Giorno - Como - Como, lavori sociali per chi guida ubriaco (http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/2010/09/27/390592-como_lavori_sociali.shtml)
Ciao
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