Visualizza Versione Completa : art 187 guida sotto effetto di stupefacenti
salve a tutti sono nuovo. Innanzi tutto volevo complimentarmi per il sito veramente ben riuscito. Sono qui per esporvi la mia situazione: Circa un paio di mesi fa mi trovavo alla guida della mia moto e ho tampontato un auto ferma ad un semaforo dopo essere caduto a causa degli irrigatori di un vivaio messi fuori posto e privi di paraspruzzi (avevano fatto il lago sulla strada e la moto ha fatto aquaplaning in frenata).La municipale ha le foto dell acqua in terra.
Arrivato al pronto soccorso sono stato sottoposto a prelievo del sangue e urine x accertamenti senza ke nessuno lo abbia richiesto perche' secondo la dottoressa che me lo ha detto sono cosi' le nuove norme di legge. Avevo fumato un paio di giorni prima dell hashish pero' mi sono sottoposto non credendo ke fosse rilevabile dato ke dopo un paio di giorni si spera ke una persona sia in grado di guidare! La sorpresa e' ke dopo un paio d settimane dall incidente m arriva la lettere della municipale dove mi dicono ke sono stato trovato positivo a cannabinoidi e mi fanno la sospensione cautelare della patente. (la patente e' tutt ora nel mio portafoglio non avrebbero dovuto kiedermi di consegnarla???). Comunque volevo sapere qualcosa in merito a cosa andro' incontro, se l assicurazione puo fare storie nel risarcire il danno all amacchina da me tamponata, se posso essere rimborsato dall eventuale assicurazione del vivaio e se ci siano i presupposti per poter fare un ricorso dato che io al momento dell incidente ero lucido (confermato anche dal referto del pronto soccorso dove c'e' scritto: paziente lucido e mnesico). p.s. sono neopatentato!
Grazie a tutti per un'eventuale risposta.
Dott. Panicucci
26-11-2008, 21:40
Salve,
sto seguendo un caso del tutto identico al suo, quindi posso darle alcune indicazioni utili.
Innanzitutto, il rischio concreto è che le contestino il reato di cui all'art 187 CDS, che prevede sanzioni piuttosto pesanti.
E' molto strano che lei abbia ricevuto una lettera dalla polizia municipale, anziche ricevere la notifica del provvedimento del PRefetto che sospende la patente.
Se lei non riceve tale provvedimento puo' guidare tranquillamente, in quanto soltanto il prefetto puo' sospendere la patente, in via cautelare, prima dell'eventuale intervento dell'autorità giudiziaria.
Qualora dovesse ricevere l'ordinanza prefettizia lei puo' benissimo presentare ricorso al Giudice di Pace sostenendo l'illegittimità della stessa in quanto emanata in assenza di concreti indizi di reato.
L'art 187, infatti, punisce chi guida sotto l'effetto di stupefacenti e, conseguentemente, è necessario provare che lei aveva assunto stupefacenti poco tempo prima di porsi alla guida (poche ore). Come è noto gli esami delle urine forniscono esito positivo anche a distanza di molti giorni dall'assunzione delle sostanze, tuttavia è necessario che tali esami siano riscontrati da una visita medica (vedi 187 comma 3) e dagli esami ematici (nel sangue le tracce di stupefacenti si dissolvono nel giro di poche ore, quindi solo questo esame è idoneo a fornire prova di una recente assunzione di stupefacenti, e non anche l'esame delle urine). Se lei ci ha riportato esattamente i fatti, tali esami di riscontro saranno negativi.
Questi argomenti difensivi possono essere sviluppati sia in sede penale, sia in sede d'impugnazione dell'ordinanza prefettizia.
Per un esame più accurato della sua vicenda ci invii copia della documentazione in suo possesso e della lettera dei "vigili".
Saluti
un' ultima cosa: allegata alla lettera della municipale c'e' una fotocopia dove c'e' scritto:
Prefettura di (paese) Ufficio territoriale del governo.
prefettura informa:
Avviso di avvio procedimento per la sospensione provvisoria e cautelare della patente ex art 223 comma 3 a seguito di contestazione della violazione dell art 187.
Si forniscono le seguenti informazioni:
-entro 7 giorni dalla ricezione della presente l interessato ha la facolta' di presentare scritto difensivi o altra documentazione utile alla Prefettura-ufficio patenti.
-ai sensi dell art 223 comma 3 la prefettura dispone in via cautelare e provvisoria la sospensione dell apatente fino a un massimo di un anno sulla base del rapporto trasmesso dall organo di polizia.
Mi sa ke in un certo senso il prefetto c'entra qualcosa..
Dott. Panicucci
27-11-2008, 15:56
Esatto, si tratta del provvedimento di sospensione della patente ex art 223 di cui le parlavo nella mia risposta e che il Prefetto sta preparando per lei.
Visto che sono stati così gentili da avvisarci dell'inizio del procedimento e da ricordarci che possiamo mandare scritti difensivi direi che è proprio il caso di scrivere subito qualcosa in sua difesa da far pervenire al Prefetto.
Considerato che i tempi sono strettissimi (ci dicono 7gg), se vuole un nostro aiuto per l'eventuale stesura dello scritto difensivo ci contatti via email e ci mandi immediatamente copia della lettera e dei verbali in suo possesso.
Saluti.
il problema e' ke i 7 giorni sono passati e da un bel po di tempo oramai e' tipo un mese...ma io posso guidare o no? sono ancora a tempo a fare ricorso??
Dott. Panicucci
28-11-2008, 11:23
si, fino a quando lei non riceve il provvedimento del prefetto che sospende la patente lei puo' guidare.
Il ricorso si puo' fare entro 30 giorni da quando riceve il provvedimento dle prefetto. Quindi se non l'ha ricevuto c'è ancora tempo.
Anche se sono scaduti i 7 giorni farei ugualmente subito una memoria al Prefetto in modo da esporre le proprie ragioni già prima che sia emanata l'ordinanza visto che lei è astato avvertito dell'inizio del procedimento amministrativo relativo all'ordinanza di sospensione.
Cordiali saluti
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