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Visualizza Versione Completa : Scorta tecnica Art 10



ilafabila
15-12-2008, 19:40
Mi occupo della Scorta Tecnica ai Trasporti Eccezionali, professione che svolgo munita di regolare abilitazione rilasciatami dalla Polizia Stradale in seguito al superamento di un esame scritto e orale, e in corso di regolare validità.

Qualche giorno fa mi trovavo a scortare un trasporto eccezionale, dimenticando a casa suddetta abilitazione. Mi è stata contestata l'infrazione dell' Art 10/25 ter, con ammenda pari a 292,00 € e la sanzione accessoria di segnalazione con sospensione in caso di recidiva. (CDS Art10/25ter : "...Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 292 a euro 1.169..." , ove il DIsciplinare per le scorte tecniche ai veicoli e trasporti eccezionali specifica, Art 13, che l'abilitato deve portare con se l'abilitazione)

Gli agenti accertanti (Polizia Stradale) hanno ritenuto opportuno questo articolo perché comprensivo di ogni infrazione legata in qualche modo al Disciplinare che regolamenta i trasporti eccezionali e le loro scorte, e non capisco perché non hanno invece considerato la possibilità di applicare l'Art 180 (comma 5)...

Aggiungo che nell' articolo 16 comma 6 del regolamento di esecuzione del codice della strada è specificato che "..le persone incaricate di scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione...". Immagino che per "essere munite" si intenda esserne in possesso e non averla al seguito.

Può essere considerato un "non rispettare le prescrizioni", dimenticare a casa un foglio di carta, e per questo pagare 292 euro???

Dott. Panicucci
16-12-2008, 18:57
Salve, la questione che lei propone è interessante e il suo dubbio mi pare fondato.
Ho dato una rapida occhiata alle norme citate.
Innanzitutto l'art. 10 comma 25 ter mi pare un po' cambiato rispetto a quello che le hanno contestato (le sanzioni sono diventate pure più alte!): le riporto quello che ho trovato io su altalex:
art. 10
"25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI. (2)"

Questo comma 25 ter fa riferimento alle prescrizioni previste dal "REGOLAMENTO del CDS".
La parte del rigolamento che ci interessa mi pare sia proprio l'art 13 da lei citato.
Io questo art 13 del regolamento l'ho letto un po' velocemente, ma in tutta sincerità non trovo alcun passaggio dove si dice che è necessario "portarsi dietro l'abilitazione"!! Inoltre, l'autorizzazione di cui all'art 13 riguarda il soggetto che effettua il trasporto, non mi pare che riguardi l'abilitazione per gli addetti alla scorta tecnica.

Mi viene proprio il dubbio che la violazione che le hanno contestato non sia prevista da alcuna norma e che, al massimo, come giustamente osserva Lei, puo' trovare applicazione l'art 180 CDS che prevede una sanzione da 36 euro (o poco più).
Per un'analisi più approfondita ci invii per email il verbale così esaminiamo meglio la vicenda. Ad un primo esame mi pare ci siano ottimi motivi d'impugnazione.

Cordiali saluti

ilafabila
16-12-2008, 19:57
Intanto grazie per la risposta accurata, domattina vi mando la mail con il verbale. Volevo però aggiungere che l'articolo 13 (precisamente il 3° punto) al quale mi riferivo, fa parte del "Disciplinare Ministeriale del 18 luglio 1997 - Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità" modificato come da Decreto Ministeriale del 24 aprile 2003 http://www.prefetturadiparma.it/patenti/scorte/Decreto%20Ministeriale%20del%2018%20luglio%201997. pdf
Davvero le leggi in materia sono un po' sparse di qua e di là! Un po' nel CDS, un po' nel regolamento di attuazione e un po' (le più "dedicate") in questo disciplinare....e le sanzioni per le infrazioni di tale leggi, relativamente alla scorta, sono tutte raccolte in tre righe di articolo 10/25 ter!!!! Non è molto sensato e per ovvi motivi non molto chiaro!
Spero che questa precisazione serva a chiarirvi ulteriormente il quadro della situazione.
Fra l'altro mi chiedevo, non è possibile che già il fatto di avere inserito una contravvenzione minima (292 euro) obsoleta rispetto a quella vigente, comporti un vizio di forma utile come base per il ricorso?
Secondo poi, il giudice di pace, in caso di perdita, mi aumenterebbe la contravvenzione agli attuali 370 euro? Sarebbero poi rateizzabili?
Grazie di nuovo

Dott. Panicucci
16-12-2008, 22:01
Quando il codice della strada parla di "regolamento" si riferisce al regolamento del codice della strada, non a qualsiasi regolamento esistente. Peraltro il "discoplinare" non è neanche un regolamento ma è un decreto ministeriale.
A mio parere la sanzione è illegittima perchè non è prevista dalla legge!